ARTICOLO 1 1.
Dopo l'
articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21
, è inserito il seguente: "
«Art. 1 bis - Informazione e educazione zoofila. 1.
In armonia con il
comma 3 dell' articolo 3 della Legge 14 agosto 1991, n. 281
, la Regione promuove le attività di informazione e di educazione zoofila su tutto il territorio regionale attraverso le Unità Sanitarie Locali che devono avvalersi, per quanto possibile, della collaborazione delle associazioni protezionistiche. La Regione, inoltre, promuove l' educazione zoofila nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso intese con i Provveditorati agli Studi.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 maggio di ogni anno è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza sociale un programma contenente: - a)l' indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila finalizzati alla protezione degli animali, alla prevenzione del randagismo e al controllo delle nascite rivolti a tutta l' opinione pubblica;
- b)l' indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila specificatamente rivolti agli studenti di ogni ordine e grado concordati con le competenti autorità scolastiche.
3.
Gli interventi previsti dal programma annuale di informazione e educazione zoofila sono attuati dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, nonchè , sulla base di apposite convenzioni, dagli enti e dalle associazioni protezionistiche iscritte al registro regionale del volontariato di cui all'
articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39
e dalle strutture private.
4.
Le convenzioni di cui al comma 3 sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare: - a)la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- b)le somme minime e massime entro cui devono essere contenute le voci relative alle spese vive sostenute dall' organizzazione per le prestazioni le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
- c)la durata della convenzione.
»
".
ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 1.
Il
comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994
è sostituito dal seguente: "
«1.
In attuazione dell'
articolo 3, comma 2
, dell'
articolo 4 della Legge 14 agosto 1991, n. 281
, la Regione predispone un programma annuale di costruzione e di ristrutturazione dei canili municipali finalizzato alla prevenzione del randagismo. La Regione agevola e finanzia, altresì , la costruzione e la ristrutturazione dei canili privati aventi le finalità della prevenzione del randagismo e della custodia di animali abbandonati. La misura del contributo è fissata con delibera della Giunta regionale in un importo non inferiore all' 80 per cento delle spese documentate.
»
2.
Il
comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994
è sostituito dai seguenti: "
«2.
Il programma contiene: - a)la localizzazione, la tipologia e la ricettività delle strutture esistenti;
- b)la localizzazione, la tipologia e la ricettività di ciascuna struttura finanziata;
- c)
i criteri di riparto tra i Comuni dei contributi previsti dagli
articoli 3, 8
della Legge n. 281 del 1991
.
2 bis.
Nella ripartizione dei contributi è data priorità ai progetti presentati dai Comuni associati.
»
".
ARTICOLO 4 ARTICOLO 5 1.
L'
articolo 8 della legge regionale n. 21 del 1994
è sostituito dal seguente: "
«Art. 8 - 1.
Le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere dotate dei requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti.
2.
Tutte le strutture indicate al comma 1 devono essere dotate di lettore del codice di riconoscimento di cui all' articolo 5 della presente legge.
3.
Le strutture destinate alla custodia permanente a scopo di ricovero devono essere dotate di crematorio per l' eliminazione degli animali morti.
4.
L' inosservanza degli standard definiti ai sensi del comma 1, nonchè quella delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000, per le strutture di custodia permanente a scopo di ricovero, e da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 negli altri casi.
»
".
ARTICOLO 6 1.
Il
comma 6 dell' articolo 9 della legge regionale n. 21 del 1994
è sostituito dal seguente: "
«6.
Gli animali non reclamati nei quindici giorni successivi alla cattura, dopo l' osservazione sanitaria, possono essere ceduti in affidamento temporaneo a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti e associazioni protezionistiche. L' affidamento diventa definitivo se decorrono sessanta giorni dalla data di cattura dell' animale senza che questi venga reclamato dal legittimo proprietario. E' fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.
»
".
ARTICOLO 7 1.
Il
comma 2 dell' articolo 10 della legge regionale n. 21 del 1994
è sostituito dal seguente: "
«2.
L' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità delle campagne di prevenzione, e/ o eliminazione dei focolai individuati, delle zoonosi infettive contagiose e dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi.
»
".
2.
Dopo il
comma 3 dell' articolo 10
sono aggiunti i seguenti: "
«3 bis.
Le Unità Sanitarie Locali sono autorizzate a stipulare convenzioni con imprese private per le attività di prevenzione e/ o di eliminazione delle zoonosi infettive contagiose, sotto il controllo diretto dei propri servizi.
3 ter.
Le convenzioni di cui al comma 3 bis sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare: - a)la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- b)il costo delle prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di pagamento;
- c)il termine iniziale e il termine finale di adempimento;
- d)le modalità di controllo da parte dei servizi dell' Unita Sanitaria Locale.
»
".
ARTICOLO 8 ARTICOLO 9 1.
All'
articolo 16 della legge regionale n. 21 del 1994
, dopo l' ultimo comma è aggiunto il seguente: "
«3 bis.
In caso di morte dell' animale, le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate procedono su richiesta del proprietario, alla cremazione della carcassa.
»
".
ARTICOLO 10 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 1 agosto 1996 Palomba