ARTICOLO 1
CAPO IRICONOSCIMENTO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATEARTICOLO 2
Le associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato di cui all'
articolo 1
con sede legale nella regione e le cui finalità statutarie si esauriscono nell' ambito della stessa e che operano esclusivamente nelle materie di cui agli
articoli 3 e 4
dello Statuto
sardo e nelle materie delegate con il
decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
, acquistano la personalità giuridica mediante riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il decreto di cui al comma precedente è adottato previa deliberazione della Giunta regionale e sentito il parere obbligatorio dell' Ufficio legislativo della Regione.
Il medesimo parere è sentito per la dichiarazione di estinzione e per le modificazioni dell' atto costitutivo.
ARTICOLO 3
La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica dev' essere inoltrata al Presidente della Giunta regionale e per conoscenza al Comune in cui ha sede legale l' ente richiedente e all' Assessore regionale competente nelle materie oggetto dei fini istituzionali dell' ente medesimo. Il comune di cui al comma precedente può formulare osservazioni sulla predetta domanda entro il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
L' Assessorato regionale competente nelle materie oggetto dei fini istituzionali dell' ente richiedente il riconoscimento della personalità giuridica, deve esprimere un parere sulla medesima domanda entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesa.
La mancata formulazione del parere non osta alla adozione del provvedimento.
CAPO IIACQUISTO DI IMMOBILI ACCETTAZIONE DI DONAZIONI EREDITA' E LEGATIARTICOLO 4
L' acquisto di immobili, l' accettazione di donazioni, di eredità e di legati è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su istanza delle persone giuridiche private, di cui all'
articolo 2
della presente legge e degli enti pubblici locali non territoriali operanti nelle materie di competenza regionale.
CAPO IIINORME TRANSITORIE E FINALIARTICOLO 5 ARTICOLO 6
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del
Codice civile
concernenti la materia e le relative norme di attuazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 14 settembre 1987. Melis