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LEGGE REGIONALE n° 44 del 13 dicembre 1988
Costituzione del fondo regionale di garanzia per l' agricoltura e provvidenze per l' agricoltura.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 46 del 14 dicembre 1988

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 [abrogato] [1] Fondo regionale di garanzia per l' agricoltura
    1.  I mutui e i prestiti concessi dagli Istituti di credito ai sensi della vigente legislazione in materia di credito agrario, compresi quelli erogati con fondi pubblici senza concorso pubblico sugli interessi, possono godere della garanzia fidejussoria regionale, a condizione che il beneficiario del credito non sia in condizioni di prestare, in tutto o in parte, idonee garanzie.

    2.  Per la copertura dei rischi derivanti dalla applicazione del comma precedente, è istituito il <<Fondo regionale di garanzia per l' agricoltura>>.

    3.  La garanzia fidejussoria regionale, riguardo alla misura, è totale; essa viene concessa con provvedimento amministrativo.

    4.  In caso di insolvenza, l' Istituto di credito è tenuto a escutere, prioritariamente, il debitore principale.
ARTICOLO 2 Fusione dei precedenti fondi di garanzia
    2.  Sul fondo affluiranno inoltre le trattenute che gli Istituti di credito dovranno operare, in misura analoga a quella prevista per il fondo interbancario di garanzia, sulle operazioni che godranno dei benefici regionali di cui al precedente articolo 1 .

    3.  Il fondo è costituito presso un Istituto abilitato all' esercizio del credito agrario, col quale l' Assessore regionale dell' agricoltura e riforma agro - pastorale dovrà stipulare apposita convenzione.

    4.  A tal fine nel bilancio della Regione per l' anno finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli:

    STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

    Cap. 36107 - (3.6.1.) -

    Disponibilità del fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici di cui all' articolo 17 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4 , e del fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili di cui all' articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 , per la quota riguardante il settore agricolo, da riservare al fondo regionale di garanzia per l' agricoltura ( art. 2 della presente legge)

    PM.

    STATO DI PREVISIONE DELL' ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE

    Cap. 06221/ 01 (2.1.2.4.3.5.10.10) (02.01) -

    Fondo regionale di garanzia per l' agricoltura ( art. 1 della presente legge)

    PM.

    5.  L' Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell' Assessore regionale medesimo, di concerto con l' Assessore regionale dell' agricoltura e riforma agro - pastorale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei Conti, l' iscrizione al capitolo 06221/01, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 36107, delle disponibilità del fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici di cui all' articolo 17 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4 , e del fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative giovanili, per la quota riguardante il settore agricolo, di cui all' articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 .
ARTICOLO 3 Abrogazione di norme precedenti ARTICOLO 4 Garanzia sussidiaria del fondo interbancario ARTICOLO 5 [abrogato] [2] Mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli
    1.  Allo scopo di ricostituire la necessaria liquidità finanziaria delle imprese agricole, che abbiano subito la compromissione dei bilanci economici a causa di avverse circostanze o eventi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso negli interessi su mutui di durata massima quindicennale, comprensiva di un preammortamento di tre anni, da destinare al consolidamento delle passività .

    2.  L' intervento non si applica quando possono essere concesse provvidenze regionali o statali che prevedano l' assestamento di passività .

    3.  In analogia a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale dell' agricoltura, determina i settori di intervento e le circostanze o eventi dannosi; fissa la misura del finanziamento, in relazione all' ammortamento delle passività risultanti in essere nei periodi volta per volta considerati; fissa la durata delle operazioni.

    5.  Il tasso a carico del mutuatario è quello minimo agevolato previsto dalla normativa dello Stato.

    6.  I mutui sono concessi previa emissione di nullaosta, rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell' agricoltura.

    7.  Nello stato di previsione della spesa dell' Assessorato regionale dell' agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione per l' anno 1988 è istituito il seguente capitolo:

    Capitolo 06073 ( cat. prog. 06.03) (2.1.2.4.3.4.10.10.) (02.01) - Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli ( art. 5 della presente legge) con lo stanziamento di Lire 7.000.000.000.

    8.  A tal fine è istituito, per gli anni dal 1988 al 2002, un limite d' impegno di lire 7.000.000.000.

ARTICOLO 6 Opere pubbliche infrastrutturali
    1.  Le opere pubbliche infrastrutturali, comprese nei piani di valorizzazione delle zone di sviluppo agro - pastorale e nei piani tecnico - economici delle aziende speciali, previsti dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 , sono classificate di competenza regionale.

    2.  Alla realizzazione delle stesse provvede l' Assessorato regionale dell' agricoltura e riforma agro - pastorale mediante affidamento in concessione ad enti pubblici.
ARTICOLO 7 Contributi relativi ai piani di valorizzazione
    1.  Nel finanziamento dei piani di valorizzazione delle zone di sviluppo agro - pastorale e dei piani tecnico - economici delle aziende speciali per la valorizzazione delle proprietà comunali, previsti dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 , la misura del contributo in conto capitale, relativo agli interventi di miglioramento fondiario, è elevato al 90 per cento quando le opere interessino i terreni di proprietà comunale e quelli acquisiti al monte pascoli regionale.
ARTICOLO 8 Anticipazioni dei contributi
    1.  L' Amministrazione regionale, previa domanda degli interessati, è autorizzata ad erogare anticipazioni sul contributo in conto capitale concesso per la realizzazione di strutture cooperative e di opere di miglioramento agrario e fondiario.

    2.  La liquidazione dell' anticipazione può essere effettuata nella misura del 70 per cento del contributo assentito a favore della generalità degli operatori agricoli, e dell' 80% per cento a favore di cooperative agricole e di enti pubblici.

    3.  Il beneficio di cui al presente articolo potrà anche applicarsi a favore degli imprenditori agricoli, delle cooperative e degli enti pubblici che all' entrata in vigore della presente legge siano titolari di provvedimenti di concessione di contributi.

ARTICOLO 9 Associazione dei produttori
    1.  Gli articoli 14 e 17 della legge regionale 2 giugno 1983, n. 15 sono sostituiti dai seguenti:

    Art. 14 ): «<< Le provvidenze contributive, creditizie e fidejussorie previste dalla legislazione vigente a favore delle cooperative agricole sono estese alle associazioni dei produttori e alle loro unioni, ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge e a condizione che ricorrano le medesime fattispecie >>» .

    Art. 17 ): « << Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, o nel caso di disposizioni più favorevoli alle associazioni, si applicano le norme del Regolamento del Consiglio delle comunità europee n. 1360 del 19 giugno 1978 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e loro successive modificazioni ed integrazioni >> » .
ARTICOLO 10 Fondo trasformazione passività e ristrutturazione cooperative agricole ARTICOLO 11 Unificazione fondi creditizi per settore ortofrutticolo
    1.  Le disponibilità del fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione - istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero - caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo - paragrafo A - sono versate al fondo di rotazione per le cooperative ortofrutticole, di cui all' articolo 1, lettera d) della legge regionale 21 maggio 1971 n. 7 e saranno utilizzate per le finalità di quest' ultimo fondo.

    2.  Alle operazioni di cui al primo comma si applica il tasso a carico minimo previsto dalla legislazione dello Stato.

    4.  L' Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell' Assessore medesimo, di concerto con l' Assessore regionale dell' agricoltura e riforma agro - pastorale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, l' iscrizione al capitolo 06100/01, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 36101, delle disponibilità del fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione, istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, orto - frutticolo, lattiero - caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo - parafrafo A - di cui al titolo di spesa 6.1.3/ I del Programma di intervento per gli anni 1976-1978 della legge 24 giugno 1974, n. 268 .
ARTICOLO 12 Provvidenze a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell' acqua per l' irrigazione
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nel 1988 la somma di lire 400.000.000 al Consorzio di bonifica del Cixerri per intervenire a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell' acqua per l' irrigazione nel periodo della siccità del 1987/1988.

    2.  L' erogazione avverrà sulla scorta dei danni effettivamente subiti e comunque superiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile.

    3.  Nel bilancio della Regione per il 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

    STATO DI PREVISIONE DELL' ASSESSORATO DELLA AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE

    In aumento:

    Capitolo 06229/ 08 - ( NI) (02.01) 2.1.1.6.3.2.10.10 - Finanziamento al Consorzio di bonifica del Cixerri per interventi a favore dei coltivatori danneggiati

    Lire 400.000.000

    STATO DI PREVISIONE DELL' ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

    In diminuzione:

    Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative ( art. 30 LR 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria )

    lire 400.000.000

    mediante la riduzione del punto 5 della tabella A, allegata alla legge finanziaria.
ARTICOLO 13 Attuazione del regolamento CEE n. 1760 del 1987ARTICOLO 14 Incremento del titolo di spesa P/
    1.  07 1. Una quota, pari a lire 2.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l' attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata ad incrementare lo stanziamento disposto dall' articolo 26 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 , in favore del titolo di spesa P. 1.07, relativo alle infrastrutture a servizio di più allevatori, per la sistemazione del bestiame ovino fuori dai centri abitati.
ARTICOLO 15 Mutui per acquisto fondi rustici ARTICOLO 16 Produzioni ottenute con lotta biologica integrata
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a incentivare le produzioni di qualità , destinate alla alimentazione umana, ottenute con la lotta biologica integrata, attraverso la concessione di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa.

    3.  Le domande tendenti a ottenere i benefici del presente articolo saranno presentate all' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio, al quale verranno assegnate le disponibilità di bilancio.

    4.  Per l' ordinazione dei pagamenti, l' Assessore regionale dell' agricoltura e riforma agro - pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici o alle sedi staccate dei medesimi, utilizzabili mediante la emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.

    5.  Le spese derivanti dalla applicazione della presente norma sono quantificate in lire 1.200.000.000.

    6.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell' Assessorato regionale dell' agricoltura e riforma agro - pastorale del corrente bilancio regionale è istituito il capitolo 06228 (NI) (02.01) - AS-2.1.2.4.3.3.10.10 con la seguente denominazione <<Contributi per favorire la lotta biologica integrata nelle colture agricole destinate all' alimentazione umana - legge 8 novembre 1986, n. 752 >> e con lo stanziamento di lire 1.200.000.000.

    7.  Nello stato di previsione dell' entrata, sempre del corrente bilancio regionale, lo stanziamento del capitolo 21218 è incrementato dell' importo di lire 1.200.000.000.
ARTICOLO 17 Anticipazioni a Consorzi di secondo grado ARTICOLO 18 Fondo di commercializzazione
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare a favore dei consorzi di commercializzazione che abbiano ottenuto finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, nº 39 , il tasso minimo agevolato previsto dalla legislazione dello Stato per i fondi pubblici. Tale tasso si applica alle parti di detti finanziamenti tuttora in essere.
ARTICOLO 19 Distillazione straordinaria
    1.  Al fine di agevolare la eliminazione delle giacenze dei vini rossi da taglio, prodotti anteriormente alla vendemmia del 1987, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cantine sociali che, dal 1o marzo 1988, abbiano avviato vini del tipo predetto alla distillazione volontaria, un sussidio integrativo pari alla differenza tra il prezzo corrisposto dai distillatori e le provvidenze previste dalla vigente normativa CEE per lo stoccaggio e la distillazione buon fine.

    2.  Non è consentito il cumulo con le provvidenze recate dalla legislazione della CEE.

    3.  Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente norma sono quantificati in lire 3.000.000.000.

    4.  Nel bilancio della Regione per l' anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

    STATO DI PREVISIONE DELL' ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE

    In aumento:

    Capitolo 06229 - 02 - (NI) (02.01) 2.1.1.6.3.2.10.10 - Sussidio straordinario per agevolare l' eliminazione delle giacenze dei vini rossi da taglio

    Lire 3.000.000.000

    STATO DI PREVISIONE DELL' ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE

    In diminuzione:

    Capitolo 06095 - Concorso per il pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli

    Lire 3.000.000.000.
ARTICOLO 20 Prestiti alle cooperative lattiero - casearie
    1.[abrogazione]  I prestiti di esercizio previsti dagli articoli 16e 17 articoli 16 e 17 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9 sono destinati, in modo esclusivo, alle latterie sociali e alle cooperative lattiero - casearie e loro consorzi. [3]

    1.[sostituzione]  I prestiti di esercizio previsti dagli articoli 16e 17 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9 , sono destinati alle latterie sociali, alle cooperative lattiero - casearie, loro consorzi ed alle associazioni dei produttori agricoli operanti nel medesimo settore. [4]

    2.  L' Amministrazione regionale potrà graduare la misura dei prestiti sulla base delle proprie linee programmatiche e valutare l' ammissibilità delle istanze sulla base delle risultanze gestionali.

    3.  Alle operazioni si applica il tasso a carico minimo previsto dalla legislazione dello Stato.
ARTICOLO 21 Riequilibrio dei costi di riscaldamento in serra
    1.  Al fine di assicurare un riequilibrio settoriale e territoriale dei costi di riscaldamento delle imprese serricole, l' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, agli operatori del settore, la differenza di costo esistente tra il  [abrogazione] gasolio agricolo  [5]  [sostituzione] carburante agricolo  [6] utilizzato e il costo che, per calorie consumate, si pagherebbe in dipendenza dell' utilizzo del gas propano defiscalizzato. La provvidenza regionale cessa o si riduce in caso di erogazione di analoghi interventi statali.

    2.  Le domande tendenti ad ottenere i benefici del presente articolo dovranno essere presentate all' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio, al quale verranno assegnate le disponibilità di bilancio.

    3.  Per l' ordinazione dei pagamenti, l' Assessore regionale dell' agricoltura e riforma agro - pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici o alle sedi staccate dei medesimi, utilizzabili mediante l' emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.

    4.  Le spese derivanti dall' applicazione della presente norma sono quantificate in lire 2.000.000.000 e gravano sul seguente capitolo di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa dell' Assessorato regionale dell' agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1988:

    Capitolo 06202 - AS (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) - Contributi ai serricoltori per la riduzione dei costi differenziali tra il gasolio agricolo ed il gas propano sostenuti per il riscaldamento delle serre ( art. 21 della presente legge).

    5.  Al fine di provvedere alla copertura finanziaria del presente intervento, nel medesimo stato di previsione della spesa sono autorizzate le seguenti variazioni:

    In diminuzione

    Capitolo 06231/01 - Contributi per gli impianti di trasformazione delle latterie e cantine sociali di cooperative

    Lire 1.000.000.000

    Capitolo 06234/01 - Contributi per gli impianti di trasformazione, lavorazione ecc., dei prodotti agricoli e zootecnici

    Lire 1.000.000.000
ARTICOLO 22 Saldo di impegni relativi a contributi per l' irrigazione
    1.  Ad esaurimento delle richieste pervenute nel 1985 per l' erogazione di contributi per la riduzione dei costi di gestione dell' irrigazione con acqua proveniente da pozzi, fiumi o altri invasi privati, ai sensi della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 , l' Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare una quota non superiore a lire 100.000.000 dello stanziamento del capitolo 06262- 00, destinato alle stesse finalità nell' esercizio finanziario 1988.
ARTICOLO 23 Consorzio latterie sociali Sardegna
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata, per l' anno 1988, a erogare ai Consorzi lattiero - caseari della Sardegna, un contributo straordinario di Lire 2.500.000.000 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla pesantezza di mercato.

    2.  Gli interventi consentiranno il perseguimento di una gestione economicamente equilibrata.

    3.  Le spese derivanti dalla appliczione della presente norma gravano sul capitolo 06229- 09 (NI 2.1.2.4.3.3.20.10) del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1988 (<< Contributo straordinario ai Consorzi lattiero - caseari della Sardegna >>).

    4.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell' Assessorato regionale dell' agricoltura e riforma agro - pastorale del corrente bilancio regionale, è istituito il capitolo 06229- 09 con lo stanziamento di lire 2.500.000.000 e con la seguente denominazione: << Contributo straordinario ai Consorzi lattiero - caseari della Sardegna >>.

    5.  Alla copertura finanziaria si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:

    06229- 04 - Contributi per opere agrituristiche

    lire 500.000.000

    06229- 05 - Fondo di rotazione per mutui agrituristici

    lire 500.000.000

    06229- 06 - Programmi di promozione dell' agriturismo

    lire 500.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 13 dicembre 1988 Melis

Note di vigenza

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