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LEGGE REGIONALE  n° 4 del 29 gennaio 1990
Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 << Riordino delle funzioni socio - assistenziali. >>

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 5 del 31 gennaio 1990

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  Al fine di assicurare alla Regione il personale necessario per l' esercizio delle funzioni ad essa riservate dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , con la presente legge è istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale addetto alle funzioni socio - assistenziali, articolato in sei qualifiche funzionali.

    2.  La dotazione organica complessiva e per singole qualifiche del ruolo di cui al comma precedente è così determinata:

    III

    IV - qualifica funzionale: 74 posti

    V - qualifica funzionale: 31 posti

    VI - qualifica funzionale: 50 posti

    VII - qualifica funzionale: 21 posti

    VIII - qualifica funzionale: 4 posti totale posti 264

    3.  Lo stato giuridico del personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento è regolato dalle norme relative al personale del ruolo unico regionale. In materia di trattamento economico, compreso quello di missione e di trasferimento, al personale medesimo si applicano le disposizioni previste per il personale del predetto ruolo unico della qualifica funzionale corrispondente.

    4.  Il personale degli enti soppressi o depubblicizzati già inquadrato nel ruolo speciale provvisorio istituito con la legge regionale 8 maggio 1984, n. 18 , così come modificata dalla legge regionale 17 maggio 1986, n. 12 , è definitivamente inquadrato nel ruolo speciale di cui ai commi precedenti con effetto dal 1° gennaio 1988, secondo le corrispondenze indicate nell' allegata tabella A.

    5.  Ai fini del computo dell' anzianità di servizio, il servizio prestato dalla data di trasferimento alla Regione alla data di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento è cumulato con il servizio reso presso l' ente di provenienza. Tale ultimo servizio è valutato secondo le disposizioni di cui all' articolo 98, commi primo e secondo della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 .

ARTICOLO 2
    2.  Ai fini dell' inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento, per la corrispondenza indicata nella tabella A allega alla presente legge valgono la qualifica ed il livello posseduti secondo la normativa vigente anteriormente al 1° gennaio 1988.
ARTICOLO 3
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere in servizio il personale che, alla data del 31 dicembre 1988, presta la sua opera con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Centro residenziale regionale per anziani di Alghero.  [sostituzione]  La presente norma si applica anche al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel contingente del personale non di ruolo di cui alla tabella allegata alla legge regionale 17 gennaio 1986, n. 12 .   [1]

    2.  Con effetto dal 1o gennaio 1989 il personale di cui al precedente comma sulla base della posizione giuridica possieduta, purchè in possesso del competente titolo di studio e degli altri requisiti generali previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, fatta eccezione per il limite massimo d' età , è nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo secondo i criteri di corrispondenza indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

    3.  La nomina ad impiegato avventizio o salariato temporaneo è disposta con decreto dell' Assessore regionale competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.  [sostituzione]  Ai fini del requisito concernente il titolo di studio si applica la disposizione di cui all' articolo 3, quarto comma, della legge regionale 6 giugno 1989, n. 24 .   [2]

    4.  Al personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo ai sensi del secondo comma , compete il trattamento economico annuo lordo iniziale previsto per il personale di corrispondente qualifica funzionale appartenente al ruolo unico regionale, applicandosi, per quanto concerne l' anzianità pregressa e la salvaguardia del trattamento economico in atto, le disposizioni di cui all' articolo 13, commi terzoe quarto, della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 , e assumendo a riferimento ai fini di detta applicazione la data di entrata in vigore della presente legge.

    5.  Con effetto dalla data della nomina, il medesimo personale è iscritto ai fini del trattamento prevividenziale e del trattamento di pensione, rispettivamente, all' Istituto nazionale per l' assistenza al dipendente degli enti locali( INADEL) e alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali( CPDEL), restando autorizzata l' Amministrazione regionale a corrispondere l' indennità di fine rapporto limitatamente al servizio effettivamente reso alle sue dipendenze anteriormente all' atto di nomina. Al medesimo personale è estesa la disposizione di cui all' articolo 28 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 .

    6.  Il personale nominato a norma del secondo comma è inquadrato con effetto dal 1° gennaio 1989, mediante concorsi interni d' idoneità , nel ruolo speciale ad esaurimento istituito dalla presente legge nella qualifica funzionale corrispondente alla categoria di provenienza, secondo quanto indicato nella tabella B allegata alla presente legge.

    7.  Al personale inquadrato ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1 , commi sesto e settimo, della presente legge, considerandosi comunque utile, ai fini del computo dell' anzianità di servizio, l' anzianità complessiva maturata presso il Centro residenziale regionale di Alghero anteriormente all' inquadramento nel ruolo speciale.

    9.[sostituzione]  Per il personale con rapporto a tempo determinato assunto prima dell' entrata in vigore della presente legge l' amministrazione regionale assume i relativi oneri retributivi. [3]
ARTICOLO 4 Norma finanziaria
    1.  Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge sono valutate in annue lire 3.500.000.00.

    2.  Nei sottoindicati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni: 1. Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge sono valutate in annue lire 3.500.000.00.

    3.  Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli 02016, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per l' anno 1990 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, 29 gennaio 1990Floris

Note di vigenza

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