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LEGGE REGIONALE n° 4 del 31 gennaio 2002
Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 4 dell'8 febbraio 2002

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Finalità
    1.  La Regione Sardegna, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, concorre allo sviluppo di organismi collettivi di garanzia, in seguito denominati consorzi fidi.

    2.  A tal fine l'Amministrazione regionale concede ai consorzi fidi:
    • a)contributi per la formazione e l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle imprese socie, di garanzie per l'accesso al credito;
    • b)contributi per l'attività di assistenza e consulenza tecnico finanziaria alle imprese agricole; l'attività di consulenza è prestata anche alle imprese non associate.
ARTICOLO 2 Requisiti dei consorzi fidi
    1.  I consorzi fidi per beneficiare dei contributi della presente legge devono:
    • a)essere costituiti sotto forma di cooperativa o di consorzi tra imprese, anche di secondo grado;
    • b)essere costituiti da imprese agricole;
    • c)avere operatività regionale o almeno provinciale;
    • d)avere sede operativa nel territorio della Regione;
    • e)avere fine di mutualità tra gli aderenti;
    • f)concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie.


    2.  Ai consorzi fidi possono aderire, in qualità di sostenitori, anche enti pubblici e privati.
ARTICOLO 3 Ammontare dei contributi e rispetto della normativa comunitaria
    1.  I contributi di cui alla lettera a) comma 2 dell'articolo 1 sono concessi, rispetto della normativa comunitaria:
    • a)proporzionalmente al valore del fondo rischi e del patrimonio di garanzia già costituiti;
    • b)in misura adeguata all'ammontare (finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati o in fase di erogazione e per i quali i consorzi fidi abbiano deliberato la concessione di garanzia.


    2.  L'ammontare dei contributi di cui comma 1 non può essere superiore all'a montare dei finanziamenti per i quali consorzi fidi hanno rilasciato garanzia.

    3.  La garanzia prestata con l'utilizzo del contributo regionale:
    • a)deve rispettare le condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE a aiuti di Stato concessi sotto forma garanzie;
    • b)è cumulata con altri eventuali aiuti garantire il rispetto dei massimali aiuto previsti per il settore agricolo dalla normativa comunitaria;
    • c)è concessa esclusivamente per operazioni conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria.


    4.  I contributi di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 1 sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
ARTICOLO 4 Competenze della Giunta regionale
    1.  La Giunta regionale con propria deliberazione determina:
    • a)la misura dei contributi;
    • b)i criteri di ammissione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi;
    • c)le priorità nella erogazione dei contributi;
    • d) i criteri cui devono attenersi, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 , i consorzi fidi nella erogazione delle garanzie e nell'attività di consulenza;
    • e)gli obblighi dei consorzi fidi nei confronti dell'Amministrazione regionale;
    • f)le modalità di controllo da parte dell'Amministrazione regionale sull'utilizzo dei contributi regionali.
ARTICOLO 5 Scioglimento o liquidazione
    1.  In caso di scioglimento o liquidazione del consorzio fidi il rappresentante legale comunica, immediatamente e comunque entro quindici giorni, all'Amministrazione regionale i motivi e le cause dei provvedimenti ed entro centoventi giorni restituisce i contributi regionali non utilizzati.
ARTICOLO 6 Sanzioni
    1.  La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dalle disposizioni di attuazione comporta:
    • a)la revoca e il recupero dei contributi concessi e non utilizzati;
    • b)la revoca e il recupero dei contributi utilizzati in contrasto con tali obblighi;
    • c)l'esclusione dall'accesso ai contributi per un periodo da uno a cinque anni.
ARTICOLO 7 Relazioni informative
    1.  I consorzi fidi comunicano all'Amministrazione regionale, con periodicità annuale, eventuali variazioni statutarie, organizzative, amministrative e logistiche.

    2.  I consorzi fidi comunicano all'Amministrazione regionale, con periodicità annuale, le modalità di utilizzo dei contributi regionali.
ARTICOLO 8 Attuazione degli aiuti
    1.  Gli aiuti istituiti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo decorso il termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.
ARTICOLO 9 Copertura finanziaria
    1.  Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 516.456 annui e fanno carico alla UPB S06.025 (Potenziamento dell'impresa agricola - Opere di miglioramento fondiario e di trasformazione aziendale) del bilancio della Regione per gli anni 2002, 2003 e 2004 ed a quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi; alla relativa spesa si fa fronte:
ARTICOLO 10 Entrata in vigore
    1.  La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 31 gennaio 2002 Pili

Note di vigenza

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