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LEGGE REGIONALE n° 3 del 18 gennaio 1993
Compensi ai componenti delle Commissioni mediche per l' accertamento dell' invalidità civile. Interpretazione autentica dell' articolo 68 della LR 28 aprile 1992, n. 6 .

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 4 del 28 gennaio 1993

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    2.  I compensi, di cui all' articolo 68 della legge regionali 28 aprile 1992, n. 6 , non sono dovuti ai dipendenti di pubbliche amministrazioni che, in qualità di presidente, componente o segretario, partecipino alle sedute delle Commissioni durante l' orario di servizio e che non recuperino il tempo impiegato per l' attività commissariale.
ARTICOLO 2
    1.  Alle spese per l' attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti scritti nel capitolo 12131- 01 del bilancio della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 18 gennaio 1993Cabras

Note di vigenza

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