ARTICOLO 1 1.
Nello stato di previsione dell' entrata ed in quelli della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1990, sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse tabelle A e B.
ARTICOLO 2 1.
Le disponibilità sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel conto dei residui del capitolo 02178, pari a lire 5.000.000.000, sono attribuite, quanto a lire 3.000.000.000 al capitolo 04161/05 e quanto a lire 2.000.000.000 al capitolo 11097/01 e quelle sussistenti alla stessa data nel conto dei residui del capitolo 10076, pari a lire 10.000.000.000, sono attribuite al capitolo 12001/09.
ARTICOLO 3 1.
Nell' elenco 1, allegato al bilancio della Regione (ERRATA CORRIGE BU n 39/ 1990) per l' anno finanziario 1990, sono inseriti i seguenti capitoli: 01029, 02016/01, 02092/01, 02170/01, 03086, 04028/01, 04167 e 12126.
2.
Nell' elenco 2, allegato allo stesso bilancio, sono inseriti i seguenti capitoli: 02016/01, 02018, 02163, 02163/ 01, 02164, 02170/01, 03101, 03102 e 12126.
3.
Nell' elenco 3 è inserito il capitolo 01029.
ARTICOLO 4 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 10 settembre 1990Floris