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LEGGE REGIONALE n° 44 del 14 settembre 1993
Istituzione della giornata del popolo sardo << Sa Die de sa Sardinia >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 36 del 23 settembre 1993

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  Il 28 aprile è dichiarata giornata del popolo sardo <<Sa Die de sa Sardinia>>.

    2.  In occasione della ricorrenza, la Regione Autonoma della Sardegna organizza manifestazioni ed iniziative culturali.

    3.  A tal fine la Giunta regionale approva annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, uno specifico programma, predisposto dall' Assessore della pubblica istruzione anche sulla base delle iniziative indicate dagli enti locali ed associazioni senza scopo di lucro.

    4.  Detto programma deve mirare a sviluppare la conoscenza della storia e dei valori dell' autonomia, in particolare tra le nuove generazioni.

    4 bis.[sostituzione]  Le finalità della presente legge sono estese alle popolazioni sarde residenti fuori dal territorio regionale ed all'estero. [1]
ARTICOLO 2
    1.  Nel bilancio della Regione per il 1993 e nel bilancio pluriennale 1993 - 1994 - 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

    In aumento

    11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, SPETTACOLO E SPORT

    Capitolo 11133

    (NI) Spese per la celebrazione della giornata del popolo sardo <<Sa Die de sa Sardinia>>

    1993 lire 200.000.000

    1994 lire 200.000.000

    1995 lire 200.000.000

    In diminuzione

    03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

    Capitolo 03016

    Fondo speciale per fronteggiare spese correnti, dipendenti da nuove disposizioni legislative ( artº 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 )

    1993 lire 200.000.000

    1994 lire 200.000.000

    1995 lire 200.000.000

    mediante riduzione della riserva di cui alla voce 9 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1993.

    2.  Le spese per l' attuazione della presente legge valutate in lire 200.000.000 annue fanno carico al sopraindicato capitolo dei bilanci della Regione per gli anni 1993 - 1994 - 1995.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 14 settembre 1993 Cabras

Note di vigenza

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