Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


LEGGE REGIONALE n° 4 del 23 marzo 1985
Disposizioni transitorie per l' applicazione della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 , recante norme sull' ordinamento della formazione professionale in Sardegna.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 12 del 23 marzo 1985

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
      L' articolo 33 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47 , è sostituito dal seguente: «<< Fino alla definizione dei piani pluriennali, gli obiettivi generali della formazione professionale sono fissati in una nota di specificazione che fa parte integrante del piano annuale e che viene approvata con le stesse modalità del piano medesimo. >>»
ARTICOLO 2
      Fino alla definitiva approvazione del piano annuale di formazione professionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a gestire in forma diretta o mediante stipula di apposita convenzione con gli enti e gli organismi di cui agli articoli 16,17 e 18 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47 , le seguenti attività :
    • a)corsi di prosecuzione dei cicli già approvati negli anni precedenti;
    • b)corsi finalizzati inclusi in progetti presentati al Fondo sociale europeo, semprechè già ammessi al contributo comunitario;
    • c)corsi di formazione professionale agricola strettamente legati alla stagionalità delle colture.


      Per il finanziamento delle attività di cui al punto a) del comma precedente vengono applicati i parametri in vigore per l' anno formativo precedente, salvo conguaglio ad avvenuta approvazione del piano annuale.

ARTICOLO 3
      Per l' anno formativo 1984- 1985 gli enti convenzionati per la gestione di corsi particolari di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, potranno procedere direttamente all' assunzione con contratto a termine di docenti che siano in possesso dei requisiti prescritti dall' art. 5 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7 , o stabiliti dal regolamento di esecuzione della medesima legge, su autorizzazione preventiva dell' Assessore competente in materia di formazione professionale nei limiti numerici previsti dal piano formativo 1984- 1985.

ARTICOLO 4
      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 23 marzo 1985. Melis

Note di vigenza

Creative Commons License 2026 Regione Autonoma della Sardegna