ARTICOLO 1 2.
I compensi, di cui all'
articolo 68 della legge regionali 28 aprile 1992, n. 6
, non sono dovuti ai dipendenti di pubbliche amministrazioni che, in qualità di presidente, componente o segretario, partecipino alle sedute delle Commissioni durante l' orario di servizio e che non recuperino il tempo impiegato per l' attività commissariale.
ARTICOLO 2 1.
Alle spese per l' attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti scritti nel capitolo 12131- 01 del bilancio della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 18 gennaio 1993Cabras