ARTICOLO 1 Finalità 1.
La presente legge, al fine di attivare in Sardegna la terapia dei trapianti clinici allogenici ed autologhi, in attuazione della
legge regionale 30 aprile 1985, n. 10
, e secondo le disposizioni della
legge 2 dicembre 1985, n. 644
, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409
, e della
legge 26 giugno 1967, n. 458
, promuove l' istituzione del Centro di riferimento regionale e dei Centri operativi per i trapiani d' organo.
ARTICOLO 2 Centro di riferimento regionale 1.
Il Centro di riferimento regionale, la cui entrata in funzione è subordinata al rilascio dell' autorizzazione ed al raggiungimento delle intese di cui agli
articoli 3e 10
della legge 2 dicembre 1975, n. 644
, ha sede presso l' Istituto di Clinica medica dell' Università di Cagliari (Cattedra di genetica medica), si avvale del laboratorio di tipizzazione tissutale ed immunologica dello stesso Istituto ed opera secondo le modalità stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409
.
ARTICOLO 3 Funzioni del Centro di riferimento regionale 1.
Il Centro di riferimento regionale, oltre all' espletamento delle funzioni di cui all'
articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, nº 409
, provvede:
- a)all' allestimento di una banca dati collegata con analoghi Centri italiani e stranieri, contenente l' elenco aggiornato dei volontari disponibili ed idonei alla donazione di midollo osseo o di piastrine per scopo terapeutico, nonchè la registrazione dei trapianti eseguiti in Sardegna corredata dalle informazioni sul loro decorso;
- b)
al coordinamento dei Centri periferici di tipizzazione tissutale previsti dalla
legge regionale 30 aprile 1985, n. 10
, che intendano partecipare all' attività connessa con i trapianti.
ARTICOLO 4 Centro operativo per i trapianti di cornea 1.
I trapianti di cornea vengono eseguiti presso gli Istituti di Clinica oculistica delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari.
ARTICOLO 5 [abrogato]
[1]
Centro operativo per i trapianti di midollo osseo 1.
I trapianti di midollo osseo vengono eseguiti presso la Divisione di ematologia dell' Ospedale << A. Businco >> di Cagliari, l' Ospedale per la microcitemia - Clinica pediatrica seconda dell' Università degli studi di Cagliari, l' Istituto di Clinica medica (Cattedra di genetica medica) dell' Università degli studi di Cagliari.
2.
I presidi individuati nel precedente comma, per la specifica attività di prelievo e trapianto, potranno pervenire ad una strutturazione operativa dipartimentale.
ARTICOLO 5 [sostituzione]
[2]
Centri operativi per i trapianti di midollo osseo 1.
I trapianti di midollo osseo vengono eseguiti presso la Divisione di ematologia dell' Ospedale << A. Businco >> di Cagliari, l' Ospedale per la microcitemia - Clinica pediatrica seconda dell' Università degli studi di Cagliari -, l' Istituto di clinica medica (Cattedra di genetica medica) della medesima Università , la Sezione ematologia dell' Ospedale << S. Francesco >> di Nuoro.
2.
I presidi individuati nel precedente comma, per la specifica attività di prelievo e di trapianto, potranno pervenire ad una strutturazione operativa dipartimentale.
ARTICOLO 6 Centro operativo per i trapianti di rene 1.
I trapianti di rene vengono effettuati presso la Divisione di urologia - Istituto di Clinica urologica dell' Università degli studi di Cagliari dell' Ospedale << SS. Trinità di Cagliari.
ARTICOLO 6 BIS [sostituzione]
[3]
Centri operativi di trapianto pluriorgano1.
I trapianti di pancreas e fegato vengono eseguiti presso gli Ospedali << A. Businco >> e << G. Brotzu >> di Cagliari. Presso quest' ultimo vengono eseguiti altresì i trapiandi cuore e rene.
ARTICOLO 7 Trapianti di altri organi 1.[sostituzione]
Il PIano sanitario regionale, elaborato ai sensi della
legge 23 ottobre 1985, n. 595
, potrà individuare ulteriori centri di prelievo e di trapianto.
[5]
ARTICOLO 8 Autorizzazione 1.
Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge le Unità sanitarie locali e gli Istituti universitari interessati devono inoltrare, dandone contestuale notizia all' Assessorato all' igiene e sanità , domanda al Ministero della sanità al fine di conseguire l' autorizzazione al prelievo e al trapianto, ai sensi degli
articoli 6e 7
del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409
, nonchè dell'
articolo 3 della legge 26 giugno 1967, n. 458
, per quanto attiene ai trapianti di rene tra persone viventi.
2.
Le Unità sanitarie locali e gli Istituti universitari della regione interessati, oltre ai Centri operativi per i trapianti di cui agli articoli 4, 5 e 6, alla sola attività di prelievo di organi, da effettuare in presidi diversi da quelli autorizzati per i trapianti, possono richiedere la relativa autorizzazione al Ministero della sanità ai sensi della predetta normativa; di tale richiesta deve essere data comunicazione all' Assessorato regionale all' igiene e sanità precisando nel contempo l' avvenuta definizione di apposite intese con i Centri di trapianto della Regione e con il Centro di riferimento regionale.
ARTICOLO 9 Collegi medici 1.
Entro 60 giorni dall' autorizzazione ministeriale di cui al
precedente articolo 2
, le Unità sanitarie locali e gli Istituti universitari devono provvedere ad istituire presso i Centri per i trapianti allogenici di cui agli
articoli 4
e
6
della presente legge i collegi medici previsti dagli
articoli 3e 5
della legge 2 dicembre 1975, nº 644
, per l' accertamento della morte ai fini del prelevamento degli organi da trapiantare.
ARTICOLO 10 Piante organiche 1.
Entro i trenta giorni successivi agli adempimenti di cui al
precedente articolo 9
, al fine di concretizzare le attività di prelievo, trapianto di tipizzazione tissutale in conformità alla vigente normativa, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' igiene e sanità , delibera le variazioni alle piante organiche provvisorie, previa individuazione delle esigenze qualitative - quantitative di personale formalmente rappresentate dai competenti organi delle Unità sanitarie locali interessate.
ARTICOLO 11 Convenzioni 1.
Le Unità sanitarie locali e gli Istituti universitari autorizzati ad effettuare i prelievi e/ o i trapianti di organo devono stipulare con l' Università degli studi di Cagliari, in cui ha sede il Centro di riferimento regionale, apposita convenzione secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' assessore all' igiene e sanità , ai sensi dell'
articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644
.
ARTICOLO 12 Norma di rinvio 1.
Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, con riferimento all' attività di prelievo, trapianto e tipizzazione, si fa rinvio alla normativa nazionale sulla materia.
ARTICOLO 13 Norma finanziaria 1.
Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si provvede con la quota parte del Fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione Sardegna.
ARTICOLO 14 Urgenza 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 8 gennaio 1988Melis