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LEGGE REGIONALE n° 37 del 21 dicembre 1996
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1996), integrata dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 11 e abrogazione della legge regionale 29 aprile 1994, n. 20 (Interventi in favore del Consorzio di ricerca CORISA di Alghero).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 40 del 21 dicembre 1996

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Fondo nuovi oneri legislativi
    1.  Nella tabella B allegata alla legge regionale 15 febbraio 1995, n. 9 , sono apportate le seguenti variazioni in aumento (cap 03017):

    " 4) Programmi integrati comunitari: INTERREG II, LEADER II, PMI, NOW e altri 1997 lire 7.518.000.000 1998 lire 11.042.000.000

    6) Interventi nei settori produttivi e nel turismo (NI) 1996 lire 165.720.000.000"
ARTICOLO 2 Attuazione del programma Comunitario LEADER II
    1.  Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee del 14 settembre 1995 n. C(95) 1308/ 1, concernente la concessione di un contributo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) - Sezione orientamento, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE), per il finanziamento di un programma operativo nell' ambito dell' iniziativa comunitaria " LEADER II" nella Regione Sardegna - collegamento tra azioni di sviluppo dell' economia rurale, sono approvati i relativi piani funzionali ed autorizzate le relative azioni.

    2.  Ai fini della realizzazione della misura A e del controllo e valutazione del programma di cui al precedente comma, la competenza d' attuazione è attribuita all' Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

    3.  Per l' attuazione delle misure B e C dello stesso programma sono destinatari dei relativi finanziamenti i Gruppi di Azione Locale (GAL) e gli Operatori Collettivi (OC) così come individuati nel medesimo programma; ai fini della realizzazione della suddetta misura B - programmi di innovazione rurale dei GAL ed OC - la percentuale del contributo da erogarsi a favore dei beneficiari privati è determinata nella misura massima del 75 per cento.

    4.  Le spese derivanti dall' attuazione del programma di cui al comma 1 sono quantificate in complessive lire 26.745.000.000 per l' anno 1996, in lire 28.536.000.000 per l' anno 1997 e in lire 27.816.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e fanno carico ai competenti capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.
ARTICOLO 3 Progetti speciali e comunali finalizzati all' occupazione
    4.  Lo stanziamento di cui al precedente comma 3 è ripartito tra i Comuni interessati ai progetti speciali finalizzati all' occupazione di cui agli articoli 92e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , e successive modificazioni ed integrazioni, nell' ambito dell' intervento denominato "Azione Bosco" e per i quali la Giunta regionale ha deliberato la non approvazione ai termini dell' articolo 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 ; la ripartizione è attuata sulla base degli importi già previsti negli stessi progetti. I Comuni utilizzano le somme ricevute per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988 , e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 4 Attività di pubblicità istituzionale, promozione e tutela ARTICOLO 5 Norme integrative della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d' area)
    1.  Il coordinatore del programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1996 , è nominato, per il periodo necessario all' attuazione del programma, nell' ambito dell' organico dell' Amministrazione regionale e degli enti regionali, delle Amministrazioni locali, degli enti pubblici, compresi quelli economici, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, che si avvale del parere della Provincia interessata.

    1 bis.[sostituzione]  Qualora i Coordinatori come sopra nominati cessino dal servizio presso l'Amministrazione di appartenenza a seguito di andata in quiescenza non decadono dall'incarico. [1]

    2.  Il coordinatore è responsabile della realizzazione degli obiettivi del programma, ne assicura la più rapida ed efficiente esecuzione e verifica l' attuazione degli interventi; nel caso di ritardi o inadeguatezza nella realizzazione degli interventi imputabili al coordinatore, questi è rimosso dall' incarico e con lo stesso provvedimento si procede alla nomina del nuovo coordinatore del programma.

    3.  Restano ferme le funzioni del responsabile del procedimento di cui alla legge regionale 22 aprile 1990, n. 40 , per quanto compatibili con la presente norma, nonchè in generale le responsabilità dell' ingegnere capo e del direttore dei lavori come definito dalla normativa vigente.

    4.  Il coordinatore convoca, entro 15 giorni dall' approvazione del programma da parte della Giunta regionale, i soggetti pubblici e privati interessati alla sua attuazione, per concordare e definire l' accordo di programma di cui all' articolo 11 della legge regionale n. 14 del 1996 .

    5.  L' accordo di programma è stipulato tra i soggetti pubblici e privati che partecipano alla realizzazione del programma.

    6.  I soggetti che stipulano l' accordo di programma possono attribuire la realizzazione del medesimo programma o parti di esso a società pubbliche, private o miste, ai sensi della normativa vigente.

    7.  Dopo il comma 3, dell' articolo 11 della legge regionale nº 14 del 1996 , è inserito il seguente: " «
      3 bis.  Qualora si verifichino situazioni che determinano modificazioni degli interventi e delle opere previste dall' accordo di programma, il programma integrato di area può essere rimodulato dall' Amministrazione regionale sentita la Provincia competente e gli altri soggetti che hanno stipulato l' accordo di programma
    » ".


    10.  Della convocazione della conferenza di servizio di cui al comma 2 dell' articolo 10, della legge regionale n. 14 del 1996 , è data pubblicità dal coordinatore di programma per un periodo di almeno dieci giorni prima della data stessa mediante comunicazione da effettuarsi all' Albo Pretorio delle Amministrazioni interessate.

    11.  Con le stesse modalità di cui sopra per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte, il relativo verbale costituisce parte integrante dell' accordo di programma.

    12.  Le attività e i servizi di supporto per lo svolgimento dei compiti del coordinatore del programma sono assicurati dalle amministrazioni di cui al comma 1 .

    13.  Qualora il coordinatore del programma accerti che le carenze di organico, anche in relazione ai contenuti del programma, non consentono alle amministrazioni di svolgere le necessarie attività di supporto, l' Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, può affidare le stesse, con le procedure e le modalità previste dalla direttiva 92/ 50 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , a professionisti o società di servizi esterni all' Amministrazione regionale aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, organizzativo, economico; i relativi oneri gravano sul capitolo 03056 del bilancio regionale.

    13 bis.[sostituzione]  Ai coordinatori dei Programmi Integrati d' Area di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1996 è dovuto, per lo svolgimento dei propri compiti connessi all' incarico, un compenso mensile lordo pari all' indennità di coordinamento di servizio prevista per il personale dell' Amministrazione regionale; i relativi oneri, valutati in annue lire 275.000.000, fanno carico agli stanziamenti recati dal capitolo 03056 del bilancio regionale; a carico dell' Amministrazione di provienenza resta il relativo trattamento di missione. [2]
ARTICOLO 6 Rifinanziamento alle contabilità speciali di cui alle Leggi n. 588 del 1962 e n. 268 del 1974
    1.  E' autorizzato, nell' anno 1996, lo stanziamento integrativo di lire 4.500.000.000 a favore del titolo di spesa 11.4.01/ I, lett a) del programma d' intervento per gli anni 1988- 1989- 1990 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 , approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

    2.  E' autorizzato, nell' anno 1996, lo stanziamento integrativo di lire 11.985.554 a favore del titolo di spesa 5.3.08 del 5 Programma esecutivo del Piano di rinascita di cui alla Legge 11 giugno 1962, n. 588 , per la liquidazione degli interessi relativi alla venticinquesima e ultima rata di ammortamento sul mutuo concesso al Consorzio provinciale per la frutticultura di Cagliari.

    3.  Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti in conto al capitolo 03034/ 01 del bilancio della Regione per essere trasferiti alle rispettive contabilità speciali ed essere attribuiti ai competenti titoli di spesa sopra richiamati.
ARTICOLO 7 Abrogazione della legge regionale n. 20 del 1994 - Interventi a favore del CORISA
    2.  Le finalità previste nella predetta legge vengono perseguite mediante utilizzazione dello stanziamento del titolo di spesa 11.3.10/ I del Programma di intervento per gli anni 1988- 1989- 1990 del Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione della Legge 24 giugno 1974, n. 268 .

    3.  I provvedimenti imputati sul predetto titolo di spesa a decorrere dall' entrata in vigore della succitata legge regionale n. 20 del 1994 per l' acquisizione al "Parco scientifico e tecnologico regionale" di tutti i rapporti giuridici ed amministrativi della struttura per la ricerca dell' area di Tramariglio di proprietà dell' Università di Sassari, sono da intendersi emessi in attuazione della predetta legge regionale nº 20 del 1994 .
ARTICOLO 8 Opere portuali
    1.  Il comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 è sostituito dal seguente: " «
      1.  Per l' attuazione di un programma di opere dirette alla ristrutturazione dei porti isolani, ivi comprese le aree di pertinenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 26.000.000.000 in ragione di lire 9.500.000.000 per l' anno 1996, lire 10.000.000.000 per l' anno 1997 e lire 6.500.000.000 per l' anno 1998 ripartita come segue:

      Cap 03034/ 01

      1996 lire 9.500.000.000

      1997 lire 5.000.000.000

      1998 lire 0

      Cap 08182

      1996 lire 0

      1997 lire 5.000.000.000

      1998 lire 6.500.000.000
    »
ARTICOLO 9 Piani particolareggiati
    1.  A valere sui fondi stanziati dall' articolo 73, comma 3, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 , l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni contributi anche per la redazione dei piani particolareggiati, con particolare riferimento a quelli interessati i centri storici, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile; a tal fine i Comuni devono presentare entro il primo trimestre di ciascun anno apposite istanze; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore degli enti locali, ai sensi dell' articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1997, n. 1 , e successive modifiche e integrazioni.

    2.  Per l' anno 1996 il termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 1 non trova applicazione.
ARTICOLO 10 Pianificazione territoriale
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1996, la spesa di lire 6.000.000.000 al fine di consentire la definizione della pianificazione territoriale da parte dei comuni della Sardegna la cui procedura è stata avviata con il programma di spesa deliberato dalla Giunta regionale nella seduta del 7 dicembre 1993 (cap 04159/ 10).
ARTICOLO 11 Dilazione dei rimborsi alle anticipazione ex art. 35, comma 3, legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 - Piani di risanamento urbanistico -
    1.[abrogazione]  I Comuni beneficiari che abbiano utilizzato i finanziamenti di cui all' articolo 35, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985 , e non abbiano operato il rimborso entro la scadenza del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo , devono presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di dilazione del rimborso da effettuarsi sulla base di un piano di rientro di durata non superiore a trentasei mesi; detto piano è approvato dall' Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica previa deliberazione della Giunta regionale. [3]

    1.[sostituzione]  I Comuni beneficiari che abbiano utilizzato i finanziamenti di cui all' articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 , possono ottenere la proroga del termine per il rimborso di cui al comma 3 dello stesso articolo presentando richiesta di dilazione da effettuarsi sulla base di un piano di rientro di durata non superiore a trentasei mesi; detto piano é approvato dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica previa deliberazione della Giunta regionale. [4]

    2.  Per il rimborso di cui al comma precedente, da corrispondere con decorrenza dalla data di scadenza del termine quiquennale previsto per la restituzione, non sono dovuti interessi per ritardato pagamento.
ARTICOLO 12 Interventi vari in agricoltura
    1.  Nell' anno 1996 sono autorizzati i seguenti stanziamenti per gli scopi appresso indicati:
    • a) contributi per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario

      (cap 06025) lire 8.500.000.000
    • b) incremento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura

      (cap 06120) lire 6.000.000.000
    • c) contributi per l' acquisto di macchine e di attrezzi agricoli

      (cap 06180) lire 8.500.000.000


    2.  La somma di cui alla lettera a) del precedente comma è trasferita dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268 , per essere attribuita al titolo di spesa 8.1.5/ I, lettera c), del programma di intervento per gli anni 1982- 1984 approvato dal CIPE l' 8 giugno 1983.

    3.  Sono autorizzati, altresì , nell' anno 1996, i seguenti stanziamenti per gli scopi accanto agli stessi indicati:
    • a)lire 10.000.000.000 - estendimento della rete elettrica a bassa e media tensione (cap 06087/ 02);
    • b)lire 13.423.000.000 - ristrutturazione della olivicoltura sarda (cap 06227);
    • c)lire 7.000.000.000 - adeguamento dei caseifici alla direttiva 92/46 (CEE) del Consiglio (cap. 06234/ 02);
    • d)lire 2.000.000.000 - interventi per le strutture di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (cap 06234/ 02).


    4.  Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3 si provvede secondo le modalità indicate, rispettivamente, nelle misure 1.4.1.1., 1.4.1.3., 3.4.4.3. e 3.4.4.4. del POP (FEOGA) per gli anni 1994/ 1996, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione n. C (94) 3128 del 25 novembre 1994; i relativi stanziamenti, qualora non impegnati entro il 31 dicembre 1996, sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell' esercizio successivo.

    5.  I rimborsi disposti dallo Stato nel triennio 1996/ 1998 a fronte degli interventi effettuati dalla Regione a favore delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, sono utilizzati, oltre che per gli interventi previsti dalle leggi regionali 21 giugno 1995, n. 16 e 5 dicembre 1995, n. 33 , sul fondo di solidarietà regionale, in agricoltura anche per la concessione di contributi per l' acquisto di macchine e attrezzi agricoli e per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

    6.  Alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell' Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con l' Assessore dell' agricoltura e riforma agro - pastorale, destinando i rimborsi di cui al comma 5 secondo le seguenti percentuali:
    • a)contributi per l' acquisto di macchine e di attrezzi agricoli: 35 per cento;
    • b)contributi per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario: 35 per cento;
    • c) interventi previsti sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura dalle leggi regionali n. 16 del 1995 e n. 33 del 1995 : 30 per cento.


    7.  La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore dell' agricoltura e riforma agro - pastorale, approva appositi programmi di spesa; tali programmi devono prevedere interventi prioritari a favore delle aziende che, malgrado la compromissione della situazione economica e finanziaria, sono suscettibili di risanamento finanziario e rilancio produttivo.

    8.  A tal fine l' Assessore dell' agricoltura e riforma agro - pastorale, anche tramite apposite convenzioni con enti o società specializzate, individua comparti ed aree in crisi, dispone il rilevamento e l' analisi delle aziende in difficoltà , definisce un piano di risanamento e di rilancio basato, in particolare, sugli adeguamenti strutturali e tecnologici e sulla individuazione degli indirizzi culturali e commerciali, definiti anche in base alle stipula di contratti di coltivazione o in coerenza ad appositi piani di comparto.

ARTICOLO 13 Modifica della legge regionale n. 1 del 1975ARTICOLO 14 Anticipazione dei contributi CEE per il rimboschimento dei terreni seminativi ARTICOLO 15 Miglioramento del patrimonio zootecnico ARTICOLO 16 Fondo per anticipazione del concorso interessi sui mutui di assestamento e miglioramento agrario ARTICOLO 17 Modifica alla legge regionale n. 40 del 1993 - Industria alberghiera -
    2.  I termini di presentazione della domanda sono prorogati di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 18 Corresponsione in forma attualizzata del concorso sugli interessi su finanziamenti all' industria alberghiera, al commercio e all' artigianato.
    1.  L' agevolazione del concorso sugli interessi spettante alle imprese alberghiere, ai termini della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 e successive modificazioni, e alle piccole e medie imprese del settore del commercio ai termini della legge regionale 14 settembre 1993, n. 42 e successive modificazioni è concedibile a carico dei relativi fondi, in alternativa alla vigente modalità posticipata, in forma attualizzata, assumendo quale tasso di attualizzazione quello corrisposto alla Regione dai suoi tesorieri per le giacenze di tesoreria al momento della concessione del beneficio; apposita direttiva, adottata ai termini dell' articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 , stabilisce la tipologia dei finanziamenti ammissibili a tale forma di erogazione del beneficio e le necessarie modalità applicative.

    2.  Nell' articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, nº 51 , dopo il comma 1 , è introdotto il seguente: «

    "1 bis. L' abbattimento degli interessi di cui al comma precedente è concedibile, in alternativa alla modalità posticipata, in forma attualizzata applicando quale tasso di attualizzazione quello corrisposto alla Regione dai propri tesorieri per le giacenze di tesoreria al momento della concessione del beneficio. Apposita direttiva, adottata ai termini dell' articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 , stabilisce la tipologia dei finanziamenti ammissibili a tale forma di erogazione del beneficio e le necessarie modalità applicative." » .
ARTICOLO 19 Automazione ed informatizzazione delle procedure dell' Assessorato del turismo.
    2.  E' autorizzata, nell' anno 1996, la spesa di lire 200.000.000 per il rinnovo delle strumentazioni informatiche in dotazione al servizio artigianato e per l' istituzione di una banca dati (cap 07073/ 02).
ARTICOLO 20 Industria alberghiera e turistica ARTICOLO 21 Contributo in conto occupazione alle imprese artigiane. ARTICOLO 22 Interpretazione autentica dell' articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1986 , modificato dall' articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1996ARTICOLO 23 Interventi per le zone industriali
    1.  Le agevolazioni di cui all' articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese, limitatamente agli interventi per la costruzione di rustici industriali, a favore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e dei nuclei per le aree di sviluppo industriale.
ARTICOLO 24 Integrazioni all' art. 20 della LR n. 28 del 1984 - Anticipazioni alle imprese commerciali - ARTICOLO 25 Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1984 - Garanzia fideiussoria -
    1.  Il comma 1 dell' articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 , e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: " «
      1.  Le operazioni di credito contemplate da leggi regionali, statali o comunitarie, sono assistite dalla garanzia fideiussoria della Regione quando siano concluse con i beneficiari di cui al comma 2, punti a), b), b1) e b2) dell' articolo 1 della presente legge
    » ".
ARTICOLO 26 Norme urgenti in materia di opere pubbliche delegate
    1.  L' articolo 16 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 , relativo alla forfettizzazione delle spese generali in caso di delega in materia di opere pubbliche è da intendersi nel senso che gli enti delegati hanno facoltà di determinare l' importo delle spese generali relative alle opere delegate non esclusivamente in misura forfettaria, ma anche sulla base delle spese effettivamente e legittimamente sostenute qualora le stesse risultino superiori a quelle determinate ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 .

    3.  In deroga a quanto disposto in materia di prezzi di opere pubbliche dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 giugno 1994, n. 4 , il prezzario dei lavori pubblici per le opere da eseguirsi dall' Amministrazione regionale e dagli altri enti pubblici con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, è adottato con decreto dell' Assessore dei lavori pubblici. Il prezzario costituisce l' elemento tecnico - economico di riferimento per la redazione dei progetti delle opere pubbliche di cui al presente comma.

ARTICOLO 27 Programma straordinario di opere pubbliche di cui all' art. 11 della legge regionale n. 45 del 1976
    1.  Per l' attuazione di un programma straordinario per l' esecuzione di opere pubbliche comprese tra quelle elencate nell' articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 , è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1996, lo stanziamento di lire 3.000.000.000 (cap. 08029/ 04).

ARTICOLO 28 Infrastrutture nel Comune di Tratalias
    1.  Per il completamento delle infrastrutture nel nuovo abitato del Comune di Tratalias è autorizzato, nell' anno 1996, lo stanziamento di lire 250.000.000 (Cap 08138/ 01f).
ARTICOLO 29 Rifinanziamento della legge regionale n. 45 del 1987ARTICOLO 30 Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi ARTICOLO 31 Contributi sulle anticipazioni per iniziative industriali ARTICOLO 32 Interventi a favore delle attività produttive del comparto agro - industriale
    1.  Sul programma di intervento stralcio 1994/ 1995 approvato dal CIPE e nell' ambito del programma 1994/ 1998 relativo ai provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402 , una quota pari a lire 15.000.000.000 sullo stanziamento recato dal titolo di spesa 12.3.02 lettera a), relativo agli interventi per l' espansione e la valorizzazione di linee di produzione industriale nel comparto agro - alimentare della provincia di Oristano è destinata alla costituzione di un fondo speciale presso la SFIRS SpA.

ARTICOLO 33 Interventi a favore del settore industriale
    1.  Lo stanziamento di lire 60.000.000.000 recato dal titolo di spesa 12.3.01 del programma di intervento per gli anni 1994/ 1998 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402 , è versato al fondo speciale costituito presso la banca CIS e la SFIRS SpA per l' attuazione della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 , per essere utilizzato per le finalità previste dalla stessa legge.
ARTICOLO 34 Interventi nelle aree dismesse di Montevecchio e Ingurtosu
    1.  E' autorizzata la costituzione, presso la SFIRS SpA, di un fondo speciale di lire 3.500.000.000 finalizzato alla attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 , per favorire, nelle aree minerarie dismesse di Montevecchio e Ingurtosu, investimenti in campo turistico, dell' agro - industria e della piccola e media impresa ed in genere lo sviluppo delle attività produttive di cui all' articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (cap 09009).

    4.  A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 09016- 01 per l' anno 1996, la somma di lire 3.500.000.000 è destinata alla progettazione e realizzazione di interventi di risanamento e di recupero delle aree minerarie dismesse di cui al comma 1 , e di opere infrastrutturali per gli insediamenti produttivi.
ARTICOLO 35 Interventi a favore delle imprese lattiero - casearie e di lavorazione delle carni fresche
    1.  Sul programma di intervento per gli anni 1994- 1998 e nell' ambito dei provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna di cui alla Legge 23 giugno 1994, nº 402 , una quota pari a lire 14.400.000.000 dello stanziamento recato dal titolo di spesa 12.3.02, lettera a), relativo agli interventi sulle strutture di trasformazione dei prodotti agro - alimentari a favore delle imprese lattiero casearie e delle imprese operanti nel settore delle carni fresche è destinata alla costituzione di un fondo speciale presso la SFIRS SpA per l' adeguamento igienico e sanitario, in conformità alle direttive comunitarie nn. 46 e 47 del 16 giugno 1992, degli stabilimenti per la lavorazione delle carni fresche e di quelli per il trattamento e la trasformazione del latte.

ARTICOLO 36 Intesa di programma per la Sardegna Centrale - Integrazione all' articolo 30 della legge regionale n. 17 del 1993ARTICOLO 37 Formazione professionale
    2.  Una quota pari a lire 7.000.000.000 dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata all' istituzione di corsi finalizzati aziendali richiesti.

    3.  A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 10001 del bilancio della Regione per l' anno 1996 è autorizzata una spesa non inferiore a lire 2.500.000.000 per il finanziamento di corsi di formazione professionale del personale da impegnare nei porti industriali della Sardegna, di cui all' accordo di programma pubblicato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 settembre 1995, n. 210; in attuazione di tale accordo di programma è consentito l' aumento di parametri medi di finanziamento previsti dal fondo sociale dell' Unione europea fino ad un massimo di lire 63.000 all' ora per allievo.

    4.  Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale convenzionata, per il quadriennio 1994 - 1997, sottoscritto in data 10 luglio 1996 dal rappresentante del coordinamento delle Regioni, lo stanziamento previsto dall' articolo 40 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 , è incrementato di ulteriori lire 4.400.000.000 (cap 10001).
ARTICOLO 38 [abrogato] [5] Rendicontazione dei finanziamenti assegnati agli enti locali in materia di interventi per l' occupazione
    1.  GLi enti locali assegnatari dei finanziamenti regionali finalizzati all' occupazione ai sensi dell' articolo 87 della legge regionale n. 6 del 1987 , come modificato dall' art. 94 della legge regionale n. 11 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, dei cantieri per scavi archeologici ai sensi della legge regionale n. 10 del 1965 nonchè dei cantieri scuola e lavoro ai sensi degli articoli 12,13,14e 15 della legge regionale n. 28 del 1984 , sono autorizzati, ove non abbiano già provveduto secondo le vigenti disposizioni, a rendicontare all' Amministrazione regionale i finanziamenti pregressi e futuri con attestazione di avvenuta e corretta spendita delle risorse assegnate, mediante idoneo prospetto riepilogativo certificato dal legale rappresentante dell' ente.

    2.  Gli enti locali che non provvederanno a quanto disposto dal comma 1 entro i termini fissati dall' Assessorato competente, in caso di economie, previa autorizzazione concessa dal medesimo Assessorato, potranno reinvestire dette eventuali economie per le finalità previste dalle norme di assegnazione, anche procedendo ad eventuale integrazione delle risorse già assegnate per le annualità successive.

    3.  Al fine di semplificare le procedure di spesa dei residui ancora iscritti nel bilancio del fondo sociale di cui alla legge regionale n. 10 del 1965 , per gli interventi richiamati nel presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare gli eventuali saldi e ad effettuare i necessari disimpegni che potranno essere utilizzati previo specifico atto di variazione anche nella parte ordinaria del medesimo bilancio del Fondo Sociale per le finalità previste dalla norma istitutiva delle stesso Fondo.

    4.  I Comuni interessati dovranno mantenere a disposizione per le eventuali verifiche, da effettuarsi a cura dell' Amministrazione regionale, dall' Assessorato del lavoro o da strutture della stessa Amministrazione regionale appositamente incaricate, tutti gli atti giustificativi delle somme erogate a carico dei finanziamenti indicati nel presente articolo, nonchè i relativi elaborati progettuali.
ARTICOLO 39 Contributi ai Comuni inclusi nei parchi per turismo scolastico. ARTICOLO 40 Contributi per l' esercizio di attività teatrali
    1.  Il comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 , è sostituito dal seguente: " «
      2.  Detto contributo è concesso agli organismi di cui al comma 1 che abbiano presentato apposita istanza entro il termine che verrà stabilito annualmente con decreto dell' Assessore competente, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, purchè non abbiano beneficiato di analoghe provvidenze statali
    » ".


    2.  Per l' anno 1996 il termine di cui al comma precedente è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
ARTICOLO 41 Integrazione dei finanziamenti a centri e istituzioni ARTICOLO 42 Prima biennale internazionale dell' adolescenza
    1.  A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 02159/ 01 del bilancio della Regione per l' anno 1996, una quota di lire 400.000.000 è destinata al Comitato organizzatore nazionale per la famiglia e la gioventù (CONFAGI), quale ulteriore contributo nelle spese sostenute per l' organizzazione della prima biennale internazionale dell' adolescenza; per la rendicontazione si applica la disciplina prevista per i contributi concessi ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 .
ARTICOLO 43 Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro.
    1.  Una quota, pari a lire 1.300.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11099 del bilancio della Regione, per l' anno 1996, è destinata all' erogazione di un contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall' articolo 47, comma 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 .
ARTICOLO 44 [abrogato] [6] Spese per l' informazione - Integrazione dell' elenco di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1953 -
    1.  Ad integrazione dell' elenco degli strumenti di comunicazione previsti dall' articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 11 , per la promozione delle iniziative intese a divulgare la conoscenza dei problemi dell' Isola e dell' attività della Regione, è autorizzata l' utilizzazione dei mass - media resi disponibili dal costante sviluppo delle nuove tecnologie.
ARTICOLO 45 Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il Fondo Sanitario Nazionale, relativa all' anno 1996, già disposto dall' articolo 61 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 9 , di un importo pari a lire 17.000.000.000 (cap 12133/ 02).
ARTICOLO 46 Prestazioni di assistenza ospedaliera
    1.  Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell' articolo 38 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 , vengono estese all' esercizio 1996 e, conseguentemente, le somme stanziate in conto competenza dei capitoli 12133, 12133/ 02 e 12134 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato dell' igiene, sanità e assistenza sociale del bilancio regionale per l' anno 1996, non impegnate alla chiusura dell' esercizio, sono mantenute in bilancio, quali residui, nell' anno finanziario 1997.

    2.  Lo stanziamento iscritto per l' annualità 1997 in conto dei capitoli 12133, 12133/02 e 12134 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996- 1998 è prioritariamente utilizzato per compensare l' eventuale eccedenza dei conguagli risultati ammissibili a finanziamento, con l' entità delle risorse accantonate ai sensi del comma 1 .
ARTICOLO 47 Modificazioni della disciplina dei rimborsi per prestazioni sanitarie di assistenza indiretta
    1.  Le tariffe relative alle prestazioni sanitarie erogate in forma di assistenza indiretta sono fissate nella misura pari all' 80 per cento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, determinate dai provvedimenti regionali di cui all' articolo 3, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 .

ARTICOLO 48 Strutture dei servizi socio - assistenziali - Utilizzo delle economie di appalto -
    1.  Le economie verificatesi nella realizzazione di strutture da adibire a servizi socio - assistenziali finanziate con i fondi di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, nonchè per il completamento della dotazione strumentale e di arredo della struttura, previa autorizzazione dell' Assessorato competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento richiamata (cap 12001/ 02).
ARTICOLO 49 Modalità di erogazione dei finanziamenti in conto capitale alle Aziende USL ARTICOLO 50 Interventi di edilizia sanitaria di cui all' art. 20 della Legge n. 67 del 1988ARTICOLO 51 Finanziamenti all' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per spese in conto capitale
    1.  Per il triennio 1996- 1998 è autorizzata, in favore dell' Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, l' erogazione di un contributo di lire 4.000.000.000 in ragione di lire 2.000.000.000 per l' anno 1996 e lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 per il finanziamento di spese in conto capitale (cap 12162/ 01).
ARTICOLO 52 Aziende di trasporto
    1.  Per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 , è autorizzato, nell' anno 1996, l' ulteriore stanziamento di lire 6.000.000.000 (cap 13002/ 01).
ARTICOLO 53 Potenziamento dei trasporti aerei di terzo livello ARTICOLO 54 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 1995 n. 20
    1.  Il comma 8 dell' articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995 , è sostituito dai seguenti: " «
      8.  Agli amministratori, ai componenti dei collegi dei revisori e dei sindaci e ai componenti dei comitati tecnico - scientifici, che per ragioni del loro ufficio si rechino fuori dal comune in cui ha sede l' ente, compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti dell' Amministrazione regionale.

      8 bis.  Agli amministratori, ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci e ai componenti dei comitati tecnico - scientifici, che non risiedono nel comune in cui ha sede l' ente, compete il rimborso delle spese di trasporto e di vitto, secondo le modalità e le misure previste per i dirigenti dell' Amministrazione regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi.

      8 ter.  Gli amministratori, i componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci e i componenti dei comitati tecnico - scientifici che risiedono ad oltre 50 Km dal comune in cui ha sede l' ente possono optare per il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti dell' Amministrazione regionale.

      8 quater.  Tutte le provvidenze contributive e retributive previste dal comma 9 dell' articolo 4 e dal comma 4 del presente articolo si applicano, con analoghe procedure, anche nel caso in cui i presidenti o gli amministratori di un ente di cui alla Tabella A siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, purchè distaccati senza assegni dal posto di lavoro per lo svolgimento del mandato
    » ".
ARTICOLO 55 [abrogato] [7] Applicazione delle leggi regionali n. 14 del 1995 e n. 23 del 1996 ARTICOLO 56 Tassa di concessione per le agenzie di viaggio e turismo ARTICOLO 57 Parco scientifico e tecnologico ARTICOLO 58 Proroga del termine di cui alla legge regionale n. 28 del 1995ARTICOLO 59 Recupero di somme da fondi vari
    1.  E' disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della complessiva somma di lire 11.800.000.000 dai sottoelencati fondi, costituiti presso la Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS) SpA:

    2.  E' disposto il versamento delle entrate del bilancio regionale della somma di lire 15.000.000.000 dal fondo per la concessione di anticipazioni a favore delle piccole e medie imprese industriali di cui all' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 , costituito presso la Banca CIS Spa (cap 36113/ 07).

ARTICOLO 60 Riduzioni di spesa ARTICOLO 61 Maggiori autorizzazioni di spesa ARTICOLO 62 Autorizzazione alla contrazione di mutui
    1.  L' autorizzazione alla contrazione di mutui di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 , è rideterminata in lire 885.500.000.000; conseguentemente nella tabella F allegata alla stessa legge regionale n. 9 del 1996 sono eliminati i seguenti capitoli con gli stanziamenti accanto agli stessi indicati:

    Cap 04110 Acquisto beni immobili lire 16.500.000.000

    Cap 09045/ 15 Estensione interventi infrastrutturali lire 25.000.000.000

    Cap 11112 Restauro e consolidamento chiese lire 5.000.000.000

    Cap 11115/ 03 Acquisto e ristrutturazione teatri lire 4.000.000.000
ARTICOLO 63 Copertura finanziaria ARTICOLO 64 Urgenza
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 21 dicembre 1996 Palomba

Note di vigenza

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