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LEGGE REGION<LE n° 36 del 14 settembre 1987
Esercizio delle competenze trasferite e delegate alla Regione dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 : riconoscimento della personalità giuridica, auorizzazione all' acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 37 del 18 settembre 1987

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
CAPO I
RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
    ARTICOLO 2
        Le associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato di cui all' articolo 1 con sede legale nella regione e le cui finalità statutarie si esauriscono nell' ambito della stessa e che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto sardo e nelle materie delegate con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 , acquistano la personalità giuridica mediante riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale.

        Il decreto di cui al comma precedente è adottato previa deliberazione della Giunta regionale e sentito il parere obbligatorio dell' Ufficio legislativo della Regione.

        Il medesimo parere è sentito per la dichiarazione di estinzione e per le modificazioni dell' atto costitutivo.
    ARTICOLO 3
        La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica dev' essere inoltrata al Presidente della Giunta regionale e per conoscenza al Comune in cui ha sede legale l' ente richiedente e all' Assessore regionale competente nelle materie oggetto dei fini istituzionali dell' ente medesimo. Il comune di cui al comma precedente può formulare osservazioni sulla predetta domanda entro il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

        L' Assessorato regionale competente nelle materie oggetto dei fini istituzionali dell' ente richiedente il riconoscimento della personalità giuridica, deve esprimere un parere sulla medesima domanda entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesa.

        La mancata formulazione del parere non osta alla adozione del provvedimento.

    CAPO II
    ACQUISTO DI IMMOBILI ACCETTAZIONE DI DONAZIONI EREDITA' E LEGATI
      ARTICOLO 4
          L' acquisto di immobili, l' accettazione di donazioni, di eredità e di legati è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su istanza delle persone giuridiche private, di cui all' articolo 2 della presente legge e degli enti pubblici locali non territoriali operanti nelle materie di competenza regionale.

      CAPO III
      NORME TRANSITORIE E FINALI
        ARTICOLO 5 ARTICOLO 6
            Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del Codice civile concernenti la materia e le relative norme di attuazione.
        La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
        Cagliari, addì 14 settembre 1987. Melis

Note di vigenza

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