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LEGGE REGIONALE n° 4 del 2 febbraio 1996
Convalidazione del DPGR del 21 giugno 1995, n. 157, relativo al prelevamento della somma di lire 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del cap. 08263 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato dei lavori pubblici - Spese conseguenti al lodo arbitrale Ing Carmelo ZUCCA contro Regione Sardegna - lavori di completamento lungomare di S' Archittu - Cuglieri.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 4 del 6 febbraio 1996

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 , è convalidato il DPGR n. 157 del 21 giugno 1995 concernente il prelevamento della somma di lire 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, a favore del capitolo 08263 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato dei lavori pubblici concernente: " Oneri pregressi relativi ad affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e di collaudi".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 2 febbraio 1996Palomba

Note di vigenza

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