ARTICOLO 1 Finalità 1.
La Regione Sardegna, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, concorre allo sviluppo di organismi collettivi di garanzia, in seguito denominati consorzi fidi.
2.
A tal fine l'Amministrazione regionale concede ai consorzi fidi: - a)contributi per la formazione e l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle imprese socie, di garanzie per l'accesso al credito;
- b)contributi per l'attività di assistenza e consulenza tecnico finanziaria alle imprese agricole; l'attività di consulenza è prestata anche alle imprese non associate.
ARTICOLO 2 Requisiti dei consorzi fidi 1.
I consorzi fidi per beneficiare dei contributi della presente legge devono: - a)essere costituiti sotto forma di cooperativa o di consorzi tra imprese, anche di secondo grado;
- b)essere costituiti da imprese agricole;
- c)avere operatività regionale o almeno provinciale;
- d)avere sede operativa nel territorio della Regione;
- e)avere fine di mutualità tra gli aderenti;
- f)concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie.
2.
Ai consorzi fidi possono aderire, in qualità di sostenitori, anche enti pubblici e privati.
ARTICOLO 3 Ammontare dei contributi e rispetto della normativa comunitaria 1.
I contributi di cui alla
lettera a) comma 2 dell'articolo 1
sono concessi, rispetto della normativa comunitaria:
- a)proporzionalmente al valore del fondo rischi e del patrimonio di garanzia già costituiti;
- b)in misura adeguata all'ammontare (finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati o in fase di erogazione e per i quali i consorzi fidi abbiano deliberato la concessione di garanzia.
2.
L'ammontare dei contributi di cui
comma 1
non può essere superiore all'a montare dei finanziamenti per i quali consorzi fidi hanno rilasciato garanzia.
3.
La garanzia prestata con l'utilizzo del contributo regionale: - a)deve rispettare le condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE a aiuti di Stato concessi sotto forma garanzie;
- b)è cumulata con altri eventuali aiuti garantire il rispetto dei massimali aiuto previsti per il settore agricolo dalla normativa comunitaria;
- c)è concessa esclusivamente per operazioni conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria.
4.
I contributi di cui alla
lettera b) comma 2 dell'articolo 1
sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
ARTICOLO 4 Competenze della Giunta regionale 1.
La Giunta regionale con propria deliberazione determina: - a)la misura dei contributi;
- b)i criteri di ammissione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi;
- c)le priorità nella erogazione dei contributi;
- d)
i criteri cui devono attenersi, nel rispetto dei principi contenuti nella
Legge 7 agosto 1990, n. 241
, i consorzi fidi nella erogazione delle garanzie e nell'attività di consulenza;
- e)gli obblighi dei consorzi fidi nei confronti dell'Amministrazione regionale;
- f)le modalità di controllo da parte dell'Amministrazione regionale sull'utilizzo dei contributi regionali.
ARTICOLO 5 Scioglimento o liquidazione 1.
In caso di scioglimento o liquidazione del consorzio fidi il rappresentante legale comunica, immediatamente e comunque entro quindici giorni, all'Amministrazione regionale i motivi e le cause dei provvedimenti ed entro centoventi giorni restituisce i contributi regionali non utilizzati.
ARTICOLO 6 Sanzioni 1.
La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dalle disposizioni di attuazione comporta: - a)la revoca e il recupero dei contributi concessi e non utilizzati;
- b)la revoca e il recupero dei contributi utilizzati in contrasto con tali obblighi;
- c)l'esclusione dall'accesso ai contributi per un periodo da uno a cinque anni.
ARTICOLO 7 Relazioni informative 1.
I consorzi fidi comunicano all'Amministrazione regionale, con periodicità annuale, eventuali variazioni statutarie, organizzative, amministrative e logistiche.
2.
I consorzi fidi comunicano all'Amministrazione regionale, con periodicità annuale, le modalità di utilizzo dei contributi regionali.
ARTICOLO 8 Attuazione degli aiuti 1.
Gli aiuti istituiti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo decorso il termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.
ARTICOLO 9 Copertura finanziaria 1.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 516.456 annui e fanno carico alla UPB S06.025 (Potenziamento dell'impresa agricola - Opere di miglioramento fondiario e di trasformazione aziendale) del bilancio della Regione per gli anni 2002, 2003 e 2004 ed a quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi; alla relativa spesa si fa fronte:
ARTICOLO 10 Entrata in vigore 1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 31 gennaio 2002 Pili