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LEGGE REGIONALE n° 3 del 19 gennaio 1998
Differimento di termini recati dalla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39 e norma sugli incarichi di coordinamento.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 3 del 22 gennaio 1998

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2
    1.  Le funzioni di Coordinatore Generale degli enti pubblici strumentali della Regione possono essere conferite, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41 , e fino all'approvazione della graduatoria di inquadramento nella qualifica dirigenziale, anche ai dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati nell'ottava qualifica funzionale e che abbiano almeno otto anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 19 gennaio 1998 Palomba

Note di vigenza

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