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LEGGE REGIONALE n° 38 del 21 dicembre 1996
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1996.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 40 del 21 dicembre 1996

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  Nello stato di previsione dell' entrata ed in quelli della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1996, sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse Tabelle A e B.

    3.  I capitoli 03097/ 02 e 03087 sono inclusi nell' elenco n. 1 annesso al bilancio regionale.
ARTICOLO 2 ARTICOLO 3
    1.  Le somme stanziate per l' acquisizione di beni e servizi, nonchè quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta da parte dell' Amministrazione regionale, qualora non impegnate nell' esercizio 1996, sono mantenute in bilancio quali residui nell' anno finanziario successivo, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell' esercizio stesso.
ARTICOLO 4 ARTICOLO 5
    1.  A seguito del loro mancato impegno nell' anno 1995, gli stanziamenti dei sottoelencati capitoli relativi ad assegnazioni statali sono reiscritti nel bilancio per l' anno 1996:

    (importi in milioni)

    Cap. 05080/ 04 lire 150

    Cap. 05129 lire 2.200

    Cap. 08035/ 17 lire 12.500

    Cap. 08092/ P lire 3.167

    Cap. 12219/ 01 Lire 3
ARTICOLO 6
    1.  Le somme impegnate e non pagate entro il 31 dicembre 1996 in conto dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato dei lavori pubblici permangono nel conto dei residui del bilancio regionale per l' anno 1997 per un ulteriore anno oltre i termini previsti dall' articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 11 :

    08002

    08042/ 04

    08093

    08182

    08004

    08042/ 05

    08094

    08210

    08025

    08056

    08098

    08215

    08029

    08059

    08105

    08215/ 01

    08031

    08059/ 01

    08106

    08215/ 06

    08035/ 03

    08059/ 03

    08109

    08236

    08035/ 12

    08065/ 01

    08111

    08237

    08035/ 17

    08069/ 03

    08115/ 03

    08261

    08035/ 18

    08091

    08171

    08272

    08042

    08092

    08178

    2.  Lo stanziamento di lire 3.500.000.000, disponibile nel conto dei residui del capitolo 287 del bilancio dell' Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l' anno 1996 permane in detto conto per essere impegnato entro l' esercizio 1997
ARTICOLO 7
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 21 dicembre 1996Palomba

Note di vigenza

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