ARTICOLO 1 1.
Nello stato di previsione dell' entrata ed in quelli della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1991, sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse tabelle A e B.
ARTICOLO 2 1.
Una quota dell' avanzo finanziario alla chiusura dell' esercizio 1990, rispetto a quella applicata al bilancio di previsione 1991, dell' ammontare di lire 3.523.000.000 è utilizzata quale copertura della reiscrizione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 05029 e 08058, già eliminati dal conto dei residui alla chiusura dell' esercizio 1990 e relativi a spese finanziate con fondi assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione, nonchè alla copertura delle nuove o maggiori spese previste dalla presente legge.
ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 24 dicembre 1991Cabras