ARTICOLO 1 Modalità di ripartizione del fondo socio - assistenziale per l' anno 1990 6.
Le disponibilità relative ai capitoli di spesa 12001/01, 12001/03, 12001/06, 12001/08 del bilancio regionale per il 1990, afferenti al fondo assistenziale, non impegnate entro il 31 dicembre 1990, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate entro il 31 dicembre 1991.
ARTICOLO 2 Efficacia temporale del Piano socio - assistenziale 1990- 1992 1.
Il Piano triennale socio - assistenziale, approvato dal Consiglio regionale il 14 giugno 1990, ha validità dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993, ad eccezione della parte concernente gli standard per il Servizio di << Asilo nido >> compresi nella parte IV - Progetto obiettivo infanzia e adolescenza. Tali standard esplicano i loro effetti dispositivi dalla data di pubblicazione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.
ARTICOLO 3 Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 43.
All'
articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4
, è aggiunto il seguente comma: <<
«4.
Al fine di garantire la continuità di erogazione dei servizi nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio di ogni anno ed il termine assegnato alla Giunta ai sensi del precedente comma terzo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio della Regione, è attribuita ai Comuni - con decreto dell' Assessore competente - un' anticipazione dei finanziamenti del fondo socio - assistenziale pari al 40 per cento del finanziamento ottenuto da ciascunno di essi nell' anno precedente. Nel caso in cui il bilancio regionale non venga approvato entro il termine del 31 dicembre e venga attivato l' esercizio provvisorio, l' anticipazione viene garantita con regolare pagamento in dodicesimi
»
>>.
4.
All'
articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4
, sono inseriti i seguenti commi: <<
«6.
Le convenzioni possono essere stipulate anche nelle more di approvazione dei programmi comunali d' intervento.
7.
Nei limiti degli stanziamenti di bilancio del fondo socio - assistenziale, la Regione inventiva la creazione di equipes territoriali multi - professionali da parte di associazioni di comuni mediante l' utilizzazione congiunta del personale convenzionato ai sensi dei commi precedenti, con l' erogazione di un ulteriore contributo, pari al 10 per cento della somma globale assegnata ai Comuni partecipanti all' associazione per le convenzioni, a titolo di copertura delle spese di funzionamento dell' equipe
»
>>.
ARTICOLO 4 Urgenza 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 10 dicembre 1990 Floris