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LEGGE REGIONALE  n° 43 del 28 settembre 1990
Finanziamenti in favore dei settori della sanità , dei trasporti e di altre attività , nonchè disposizioni integrative alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 .

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 38 del 28 settembre 1990

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Integrazione Fondo sanitario nazionale
    1.  E' autorizzato, nell' anno 1990, ulteriore stanziamento complessivo di lire 69.859.000.000 quale integrazione della Regione pr il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario naizonale (capp. 12104-01, 12133-02 e 12139-02).
ARTICOLO 2 Programma annuale socio - assistenziale Modifica del termine di presentazione ARTICOLO 3 Aziende di trasporto
    1.  E' autorizzato, nell' anno 1990, l' ulteriore stanziamento di lire 30.500.000.000 (cap. 13002-01), oltre quello di lire 79.500.000.000 disposto con l' articolo 39 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 , per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio.

    2.  Per la concessione dei contributi integrativi di esercizio in conto della gestione 1989, di cui all' articolo 41 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 , a favore delle aziende di trasporto pubbliche e private, è autorizzata, nell' anno 1990, l' ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 13003).

ARTICOLO 4 Formazione professionale
    1.  La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1990, già determinata in lire 69.800.000.000 dall' articolo 49 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 , è incrementata della somma di lire 22.000.000.000 (cap. 10001).
ARTICOLO 5 Agenzia regionale del lavoro ARTICOLO 6 Opere pubbliche
    3.  E' autorizzata la spesa di lire 600.000.000 per il completamento delle opere già incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e trasferite alla Regione (cap. 08025/ 01).

    5.  E' autorizzata, con mezzi propri della Regione, la spesa di lire 2.500.000.000 (cap. 05009) per l' esecuzione dei lavori a tutela delle acque invasate dal lago Omodeo mediante risanamento igienico - sanitario dei Comuni rivieraschi del XIV Comprensorio di cui al progetto n. 99 ammesso al finanziamento del FIO 1985 con deliberazione del CIPE del 6 febbraio 1986.

    6.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Elmas, un contributo di lire 1.500.000.000 da destinare prioritariamente alla costruzione della casa comunale ed eventualmente alla realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale (cap. 08069/10); detto contributo è erogato quanto a lire 500.000.000 nel 1990 e quanto a lire 1.000.000.000 nel 1991.

    7.  Per l' esercizio provvisotio dell' impianto di pompaggio delle acque termali di Fordongianus, nelle more di attivazione dell' intero complesso termale, è autorizzata la spesa di lire 80.000.000 (08076).

    8.  E' autorizzata per l' anno 1990 la spesa di lire 150.000.000 (cap. 08064/01) per far fronte agli oneri relativi ai mutui contratti dagli ordinari diocesani per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio del parroco. La spesa di cui al presente comma è effettuata a titolo di anticipazione sulle assegnazioni statali spettanti alla Regione ai sensi dell' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 .
ARTICOLO 7 Emergenza idrica - modifiche ed integrazioni all' art. 7 della LR 22 gennaio 1990, n. 1
    1.  Le parole contenute nel primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 : «<< per l' effettuazione di studi, ricerche, analisi di fattibilità , indagini geognostiche e geotecniche, progettazioni e per la realizzazione di nuove opere d' invaso e di trasporto delle acque nonchè per gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e d controllo sistematico su quelle esistenti >> » sono sostituite dalle seguenti: «<< per studi, ricerche, analisi di fattibilità , indagini, progettazioni, opere di invaso, trasporto, distribuzione della risorsa idrica e opere idrauliche in genere >>» .

ARTICOLO 8 Provvedimenti a favore dei Comuni
    1.  In attesa dell' approvazione della legge organica in materia di servizi degli enti locali, l' Amministrazione regionale, per l' anno 1990, è autorizzata a concedere ai Comuni la somma di lire 100 miliardi (cap. 04162/ 03) per le seguenti finalità :

    - gestione di servizi di pubblica utilità ed acquisto delle relative attrezzature;

    - pagamento di rate di ammortamento di mutui contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza, il credito sportivo e fino alla concorrenza delle medesime condizioni di credito anche con altri istituti.

    2.  Lo stanziamento di cui al precedente comma è suddiviso sulla base dei seguenti criteri di ripartizione:

    - per il 50 per cento in parti uguali fra tutti i Comuni beneficiari;

    - per il 30 per cento con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

    - per il 20 per cento con riferimento al numero dei disoccupati risultante al 31 dicembre 1986.

    4.  La ripartizione dei fondi previsti dal presente articolo sarà effettuata dall' assessore regionale competente in materia di enti locali entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

    5.  La quota a favore dei Comuni di Cagliari e Sassari è prioritariamente destinata a finanziare un programma comunale di miglioramento dei servizi di quartiere o circoscrizione.

    6.  Il programma dovrà essere formulato articolando la dotazione finanziaria in proporzione alla popolazione residente nella circoscrizione previo parere della circoscrizione.
ARTICOLO 9 Contributo straordinario all' ISRE.
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' Istituto superiore regionale etnografico un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 da destinare alla costruzione o acquisizione di immobili da destinare per esigenze della propria sede (cap. 11060/02).
ARTICOLO 10 Mutui degli enti locali
    1.  In deroga a quanto disposto dagli articoli 5e 6 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 e successive modificazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo in annualità sui mutui contratti dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1989 per l' esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali.

    2.  La predetta contribuzione è concessa agli enti che abbiano ottenuto il finanziamento sulla base dei mutui assentiti dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito antecedentemente all' approvazione del primo programma regionale di intervento e che non siano stati inclusi nel programma medesimo.

    3.  Il contributo è determinato mediante il calcolo di una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse massimo del 10,50 per cento ed è decennale o ventennale in misura non superiore all' importo di lire 400.000.000 aumentato di lire 20.000 per abitante residente al 31 dicembre dell' anno di assunzione del mutuo per ciascun Comune e di lire 40.000 per abitante residente per ogni Provincia.

ARTICOLO 11 Agricoltura
    1.  Le spese indicate alle lettere p) e r) dell' articolo 19 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 , di cui è stata autorizzata l' anticipazione a carico della Regione col terzo comma di detta norma , sono rideterminate nel seguente modo:

    - contributi per l' acquisto di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici (cap. 06222/01): da lire 1.000.000.000 a lire 500.000.000;

    - riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261/01): da lire 1.000.000.000 a lire 6.000.000.000.

    2.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l' anno 1990 un contributo di lire 250.000.000 per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (capº 06023).

    3.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno finanziario 1990, la somma di lire 105.000.000 (capº 06011/03) al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale a titolo di rimborso per le spese sostenute per compensi relativi al personale distaccato presso l' Ufficio speciale istituito a termini dell' articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 .

    4.  Ad integrazione dello stanziamento disposto dell' articolo 45 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 , è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 350.000.000 per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti concessi per la raccolta, conservazione e vendita del grano duro relativamente alle operazioni effettuate a tutto il 1982 (cap. 06216/ 01).

    5.  E' autorizzata, nell' anno 1990, la concessione di un finanziamento di lire 500.000.000 a favore del Consorzio SAR - Sardegna - per l' avvio dell' attività del servizio agrometereologico regionale (cap. 06339).

    6.  E' autorizzata nell' anno finanziario 1990, l' ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 per incrementare il fondo per l' attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 , e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285); tale somma è destinata al titolo di spesa P/1.06 ed è erogata per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall' articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

    7.  Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30 , è disposto un limite di impegno di lire 4.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1990 al 2006 (cap. 06060).
ARTICOLO 12 Distillazione agevolata
    1.  Al fine di agevolare l' eliminazione delle giacenze dei vini prodotti da uve ottenute nei territori comunali di Carbonia, Portoscuso e San Giovanni Suergiu e vinificate dalle cantine sociali di Sant' Antioco e Calasetta nel 1989, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo, non superiore a lire 600.000.000, alla DICOVISA di Assemini, per la distillazione dei vini predetti.

    2.  Nel rispetto del limite di spesa del precedente comama, la DICOVISA corrisponde alle cantine sociali indicate nel precedente comma un prezzo non inferiore a quello di << orientamento >> fissato dalla CEE per i vini del tipo R - I e R - II per la campagna vinicola 1989-90.

    3.[abrogazione]  E' altresì autorizzata la spesa di lire 150.000.000 a titolo di contributo, per la distillazione avvenuta negli anni 1989- 90 presso aziende private di vini prodotti da uve ottenute nei territori dei Comuni di cui al primo comma . [1]

    3.[sostituzione]  E' altresì autorizzata la spesa di lire 150.000.000 a titolo contributo per la distillazione di vini non destinabili al consumo umano diretto, prodotti presso aziende private da uve ottenute nella vendemmia 1989, nei territori comunali di cui al comma 1 . L' intervento è a carattere eccezionale e non potrà essere ripetuto. [2]

ARTICOLO 13 Servizi di fognature e di smaltimento dei rifiuti solidi ARTICOLO 14 Programmi di ricerca
    1.  L' Amministrazione regionale, ai sensi del disposto dell' articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , ad integrazione degli interventi statali, è autorizzata ad erogare contributi annui alle Università della Sardegna per la realizzazione, anche in collaborazione con organizzaizoni scientifiche internazionali, di programmi di ricerca e di formazione in favore dei paesi in via di sviluppo.

    2.  Le Università presentano i programmi delle iniziative contenenti l' illustrazione dei progetti e le previsioni finanziarie dettagliate per voci.

    3.  La misura dei contributi non può essere superiore al 90 per cento della spesa prevista nei singoli progetti e comunque non deve superare i 300.000.000 per ciascuna iniziativa.

    4.  Il programma di interventi, su proposta dell' Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione consiliare competente, è approvata dalla Giunta regionale sulla base delle domande presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

    5.  Le spese per l' attuazione del presente articolo sono valutate in annue L. 500.000.000 (Cap. 11081/ 01).
ARTICOLO 15 Associazioni culturali e di spettacolo
    1.  La Regione è autorizzata a concedere contributi straordinari << una tantum >> alle associazioni culturali e di spettacolo che, avendo svolto e regolarmente rendicontato attività finanziate dall' Assessorato della pubblica istruzione negli anni 1985-86-87-88-89, abbiano dovuto ricorrere ad anticipazioni bancarie per lo svolgimento dell' attività , con conseguente aggravio degli interessi passivi.

    2.  I contributi << una tantum >> sono commisurati al 90 per cento degli interessi passivi maturati sulle anticipazioni bancarie per il periodo intercorrente tra la data di concessione del contributo originario e quello del suo effettivo incasso.

    3.  Qualora il contributo originario non fosse stato ancora erogato, gli organismi potranno ugualmente richiedere il contributo <<una tantum>> ed ottenerlo successivamente ad incasso avvenuto.

    4.  Gli organismi richiedenti dovranno inoltrare domanda all' Assessorato regionale della pubblica istruzione entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola della dichiarazione dell' Istituto di credito che certifichi la concessione del fido sul contributo.

    5.  Le domande di contributo verranno esaminate secondo l' ordine di protocollo; i contributi verranno concessi fino ad esaurimento del fondo.

    6.  Le spese per l' attuazione del presente articolo sono quantificate in lire 1.500.000.000 (cap. 11102/ 037).
ARTICOLO 16 Disposizioni varie
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1990, la spesa di lire 600.000.000 (cap. 08234) per la realizzazione di una campagna d' informazione della pubblica opinione ad ogni livello sulla necessità di un uso più razionale delle risorse idriche, in ottemperanza al punto 10 dell' ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 marzo 1990.

    5.  A valere sullo stanziamento 1990 del capitolo 11105/01 l' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, ai centri dei sistemi bibliotecari territoriali, che provvedano entro il corrente anno a completare l' automazione dei propri servizi documentari, le spese sostenute anche in precedenti esercizi finanziari per l' utilizzo di nuove tecnologie.

    7.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1990, la somma di lire 100.000.000 alle Università di Cagliari e Sassari, ad integrazione dei contributi concessi dalla CEE per la realizzazione del progetto << Erasmus >> (capº 11071); le Università presenteranno i programmi di attività e di scambi da realizzare nell' ambito del progetto suindicato, corredati dalle relative previsioni finanziarie. I contributi saranno deliberati  [sostituzione] dalla Giunta regionale  [3] su proposta dell' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport.

ARTICOLO 17 Convenzioni per lo svolgimento di corsi di preparazione musicale
    1.  Alle obbligazioni contrattuali relative allo svolgimento dei corsi di preparazione musicale dicui all' articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 , può essere adempiuto con differimento all' esercizio finanziario successivo a quello di assunzione dell' impegno giuriscontabile di spesa.
ARTICOLO 18 Infrastrutture per le imprese artigiane (PIP)
    1.  E' autorizzata nell' anno 1990 l' ulteriore spesa di lire 15.000.000.000 (cap. 09052) per la concessione di finanziamenti destinati al reperimento ed alla attrezzatura di aree da destinare all' insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale.

    2.  Lo stanziamento di cui al precedente comma è destinato alla concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo 2.3, lett. b) del programma d' intervento per l' anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 , da erogare agli enti locali per il reperimento e l' attrezzatura di aree da destinare all' insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non dovranno essere ricomprese in agglomerati delle aree di sviluppo industriale, dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale: lo stesso stanziamento di cui al capitolo 09052 è trasferito dal bilancio della Regione alal contabilità speciale di cui all' articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 , per essere attribuito al titolo di spesa 10.03.3/ I del programma di intervento per gli anni 1986 e 1987 di detta legge, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
ARTICOLO 19 Fondi globali
    1.  le dotazioni dei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell' anno 1990 sono incrementate, rispetto a quanto stabilito con l' articolo 3 della legge 22 gennaio 1990, n. 1 , di lire 7.000.000.000 per le spese correnti (capº 03016) e di lire 3.000.000.000 per le spese in conto capitale (cap. 03017).

    2.  Sono correlativamente incrementate le seguenti voci delle tabelle A) e B) allegate alla citata legge regionale n. 1 del 1990 :

    Tabella A) -

    Cap. 03016

    Voce n. 2 - Provvedimenti nel settore degli interventi sociali

    lire 5.000.000.000

    Voce n. 3 - Provvedimenti per interventi nel territorio e nei settori produttivi

    lire 2.000.000.000

    Tabella B) -

    Cap. 03017

    Voce n. 1 - Provvedimenti nel settore degli interventi sociali

    lire 1.000.000.000

    Voce n. 2 - Provvedimenti per interventi nel territorio e per il sostegno dei settori produttivi

    lire 2.000.000.000
ARTICOLO 20 Contributi alle organizzaizoni dei lavoratori Legge regionale n. 31/1978ARTICOLO 21 Contributi alle organizzazioni agricole Legge regionale n. 1/1986ARTICOLO 22 Limitazione dell' istituto dei residui di stanziamento
    2.  le somme stanziate per spese in conto capitale negli anni 1989 e 1990, non impegnate entro il 31 dicembre 1990, possono essere mantenute in bilancio, quali residui sino al 31 dicembre 1991.

    3.[abrogazione]  Le somme stanziate per spese in conto capitale, derivanti da assegnazion idello Stato connesse a deleghe di funzioni amministrative, qualora disposte nel corso dell' anno finanziario e non impegnate entro lo stesso, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, ed essere impegnate entro l' anno finanziario successivo. [4]

ARTICOLO 23 Copertura finanziaria
    2.  Alle maggiori spese previste per gli anni successivi al 1990, quantificate in lire 5.500.000.000 per l' anno 1991, in lire 4.500.000.000 dall' anno 1992 all' anno 2006 ed in lire 500.000.000 per gli anni successivi, si fa fronte con il maggior gettito dell' imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
ARTICOLO 24 Entrata in vigore
    1.  La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 28 settembre 1990 Floris

Note di vigenza

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