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Le funzioni di Coordinatore Generale degli enti pubblici strumentali della Regione possono essere conferite, in deroga al
comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41
, e fino all'approvazione della graduatoria di inquadramento nella qualifica dirigenziale, anche ai dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati nell'ottava qualifica funzionale e che abbiano almeno otto anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 19 gennaio 1998 Palomba