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LEGGE REGIONALE n° 41 del 14 settembre 1987
Interventi diretti a favorire il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo di rifiuti soggetti a valorizzazione specifica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 37 del 18 settembre 1987

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Principi generali
      La Regione autonoma della Sardegna promuove le attività di recupero, di riciclaggio e di riutilizzo dei rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute pubblica, della tutela dell' ambiente, della valorizzazione delle risorse locali, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dalla presente legge.
ARTICOLO 2 Rifiuti soggetti a valorizzazione specifica
      La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore della difesa dell' ambiente di concerto con gli Assessori dell' industria e dell' artigianato, turismo e commercio approva una tabella dei rifiuti soggetti a valorizzazione specifica, indicando per ciascuno di essi il valore commerciale medio, espresso in lire per chilogrammo.

      Sono ricompresi in tale tabella i materiali di scarto urbano ed industriali suscettibili di trovare una precisa utilizzazione, da definirsi nella medesima tabella, quali materie seconde o prodotti intermedi, ovvero in luogo di altri materiali reperibili sul mercato.

      La tabella è aggiornata, integrata e/o modificata dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore della difesa dell' ambiente di concerto con gli Assessori dell' industria e dell' artigianato, turismo e commercio.

      I materiali elencati nella tabella ai fini dell' applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, non debbono in nessun caso presentare il rischio di rilasciare, in relazione alle modalità di manipolazione o al tipo di utilizzo, sostanze o materie la cui concentrazione sia tale da presentare pericolo per la salute o per l' ambiente.

      I materiali elencati nella tabella di cui al comma precedente, in quanto soddisfano alle caratteristiche di chiara e precisa utilizzazione e a tutti gli effetti valorizzati, non sono soggetti alla normativa in materia di rifiuti.

      I materiali compresi nella tabella non venduti ad utilizzatori ma smaltiti come rifiuti, sono soggetti alla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti.
ARTICOLO 3 Piano regionale per la raccolta differenziata dei rifiuti
      Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell' assessore della difesa dell' ambiente, approva il piano regionale per la raccolta differenziata dei materiali indicati nella tabella di cui al precedente articolo.

      Il piano individua i soggetti che possono espletare l' attività di raccolta differenziata e definisce altresì , nel rispetto della salute pubblica, delle risorse ambientali e dei valori paesaggistici, i criteri per l' organizzazione dei servizi di raccolta differenziata e per il deposito temporaneo di tali rifiuti e individua le aree destinate al deposito temporaneo dei medesimi sulla base dei progetti predisposti dalle amministrazioni comunali o dei consorzi di enti locali che intendano beneficiare delle provvidenze di cui al successivo articolo 5 e ne facciano esplicita richiesta all' Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      Ove i soggetti interessati non provvedano nei termini suindicati l' Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre il piano sopra richiamato.
ARTICOLO 4 Campagna di sensibilizzazione ambientale
      L' Assessorato della difesa dell' ambiente è autorizzato a promuovere una campagna di sensibilizzazione ambientale sulle problematiche connesse alla raccolta ed al recupero dei rifiuti al fine di conseguire un uso razionale delle risorse ancora contenute nei rifiuti e ottimizzare la ricaduta derivante dall' applicazione del piano regionale per la raccolta differenziata.
ARTICOLO 5 Contributi per la raccolta differenziata
      L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i progetti presentati dai soggetti individuati dal piano regionale per la raccolta differenziata quali realizzatori e/ o gestori dei servizi di raccolta differenziata di materiali di cui al precedente articolo 2 .

      Sono ammessi al finanziamento l' acquisto di automezzi, macchinari ed attrezzature idonei per la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti, nonchè l' acquisizione e l' allestimento di aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti medesimi, unitamente alle opere collaterali necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle di deposito.

      Il finanziamento è concesso altresì per la copertura degli oneri derivanti dall' affidamento dei servizi di raccolta in concessione.

      I progetti di cui al primo comma del presente articolo debbono essere trasmessi all' Assessorato della difesa dell' ambiente entro tre mesi dall' approvazione del piano regionale per la raccolta differenziata.

      I finanziamenti sono concessi con decreto dell' Assessore della difesa dell' ambiente, previa approvazione da parte della Giunta regionale del programma di ripartizione. I beneficiari sono tenuti ad uniformarsi, pena la revoca del finanziamento, ai criteri stabiliti nel piano ed alle conseguenti direttive dell' Assessore della difesa dell' ambiente.
ARTICOLO 6 Localizzazione dei centri di raccolta
      La localizzazione dei depositi dei materiali di cui all' articolo 2 , nelle aree individuate dal piano regionale per la raccolta differenziata dei rifiuti è soggetta al nulla - osta dell' Assessorato della difesa dell' ambiente.

      La richiesta di nulla - osta da parte dei soggetti interessati dovrà essere corredata da un progetto contenente l' illustrazione delle caratteristiche del deposito, nonchè le modalità di svolgimento delle attività cui il deposito è destinato in relazione allo stoccaggio ed alla preparazione dei rifiuti per i processi di trasformazione o di riutilizzo.
ARTICOLO 7 [abrogato] [1] Contributi alle imprese
      L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle imprese industriali o artigiane operanti in Sardegna che impiegano, riutilizzandoli o trasformandoli, rifiuti raccolti nel territorio della regione e ricompresi nella tabella di cui all' articolo 2 , un contributo integrativo il cui ammontare non può superare il valore commerciale medio indicato nella predetta tabella o comunque in sede di prima applicazione le lire 100 per ogni chilogrammo trasformato di tali materiali.

      La Giunta regionale su proposta dell' Assessore della difesa dell' ambiente, di concerto con gli Assessori dell' industria e del turismo, artigianato e commercio, fissa annualmente la misura del contributo integrativo da corrispondersi per ogni chilogrammo di ciascuno dei materiali ricompresi nella tabella prevista all' articolo 2 .

      Il contributo è concesso alle imprese industriali o artigiane con decreto dell' Assessore della difesa dell' ambiente, di concerto con gli Assessori dell' industria o del turismo, artigianato e commercio secondo le rispettive competenze ed è corrisposto per il 70 per cento in ratei trimestrali sulla base dei documenti contabili attestanti la tipologia, la quantità , i fornitori ed il costo dei rifiuti acquistati, nonchè la quantità , gli utilizzatori dei materiali trasformati ed il relativo costo di trasformazione.

      Il restante 30 per cento viene corrisposto in base a conguaglio da effettuarsi annualmente. La richiesta di contributi deve essere corredata da una relazione tecnica concernente l' illustrazione delle caratteristiche dei processi produttivi in cui i rifiuti sono impiegati, tale da attestare la conformità di tali processi con la normativa vigente in materia, nonchè con le disposizioni a tutela della salute e dell' ambiente.

      Il mancato rispetto della normativa e delle disposizioni richiamate nel precedente comma comporta la revoca e la restituzione del contributo.
ARTICOLO 7 [sostituzione] [2] Contributi alle imprese
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erpogare alle imprese industriali o artigiane operanti in Sardegna che impiegano, riutilizzandoli o trasformandoli, rifiuti raccolti nel territorio della regione e ricompresi nella tabella di cui all' articolo 2 , un contributo integrativo il cui ammontare non può superare il valore commerciale medio indicato nella predetta tabella o comunque in sede di prima applicazione in lire 100 per ogni chilogrammo trasformato di tali materiali.

    2.  Sono ammesse al contributo anche le imprese di cui al precedente comma che operino trattamenti parziali purchè i rifiuti trattati trovino impiego, con la loro trasformazione in prodotti finiti o semilavorati, in imprese industriali o artigiane aventi sede ed impianti in Sardegna.

    3.  Le imprese che operano i trattamenti parziali sui rifiuti, devono dimostrare di avere ceduto ad imprese industriali od artigiane, aventi sede ed impianti in Sardegna, i rifiuti trattati per la loro trasformazione in prodotti finiti o semilavorati.

    4.  Nel caso di richiesta di contributo da parte di più imprese che trattino o trasformino il medesimo rifiuto viene data preferenza nella concessione del contributo a quella che effettua anche la trasformazione del rifiuto stesso, con i propri impianti in Sardegna, in prodotti finiti o semilavorati.

    4 bis.[sostituzione]  Sono inoltre ammesse al contributo le imprese industriali ed artigiane aventi sede ed impianti in Sardegna, che trattino carcasse di autoveicoli e rifiuti metallici ingombranti, operando trattamenti di frantumazione, separazione ed arricchimento delle frazioni metalliche ferrose e non ferrose allo scopo di favorirne la specifica valorizzazione. [3]

    5.  La Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale della difesa dell' ambiente, di concerto con gli Assessori regionali dell' industria e del turismo, artigianato e commercio fissa annualmente la misura del contributo integrativo da corrispondersi per ogni chilogrammo di ciascuno dei materiali ricompresi nella tabella prevista all' articolo 2 .

    6.  Il contributo è concesso alle imprese industriali o artigiane con decreti dell' Assessore regionale della difesa dell' ambiente, di concerto con gli Assessori regionali dell' industria e del turismo, artigianato e commercio secondo le rispettive competenze ed è corrisposto in ratei semestrali sulla base dei documenti contabili attestanti la tipologia, la quantità , i fornitori, ed il costo dei rifiuti acquistati, nonchè la quantità , gli utilizzatori dei materiali trasformati ed il relativo costo di trasformazione.

    7.  La richiesta di contributi deve essere corredata da una relazione tecnica, concernente l' illustrazione delle caratteristiche dei cicli di trattamento cui i rifiuti sono sottoposti, tale da attestare la conformità dei trattamenti con la normativa vigente in materia, nonchè con le dispoisizioni a tutela della salute e dell' ambiente.

    8.  Il mancato rispetto della normativa e delle disposizioni richiamate nel precedente comma comporta la revoca e la restituzione del contributo
ARTICOLO 8 Contributi per l' ammodernamento degli impianti
      L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali e artigiane contributi in conto capitale per l' ammodernamento degli impianti destinati alla lavorazione dei materiali di cui all' articolo 2 , nonchè per la modifica dei cicli di produzione al fine di favorire il recupero di materiali e di fonti energetiche, e/o la riduzione dei quantitativi di rifiuti derivanti dai cicli produttivi.

      Il contributo non può superare il 35 per cento delle spese ammesse in relazione all' acquisto di macchinari e di attrezzature e sarà corrisposto con decreto dell' Assessore della difesa dell' ambiente, di concerto con gli Assessori dell' industria o del turismo, commercio e artigianato, secondo le rispettive competenze, in via anticipata per il 50 per cento dietro presentazione del piano aziendale di ammodernamento e di trasformazione, e dei preventivi di spesa, per il restante 50 per cento dietro presentazione dei consuntivi di spesa.

      La mancata presentazione dei consuntivi di spesa comporta la revoca del beneficio e la restituzione di quanto percepito anticipatamente.
ARTICOLO 9 Istruttoria. Cumulabilità dei contributi
      La Giunta regionale, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, su proposta dell' Assessore della difesa dell' ambiente, di concerto con gli Assessori dell' industria e del turismo, commercio e artigianato stabilisce le direttive per la presentazione delle richieste di contributo di cui agli articoli 7 e 8 e per la relativa istruttoria.

      I contributi di cui ai suddetti articoli sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalle norme statali o regionali entro i limiti da queste stabiliti.
ARTICOLO 10 Relazione annuale
      La Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali dell' ambiente, dell' industria e del turismo, artigianato e commercio per gli interventi di rispettiva competenza, presenta annualmente alle Commissioni permanenti competenti in materia di tutela dell' ambiente e di industria una relazione sull' attuazione della presente legge.
ARTICOLO 11 Norma finanziaria
      Nel bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

    In diminuzione

    03 - STATO DI PREVISIONE DELL' ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

    Capitolo 03016 -

    Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative ( art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11 , e art. 3 della legge finanziaria 1987 )

    lire 5.700.000.000

    mediante riduzione delle sottoelencate riserve della tabella A) allegata alla legge finanziaria:

    - punto 6) - educazione nel campo della sanità lire 1.000.000.000

    - punto 10) - accordo sindacale impiegati regionali lire 1.500.000.000

    - punto 15) norme sulla programmazione regionale lire 1.000.000.000

    - punto 23) - organizzazione compagnie barracellari lire 2.000.000000

    - punto 24) - riequilibrio servizi primari enti locali lire 200.000.000 Nel bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

    Capitolo 03017 -

    Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative ( art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11 , e art. 3 della legge finanziaria 1987 )

    lire 4.500.000.000

    mediante riduzione delle sottoelencate riserve della tabella B) allegata alla legge finanziaria:

    - punto 2) - ricerca scientifica lire 1.000.000.000

    - punto 3) - istituzione e gestione parchi lire 2.000.000.000

    - punto 5) - finanziamenti province per difesa ambiente lire 1.500.000.000

    In aumento

    05 - STATO DI PREVISIONE DELL' ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

    Capitolo 05013-01 - (Nuova istituzione) -

    Spese per la predisposizione del piano regionale per la raccolta differenziata ( art. 3 della presente legge)

    lire 500.000.000

    Capitolo 05013-02 - (Nuova istituzione) -

    Spese per la campagna di sensibilizzazione ambientale connessa alla raccolta ed al recupero dei rifiuti solidi urbani ( art. 4 della presente legge)

    lire 200.000.000

    Capitolo 05013-03 - (Nuova istituzione) -

    Finanziamenti per l' acquisto di automezzi, macchinari ed attrezzature per la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti e per l' acquisizione di aree destinate a deposito temporaneo di rifiuti ( artº 5 della presente legge)

    lire 4.000.000.000

    Capitolo 05013-04 - (Nuova istituzione) -

    Contributi alle imprese industriali o artigiane operanti in Sardegna per l' impiego di rifiuti raccolti nel territorio della Sardegna ( art. 7 della presente legge)

    lire 3.000.000.000

    Capitolo 05013-05 - (Nuova istituzione) -

    contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali e artigiane per l' ammodernamento degli impianti destinati alla lavorazione dei materiali di cui all' articolo 2 , nonchè per la modifica dei cicli di produzione al fine di favorire il recupero di materiali e di fonti energetiche e/ o la riduzione dei quantitativi dei rifiuti derivanti dai cicli produttivi ( artº 8 della presente legge)

    lire 2.500.000.000

      Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge gravano sui citati capitoli 05013-01, 02, 03, 04 e 05 del bilancio della Regione per l' anno 1987 e su quelli corrispondenti del bilancio della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 14 settembre 1987 Melis

Note di vigenza

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