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LEGGE REGIONALE n° 36 del 12 dicembre 1994
Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), modificata dalle leggi regionali 30 marzo 1994, n. 13 e 9 giugno 1994, n. 27, e disposizioni varie.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 40 del 13 dicembre 1994

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:


CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
    ARTICOLO 1 Programma Integrato Mediterraneo e Programma Nazionale di Interesse Comunitario ARTICOLO 2 Proroga dei termini di impegnabilità dei fondi di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 e all' articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24ARTICOLO 3 Opere pubbliche di interesse sovracomunale ARTICOLO 4 Interventi per la valorizzazione dei laghi salsi ARTICOLO 5 Rifinanziamento degli interventi di cui alla Legge n. 268 del 1974 - Programma 1985
      1.  Sono autorizzati, nell' anno 1994, i seguenti stanziamenti integrativi a favore dei sottoindicati programmi di interventi di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 :
      • a)programma per l' anno 1985 - approvato dal CIPE il 20 marzo 1986 - paragrafo 3.3 - progettazione, indagini e studi - lire 600.000.000 (titolo di spesa 9.3.3/ I);
      • b)programma per gli anni 1988- 89- 90 - approvato dal CIPE il 12 marzo 1991 - paragrafo 3.5 - grande viabilità - lire 1.000.000.000 (titolo di spesa 11.3.05/ I).


      2.  Lo stanziamento di cui alla lettera a) è iscritto in conto del capitolo 03034/ 01 del bilancio regionale per l' anno 1994, quello di cui alla lettera b) è iscritto in conto del capitolo 08061/ 03 del medesimo bilancio; gli stessi stanziamenti sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della Legge n. 268 del 1974 , per essere attribuiti ai rispettivi titoli di spesa sopra indicati.
    ARTICOLO 6 Contributi ai Comuni per interventi di bonifica
      1.  E' autorizzato, nell' anno 1994, l' ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000, per l' erogazione di contributi ai comuni per interventi urgenti di bonifica in aree interessate da smaltimento incontrollato di rifiuti, à termini dell' articolo 1 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46 (cap. 05015/ 16).
    ARTICOLO 7 Contributi straordinari all' ESAF e all' EAF
      1.  Sono autorizzati nell' anno 1994, i seguenti contributi straordinari a favore dell' ESAF (cap. 08225/ 01):
      • a) lire 15.500.000.000 per il completamento delle opere in corso di esecuzione finanziate ai sensi della Legge 1 marzo 1986, n. 64 ed affidate in concessione all' Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD) all' Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF), i cui pagamenti sono stati sospesi dalla Cassa Depositi e Prestiti;
      • b)lire 1.150.000.000 per l' esecuzione di interventi finalizzati all' approvvigionamento idrico del comune di Orroli.


      2.  Le eventuali erogazioni disposte, a favore dell' ESAF, dalla Cassa Depositi e Prestiti per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere versate in conto entrate della Regione.

      3.  E' autorizzata nell' anno 1994 la spesa di lire 1.260.000.000 a favore dell' Ente Autonomo del Flumendosa( EAF), in regione di lire 1.200.000.000 quale contributo straordinario per la copertura dei costi energetici per il funzionamento delle infrastrutture connesse all' emergenza idrica copertura dei costi energetici per il funzionamento delle infrastrutture connesse all' emergenza idrica e di lire 60.000.000 quale contributo straordinario per la partecipazione finanziaria al programma Recite - progetto Hydre - monitoraggio risorse idriche - cofinanziato dall' Unione Europea (cap. 08226).

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
    ARTICOLO 8 Marchiatura dei capi bovini
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nell' anno 1994, gli oneri derivanti dalle operazioni di marchiatura dei bovini maschi e delle vacche nutrici, oggetto di domanda di premio - ai sensi del regolamento (CE) n. 3508/ 92 del 27 novembre 1992 - da effettuarsi per conto dell' Ente di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA).

      2.  A tal fine è autorizzato lo stanziamento di lire 720.000.000 (cap. 06309/ 01).

      3.  I relativi rimborsi devono essere versati alle entrate del bilancio regionale.
    ARTICOLO 9 Contributo ERSAT
      1.  E' autorizzato, nell' anno 1994, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 quale contributo straordinario da erogare a favore dell' Ente regionale di Sviluppo ed Assistenza Tecnica in agricoltura, per la prosecuzione della diffusione della tenuta della contabilità aziendale agricola (cap. 06281).
    ARTICOLO 10 Contributo al Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1994, un contributo di lire 201.000.000 a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale, a titolo di rimborso delle spese sostenute, nell' anno 1993, per compensi relativi al personale distaccato presso l' ufficio speciale istituto - nell' Assessorato regionale dell' Agricoltura e riforma agro - pastorale - à termini dell' articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 (cap. 06011/ 03).
    ARTICOLO 11 Interventi vari nel settore industriale
      1.  Sono autorizzati, nell' anno 1994, i seguenti stanziamenti:
      • a) lire 10.200.000.000, per l' incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti ed imprese di cui alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 09037);
      • b) lire 5.050.000.000, per la concessione di contributi in conto interessi sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali di cui all' articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (cap. 09040/ 01);
      • c) lire 10.000.000.000 per la concessione dei contributi di cui all' articolo 11 della Legge 24 giugno 1974, n. 268 (cap. 09047); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2, comma 2, della stessa Legge n. 268 del 1974 , per essere attribuito al titolo di spesa 11/ 2/ 02/ I del Programma d' intervento 1988- 89- 90, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991;
      • d)lire 2.500.000.000 per l' erogazione di contributi straordinari a favore di Consorzi per i Nuclei Industriali di cui lire 1.000.000.000 a quello di Olbia e lire 1.500.000.000 a quello di Siniscola, per le rispettive spese di gestione (cap. 09028);
      • e) lire 382.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 26 aprile 1993, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 01068).
    ARTICOLO 12 Interventi nel Sulcis - Iglesiente
      1.  E' autorizzata, nell' anno 1994, la complessiva spesa di lire 1.400.000.000 di cui: lire 500.000.000 per il finanziamento degli oneri derivanti dall' applicazione dell' accordo di programma, di cui all' articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 , per l' attuazione di un piano specifico di sviluppo congiunto minerario ed energetico del Sulcis - Iglesiente e lire 900.000.000 per il finanziamento degli oneri previsti dal comma 4 dell' articolo 8 del medesimo Decreto Presidenziale (cap. 09038).


CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
    ARTICOLO 13 Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale
      1.  E' autorizzato, nell' anno 1994, ad incremento dello stanziamento autorizzato all' articolo 40, comma 1, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 , l' ulteriore stanziamento di lire 200.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il Fondo Sanitario Nazionale (cap. 12133/ 02).
    ARTICOLO 14 Sussidi agli infermi di mente

CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 12 dicembre 1994. Palomba

Note di vigenza

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