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LEGGE REGIONALE n° 42 del 14 novembre 1988
Norme in materia di personale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 43 del 24 novembre 1988

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2
    3.[abrogazione]  Ai concorsi di cui al precedente comma non possono partecipare gli impiegati del ruolo unico regionale che, per effetto dell' inquadramento definitivo o della mobilità verticale mediante concorso interno previsti dal Capo I delle norme transitorie di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, abbiano conseguito una qualifica funzionale superiore a quella loro attribuita provvisoriamente a norma delle medesime norme transitorie. [2]

    4.[abrogazione]  Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che abbia conseguito l' inquadramento in qualifica superiore a norma dell' articolo 23 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 , può partecipare ai concorsi interni di mobilità di cui al secondo comma , purchè sia in possesso del prescritto titolo di studio. [3]
ARTICOLO 3
    1.  Il terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6 , è sostituito dal seguente: «

    <<Ai fini dell' accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, possono partecipare ai predetti concorsi pubblici, senza alcun limite di età , anche gli impiegati regionali di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

    - anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, per l' accesso sino alla quinta qualifica;

    - anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l' accesso alla sesa qualifica;

    - anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l' accesso alla settima qualifica;

    - diploma di laurea, per l' accesso all' ottava qualifica; - anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di laurea, per l' accesso alla qualifica dirigenziale.>> »
ARTICOLO 4 [abrogato] [4]
    1.  Nell' articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986 , n. 6 dopo l' ultimo comma, sono istituiti i seguenti commi: «

    <<Per gli inquadramenti definitivi delle nuove qualifiche funzionali, in sede di attribuzione dei profili professionali, l' esercizio delle mansioni o funzioni tipiche del profilo professionale da attribuire deve risultare da atti formali tipici emanati dalle autorità competenti, come in appresso:

    a) nella Amministrazione regionale: deliberazioni della Giunta Regionale, decreti del Presidente della Giunta e degli Assesori regionali;

    b) nell' Azienda per le foreste demaniali della Regione sarda: deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

    Per l' espletamento dei concorsi pubblici di nomina ad impiegato regionale, sino a quando non sarà stato emanato il regolamento per la disciplina dei concorsi previsto al secondo comma dell' articolo 4 e fermi comunque restando i requisiti prescritti a orma del medesimo articolo, gli specifici requisiti, le prove e le materie di esame, i criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità e della formazione della graduatoria, ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l' organizzazione ed il personale.>> »
ARTICOLO 5
    1.  Nella legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 , il terzo comma dell' articolo 23 è sostituito dal seguente: «

    <<Al fine di assicurare l' attività istituzionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in relazione alle esigenze operative ed ai connessi rapporti di dipendenza funzionale tra il personale appartenente allo stesso Corpo, gli impiegati aventi le qualifiche di sottoufficiale e di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, forniti del prescritto titolo di studio, svolgano da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per l' organizzazione ed il personale, sono inquadrati a domanda, anche in soprannumero, nella fascia funzionale immediatamente superiore con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.>> »
ARTICOLO 6
    1 bis.[sostituzione]  Possono fare domanda di assegnazione al Corpo gli impiegati di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma, che, pur non essendo in servizio alla data del 1° giugno 1988 presso gli Ispettorati ripartimentali dele foreste o presso l' Azienda foreste demaniali, abbiano prestato presso i medesimi uffici almeno quindici anni di servizio continuativo [6]

    2.  Il personale indicato al precedente comma è tenuto a presentare l' istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    3.  Contestualmente all' assegnazione di cui al primo comma , al personale predetto sono attribuiti, nell' ambito della qualifica funzionale di appartenenza, i corrispondenti profili professionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

    5.  All' articolo 32 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 , dopo il secondo comma è aggiunto il seguente terzo comma : «

    << I coordinatori delle strutture organizzative dell' Azienda foreste demaniali della Regione sarda sono nominati tra il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale avente i requisiti previsti dalla normativa in materia di attribuzione degli incarichi di coordinamento. >> »


    6.  Il coordinamento dei settori amministrativi e contabili può essere attribuito anche al personale non appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

    7.  Gli incarichi di coordinamento delle strutture organizzative dell' Azienda foreste demaniali della Regione sarda, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati qualora i titolari degli incarichi stessi non appartengano al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ovvero non abbiano presentato istanza di assegnazione al Corpo a norma del precedente secondo comma .

    8.  Le disposizioni di cui al comma che precede non si applicano agli incarichi di coordinamento dei settori amministrativi e contabili.
ARTICOLO 7 ARTICOLO 8
    1.  L' articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 , è sostituito dal seguente: «<<L' Amministrazione regionale è tenuta ad attivare le procedure per la emanzione di apposite norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna al fine di consentire la mobilità di personale dipendente con quello degli enti locali.>> »
ARTICOLO 9 ARTICOLO 10 ARTICOLO 11
    1.  Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono quantificati in lire 3.180.000.000 per l' anno finanziario 1988 ed in lire 9.910.000.000 per gli anni successivi.

    3.  All' ulteriore spesa di lire 6.730.000.000 prevista per gli anni successivi al 1988 si fa fronte con quota del maggior gettito dell' imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

    4.  Le spese previste per l' attuazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02019, 02022, 02023 e 02050 del bilancio della Regione per l' anno 1988 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 14 novembre 1988Melis

Note di vigenza

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