ARTICOLO 1 1.
Dopo l'
articolo 72 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35
, è inserito il seguente: "
«Art. 72 bis - 1.
L' articolo 19 non trova applicazione nei confronti delle domande di autorizzazione previste dall'
articolo 27 della legge 426/71
che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il parere favorevole della Commissione regionale prevista dall'
articolo 17 della medesima legge 426/71
o, limitatamente ai Comuni con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti e inferiore ai 150.000, a coloro che, anteriormente alla stessa data, abbiano conseguito il parere favorevole e che, sempre anteriormente alla stessa data, previo possesso di regolare concessione edilizia con destinazione d' uso commerciale per l' edificazione delle strutture dell' esercizio commerciale, abbiano iniziato i relativi lavori di costruzione
»
".
ARTICOLO 2 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, lì 14 settembre 1993 . Cabras