ARTICOLO 1 [abrogato]
[1]
Norme per la rinnovazione degli scrutini1.
La presente legge si applica alla nuova formazione della annullata graduatoria di inquadramento, a norma dell'
articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24
, di 73 unità di personale dell' Amministrazione regionale nella qualifica dirigenziale con decorrenza 1 gennaio 1986, nonchè alla nuova formazione della graduatoria di inquadramento nella qualifica dirigenziale, a norma dell' articolo 3 della stessa legge, di ulteirori 13 unità di personale con decorrenza 1 gennaio 1988, nell' eventualità che anche tale graduatoria venga annullata in sede giurisdizionale, ovvero dall' Amministrazione nell' esercizio dei propri poteri di autotutela.
2.
Agli scrutini per la nuova formazione delle graduatorie di cui al
comma 1
sono ammessi, purchè in possesso dei requisiti, tutti i dipendenti che hanno presentato regolare domanda di partecipazione agli scrutini annullati, ancorchè nel frattempo cessati dal servizio.
3.
Ai fini di detti scrutini, alla valutazione dei titoli si provvede, come stabilito dagli
articoli 1e 3
della legge regionale n. 24 del 1989
, ancorchè abrogati, in conformità della tabella D allegata alla medesima legge regionale.
4.
Alla nomina delle commissioni di concorso si provvede entro 80 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la graduatoria di inquadramento al 1 gennaio 1986 ed entro 60 giorni dalla data del suo eventuale annullamento per la graduatoria di inquadramento al 1 gennaio 1988.
5.
I lavori delle commissioni devono concludersi entro 240 giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di nomina delle stesse.
ARTICOLO 2 Personale già inquadrato nella qualifica dirigenziale 1.
Tutti i dipendenti già inquadrati nella qualifica funzionale dirigenziale sulla base degli scrutini oggetto di annullamento sono inquadrati nell' ottava qualifica funzionale, con la medesima decorrenza dell' annullato inquadramento nella qualifica dirigenziale. A tal fine sono considerati disponibili i posti vacanti nella qualifica funzionale di accesso e nella qualifica funzionale superiore e non operano i limiti previsti dall'
articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6
. A detti dipendenti è conservata a titolo di assegno personale di funzione, fino alla data dell' approvazione delle nuove graduatorie, e comunque per non più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in rapporto alle rese prestazioni di qualifica dirigenziale ed alle effettive mansioni che continueranno a svolgere, la differenza fra la retribuzione tabellare attualmente spettante in base al vigente contratto e quella spettante per effetto dell' inquadramento nell' ottava qualifica funzionale.
2.[abrogazione]
Nei confronti dei dipendenti che, a seguito della rinnovazione degli scrutini, risultino collocati oltre la concorrenza del numero dei posti originariamente messi a concorso, non ha comunque luogo la ripetizione delle somme percepite fino alla data dell' approvazione delle nuove graduatorie, in ragione dell' annullato inquadramento nella qualifica dirigenziale.
[2]
3.[abrogazione]
Non si procede, fino all' approvazione delle nuove graduatorie, alle operazioni di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza spettanti al personale già compreso nelle graduatorie annullate e nel frattempo cessato dal servizio.
[3]
4.[abrogazione]
Fino alla data dell' applicazione delle nuove graduatorie, le funzioni di coordinatore generale delle strutture organizzative dell' Amministrazione regionale possono essere esercitate, in deroga al
comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41
, anche da dipendenti dell' Amministrazione regionale inquadrati nell' ottava qualifica funzionale e che abbiano almeno otto anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa.
[4]
ARTICOLO 3 Interpretazione autentica di norme delle leggi regionali 5 giugno 1989, n. 24 e 14 settembre 1993, n. 41 4.
Fatta eccezione per gli accessi alla qualifica dirigenziale richiamati nel
comma 3
e per i transiti alle qualifiche funzionali sesta e settima disciplinati dall'
articolo 4 della succitata legge regionale n. 24 del 1989
, a tutti i restanti processi di mobilità verticale disciplinati da detta legge non può essere attribuita valenza di procedura concorsuale.
ARTICOLO 4 Abrogazione di norme ARTICOLO 5 Norma finanziaria 1.
Nei bilanci della Regione per l' anno 1996 e per gli anni 1996- 1998, nello stato di previsione della spesa dell' Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è istituito il seguente capitolo per memoria:
Cap. 02024 -
(NI) - 1.1.1.2.1.1.01.01 - (01.02)
Spese derivanti dall' eventuale inquadramento nella qualifica dirigenziale di dipendenti precedentemente esclusi dalle relative graduatorie (spesa obbligatoria).
4.
Le spese per il funzionamento delle commissioni di concorso previste dalla presente legge trovano copertura nello stanziamento già iscritto nel capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 27 dicembre 1996 Palomba