ARTICOLO 1
Ai fini dell' adeguamento generale e degli obiettivi di cui al precedente comma, il numero massimo delle strutture organizzative previste dagli
articoli 5e 6
della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51
, è portato rispettivamente a 65 servizi e 195 settori.
In tali numeri sono ricompresi:
Le disposizioni di cui alla
precedente lettera b)
operano fino all' adeguamento dell' organizzazione amministrativa regionale di cui ai precedenti primo e
secondo comma
, da effettuarsi con regolamento ai sensi degli
articoli 5 e 6
della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51
, come modificati dalla presente legge.
ARTICOLO 2
Le nuove spese derivanti dall' applicazione della precedente legge sono stimate, a partire dall' anno 1986, in lire 15.000.000, e gravano sui capitoli del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1986 e su quelli dei bilanci per gli anni successivi, corrispondenti ai capitoli 02016, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1985.
Alle stesse spese si fa fronte con una quota del maggior gettito dell' imposta di registro derivanti dal suo naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 15 gennaio 1986 Melis