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LEGGE REGIONALE  n° 50 del 1 ottobre 1993
Disposizioni integrative e modificative della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 - Legge finanziaria 1993.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 38 del 5 ottobre 1993

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Autorizzazione alla contrazione di mutui
    3.  L' ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1994.

    5.  Gli oneri relativi alla stipulazione ed all' ammontare dei mutui di cui al presente articolo e di quelli di cui all' articolo 1 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 sono rideterminati nei seguenti importi:

    1993 lire 11.875.000.000

    1994 lire 207.447.000.000

    1995 lire 226.872.000.000

    dal 1996 al 2008 lire 239.316.000.000

    2009 lire 33.009.000.000

    2010 lire 13.204.000.000

ARTICOLO 2 Comitati di gestione dei fondi regionali per il credito nei settori del turismo, commercio e servizi ARTICOLO 3 Reiscrizione di economie di stanziamento Fondo residui perenti
    1.  In relazione alla necessità di procedere all' attuazione dei relativi interventi è autorizzata, nel 1993, la reiscrizione delle somme indicate nell' allegata tabella D), di cui sono state accertate le economie di stanziamento al 31 dicembre 1992.

    2.  In relazione all' eliminazione di somme impegnate per intervenuta perenzione al 31 dicembre 1992, le dotazioni dei fondi di cui ai capitoli 03009/ 01 e 02011 sono incrementate, nell' anno 1993, rispettivamente di lire 5.000.000.000 e di lire 48.140.000.000.
ARTICOLO 4 Fondo per i nuovi oneri legislativi
    1.  La dotazione del capitolo 03016 - fondo speciale per fronteggiare spese di parte corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative - è incrementata, per l' anno 1993, di lire 50.190.000.000; tale incremento è destinato alla voce n. 18 di nuova istituzione nella tabella A, allegata alla legge finanziaria, così denominata: "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1993".

    2.  La dotazione del capitolo 03017 - fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitali dipendenti da nuove disposizioni legislative - è incrementata, per l' anno 1993, di lire 18.000.000.000.

    3.  Detto stanziamento è ripartito tra le seguenti voci indicate nella tabella B) allegata alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993):

    - voce n. 8 - agevolazioni creditizie in materia di artigianato, di industria, turismo, agricoltura e cooperazione 6.000.000.000

    - voce n. 9 - interventi nelle aree destinate a parco 10.000.000.000

    - voce n. 14 -( NI) interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative 2.000.000.000
ARTICOLO 5 Attuazione dell' intesa di programma per la Sardegna centrale
    1.  Ai fini dell' attuazione dell' intesa di programma per il riassetto territoriale della Sardegna centrale, di cui alla deliberazione assunta dal CIPE il 25 marzo 1992 ed all' articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 , è autorizzata, quale quota a carico della Regione, la spesa complessiva di lire 150.000.000.000 ripartita in ragione di lire 50.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

    2.  Detto stanziamento è destinato alla realizzazione di un programma di infrastrutture industriali, nonchè relative ai settori primario e terziario (cap. 09045/ 14).
ARTICOLO 6 Edilizia abitativa
    1.  In conseguenza dell' economia di lire 7.000.000.000 realizzatasi al 31 dicembre 1992, a fronte dello stanziamento dall' articolo 39, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 , la relativa spesa è autorizzata nell' anno finanziario 1993 per la concessione di finanziamenti straordinari con cui attuare la permuta col demanio dello Stato di alloggi da destinare a famiglie senza tetto; detto finanziamento è erogato previa stipulazione di un accordo di programma tra i Comuni interessati, i competenti organi dello Stato e la Regione, la presentazione dei progetti esecutivi e con le modalità di cui all' articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (cap. 04179/ 08).

ARTICOLO 7 Ulteriori programmi di opere pubbliche
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1993, la spesa di lire 10.000.000.000 per il finanziamento di un programma straordinario di opere acquedottistiche e fognarie (cap. 08035/ 03).

    2.  E' autorizzata la spesa di lire 30.000.000.000, nell' anno 1993, per la realizzazione di interventi relativi agli impianti depurazione (cap. 05013/ 10); di tale importo una quota pari a lire 4.000.000.000 è destinata ad interventi per la salvaguardia dello stagno di Molentargius in provincia di Cagliari.

    3.  E' autorizzata, nell' anno 1993, la spesa di lire 20.000.000.000 (cap. 080335/ 13) per la realizzazione di un programma di interventi diretti a superare l' emergenza idrica à termini della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32 .

    4.  E' autorizzata, nell' anno 1993, la concessione di un finanziamento straordinario di lire 8.000.000.000 a favore dell' Ente sardo acquedotti e fognature( ESAF) per la realizzazione di un piano di investimenti (cap. 08225/ 01).

    5.  In relazione alle economie di stanziamento verificatesi alla chiusura dell' esercizio 1992 sullo stanziamento disposto dall' articolo 38 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 , è riautorizzata, nell' anno 1993, la spesa di lire 15.000.000.000 (cap. 05078/ 08) per l' esecuzione di opere di regolazione idraulica e di sistemazione degli stagni.

    6.  E' autorizzato, nell' anno 1993, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (08073/ 01) per l' attuazione di un programma di interventi rivolti alla ristrutturazione e completamento di mattatoi con adeguamento alla normativa comunitaria.

    7.  E' autorizzata, nell' anno 1993, l' ulteriore spesa di lire 4.000.000.000 per l' attuazione di interventi di sistemazioni idraulico - forestali (cap. 05017).

    8.  E' autorizzato, nell' anno 1993, il contributo straordinario complessivo di lire 3.000.000.000 (cap. 11078/ 02) agli enti regionali per il diritto allo studio universitario ( ERSU) di Cagliari e Sassari al fine della realizzazione di un programma di manutenzioni straordinarie degli immobili di loro proprietà destinati a fini istituzionali.

    9.  per il completamento degli interventi previsti dall' articolo 79, comma 6, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , è autorizzata l' ulteriore complessiva spesa di lire 10.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per ognuno degli anni 1993 e 1994 (cap. 08215); i suddetti stanziamenti sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2, comma 2 , della 24 giugno 1974, n. 268 , per essere attribuiti al titolo di spesa 8.3.4/I del programma di intervento per gli anni 1982/ 84 di cui alla stessa legge, approvato con deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.

    10.  E' autorizzata, per l' anno 1993, la spesa di lire 2.000.000.000 per il completamento del Teatro civico di Cagliari (cap. 03034/ 01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 , per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.07/I del programma di intervento per gli anni 1988 - 1989 - 1990 di cui alla legge, approvato con deliberazione del CIPE del 12 marzo 1991.

    11.  In conseguenza dell' economia, realizzatasi al 31 dicembre 1992 dello stanziamento disposto dall' articolo 2 della legge 27 agosto 1992, n. 17 , è riautorizzata, nell' anno finanziario 1993, la spesa di lire 2.300.000.000 (cap. 06248/ 01), quale contributo straordinario al Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Coghinas per il completamento e l' ampliamento del progetto di riordino della rete irrigue del comprensorio di bonifica, già parzialmente finanziato con fondi FIO.

    12.  Ad integrazione del programma straordinario per il recupero dei centri storici e per il restauro e consolidamento di edifici di particolare interesse storico ed artistico, nonchè per l' adeguamento delle infrastrutture di base ai sensi dell' articolo 11 , settore di intervento 5, della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 è autorizzata, nell' anno 1993, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 08031).
ARTICOLO 8 Integrazione interventi - Legge 24 giugno 1974, n. 268
    1.  I finanziamenti di cui al terzo comma, secondo alinea, dell' articolo 29 della legge regionale 1993 , n. 17 , pari a complessive lire 6.000.000.000, sono destinati alla realizzazione di progetti di valorizzazione ambientale e di arredo urbano nella città di Oristano.

    2.  Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzato, nell' anno 1993, l' ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000; detto stanziamento è iscritto nel capitolo 03034/ 01 del bilancio regionale per l' anno 1993 ed è trasferito alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 , per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.07/I del programma di intervento per gli anni 1988 - 1989 - 1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
ARTICOLO 9 Garanzie fidejussorie in agricoltura
    1.  Al fine di consentire l' erogazione da parte dei competenti organismi statali o comunitari delle anticipazioni di contributo previste dai programmi approvati con decisione della Commissione CEE, nell' ambito dell' iniziativa di interesse comunitario denominata LEADER, a favore dei gruppi di azione locale ( GAL) costituiti in Sardegna, l' Amministrazione regionale è autorizzata a prestare, a carico del fondo di garanzia istituito dall' articolo 1, della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 , la garanzia fidejussoria nella misura prevista dalla stessa legge.

    2.  Al fine di agevolare la concessione delle anticipazioni di legge, l' Amministrazione regionale potrà concedere, altresì , la garanzia fidejussoria di cui al predetto articolo 1 a favore dei soggetti imprenditoriali agricoli, singoli od associati, beneficiari di interventi contributivi nell' ambito dei programmi di cui al Regolamento CEE n. 2052/ 88 - obiettivo I.

    3.  A tal fine le disponibilità del fondo di cui al primo comma sono incrementate, nell' anno 1993, di lire 100.000.000 (capº 0622/ 01).
ARTICOLO 10 Programma Operativo Plurifondo - FEOGA - Modifica
    2.  L' incremento di cui al precedente comma è destinato al sottoprogramma 3 - misura 3.1. - Miglioramento igienico - sanitario della produzione del latte ovino, in ragione di lire 3.363.000.000 a carico dell' Amministrazione regionale (capº 06406) e di lire 6.725.000.000 a carico della Comunità europea (cap. 06406/ 01).
ARTICOLO 11 Parco Scientifico e tecnologico
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (CRS4) società consortile a rl a prevalente partecipazione regionale, un finanziamento pari a lire 65.000.000.000, ripartito in lire 35.000.000.000 nell' esercizio 1993 e lire 15.000.000.000 in ciascuno degli anni 1994 e 1995, destinato all' attuazione di un programma pluriennale finalizzato allo sviluppo e al consolidamento delle attività di ricerca scientifica e tecnologica ed alla formazione del capitale umano e materiale (Titolo di spesa 11.3.10/ I) del Programma d' intervento per gli anni 1988/89/90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 ); il programma di ricerca può ricomprendere l' attività svolta a partire dal 1o gennaio 1993.

    2.  L' Amministrazione regionale è autorizzata, nell' anno 1993, ad erogare ai sottoelencati organismi un finanziamento pari a complessive lire 12.342.000.000, destinato all' attuazione di programmi di ricerca scientifica e tecnologia (Titolo di spesa 11.3.10./ I del Programma d' intervento per gli anni 1988/ 89/ 90 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 ); detto stanziamento è così ripartito:

    - lire 3.639.000.000 a favore della società Consortile per le ricerche in Sardegna( CORISA);

    - lire 2.128.000.000 a favore dell' Associazione per l' Istituzione della libera Università Nuorese( AILUN); - lire 2.000.000.000 a favore del Centro Marino Internazionale ( IMC);

    - lire 3.000.000.000 a favore del Consorzio per la ricerca e lo sviluppo delle biotecnologie( BIOTECNE); - lire 1.575.000.000 a favore del Centro di ricerca per il controllo dei sistemi idrici HYDRO CONTROL).

    3.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, altresì , nell' anno 1993, lire 2.233.000.000 a favore del Consorzio per l' assistenza alle piccole e medie imprese (Consorzio Ventuno) per il finanziamento della progettazione e di primi adempimenti di carattere tecnico e amministrativo per la realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico (Titolo di spesa 11.3.10/ I del Programma d' intervento per gli anni 1988/89/90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 ).

    6.  All' interno delle finalità di cui al primo comma del presente articolo e per agevolare il primo impiego in attività di ricerca di giovani neo laureati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni o figli di genitore nato in Sardegna, è autorizzata l' ulteriore complessiva spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 03034/1) in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 da erogarsi in parti uguali tra il centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (CRS4) e la Società consortile per le ricerche in Sardegna (CORISA); detto stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.10/ I del programma di intervento per gli anni 1988- 1989- 1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

    7.  I soggetti attuatori di interventi finanziati con gli stanziamenti dei titoli di spesa dei programmi di intervento di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 attribuiti alla competenza di attuazione dell' Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio- Centro regionale di programmazione - presentano, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al predetto Centro, una relazione sull' attività svolta e sui risultati conseguiti nonchè , per conoscenza copia dei bilanci consuntivi approvati à termini di legge, e alla Ragioneria generale della Regione, per il riscontro amministrativo, gli stessi consuntivi e la rendicontazione delle spese sostenute in attuazione dei rispettivi programmi di attività .

    8.  Nel comma 6 dell' articolo 29 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 , è soppressa l' espressione: «"i soggetti attuatori, alla fine di ciascun esercizio finanziario, presentano all' Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio - Centro regionale di programmazione - una relazione sull' attività svolta e sui risultati conseguiti, accompagnati dai bilanci consuntivi approvati ai sensi della normativa vigente e contenute, ai fini di rendicontazione, la separata evidenziazione delle spese sostenute per il programma di ricerca di cui al numero 3) della lettera c) del primo comma."» .
ARTICOLO 12 Contributo al CORISA.
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per il ripianamento delle perdite di esercizio maturate a tutto il 30 giugno 1993 dalla Società consortile per le ricerche in Sardegna - CORISA - cap. 03070/04).
ARTICOLO 13 Partecipazione al capitale di imprese
    1.  E' autorizzata l' ulteriore complessiva spesa di lire 70.000.000.000 in ragione di lire 60.000.000.000 per l' anno 1993 e di lire 10.000.000.000 per l' anno 1994 (cap. 09037) per l' incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti ed imprese di cui alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

    2.  E' autorizzato, nell' anno 1993, lo stanziamento di lire 20.000.000.000 quale integrazione del fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 09050).
ARTICOLO 14 Interventi nel settore del turismo
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1993, l' ulteriore spesa di lire 25.000.000.000 (cap. 07025) per la concessione degli incentivi previsti dall' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 per la realizzazione di strutture ricettive, nonchè di impianti ed attrezzature per il tempo libero.

    2.  E' autorizzato, nell' anno 1993, lo stanziamento di lire 7.000.000.000 per l' attuazione di interventi nelle zone termali della sardegna (cap. 08032).

    3.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1993, all' Ente Sardo Industrie Turistiche un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per la creazione di circuiti del Trentino verde (Cap. 07010/02).
ARTICOLO 15 Modifiche alla LR n. 33 del 1988 - (Politica attiva del lavoro)
    1.  All' articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 , è aggiunto il seguente comma: " «
      3.  I contributi di cui al presente articolo sono concessi, previa deliberazione dell' Ufficio di presidenza del Comitato di cui al successivo articolo 29, sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge.
    » "


    2.  Dopo il comma 2 quinquies dell' articolo 21 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 , introdotto dall' articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , sono aggiunti i seguenti: " «
      2 sexies.  Nelle more delle verifiche documentali, sulla base delle certificazioni di cui ai precedenti commi 2 bis e ter, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il contributo a condizione che il beneficiario garantisca l' Amministrazione stessa circa la restituzione del contributo, mediante garanzia fidejussoria rilasciata ad un Istituto di credito o da una compagnia di assicurazioni. In tale caso la misura del contributo è elevata, forfettariamente, dell' 1 per cento. L' importo della garanzia da rilasciarsi a favore della Regione è pari al contributo da erogarsi, aumentando del 40 per cento a titolo di maggiori spese derivanti dagli interessi e dalle spese accessorie conseguenti alla eventuale mancata restituzione del contributo. La garanzia fidejussoria decade esclusivamente per espressa comunicazione dell' Amministrazione regionale.

      2 septies.  Ove dalla successiva verifica dalla predetta documentazione, ovvero dall' esperimento dei controlli di cui al successivo articolo 24, venga accertata la insussistenza totale o parziale dei requisiti di legge, la concessione del contributo stesso viene in proporzione revocata e conseguentemente recuperato il contributo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi calcolati sulla base del vigente tasso di sconto aumentato di quattro punti
    » ".
ARTICOLO 16 [abrogato] [1] Organismi operanti nel settore dello spettacolo - Modifiche alla LR n. 30 del 1993
    2.  Dopo il comma 5 del medesimo articolo 4 è aggiunto il seguente: " «
      5 bis.  Nel caso di mancata destinazione delle strutture all' uso teatrale nei termini indicati dalla lettera c) del precedente quarto comma, i beneficiari del contributo regionale sono tenuti alla restituzione dello stesso contributo ed al pagamento degli interessi pari al tasso di sconto maggiorato di quattro punti ovvero alla cessione coattiva al patrimonio della Regione delle strutture finanziate.
    » ".
ARTICOLO 17 Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna
    2.  La rendicontazione della spesa effettuata viene presentata dai Centri entro il 30 aprile dell' anno succesivo a quello nel quale è avvenuta l' erogazione.

ARTICOLO 18 Integrazione del fondo sanitario nazionale ed interventi socio - assistenziali
    1.  Ad integrazione della somma di lire 263.000.000.000 autorizzata dell' articolo 42 della legge regionale 20 aprile 1993 , l' ulteriore stanziamento di lire 35.000.000.000 per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capitoli 12133/02 e 12139/02).

    2.  Per il rimborso di spese e l' erogazione di sussidi relativi ad attività svolte negli anni decorsi a da porre a carico del fondo socio - assistenziale di cui agli articoli 20 e 46 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 è autorizzata, nell' anno 1993, la spesa di lire 9.500.000.000 (cap. 12001/08).

ARTICOLO 19 Studi di fattibilità - LR n. 28 del 1984 - (Provvedimenti urgenti per favorire l' occupazione)
    2.  Le relative spese fanno carico agli stanziamenti recati dai capitoli 05112, 06214, 07025 e 10137/ 01 del bilancio regionale per l' anno 1993 e dai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
ARTICOLO 20 Interpretazione autentica dell' art. 30 LR n. 33 del 1975 (Compiti della Regione nella programmazione)
    1.  L' espressione indicata nel primo comma dell' articolo 30 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 , "avvalersi anche mediante contratto a tempo determinato, di tecnici ed esperti estranei all' Amministrazione, cui sia riconosciuta specifica competenza per la predisposizione del piano, dei programmi e dei progetti e dei progetti di cui all' articolo 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268 " deve essere intesa nel senso che agli stessi può essere richiesta anche l' attività di analisi, di ricerca e di proposta progettuale, compresi studi di fattibilità e consulenze coordinate e continuative, ancorchè espresse sotto forma di pareri, anche per integrare e migliorare le competenze già presenti nell' Amministrazione regionale, al fine di elevarne il livello scientifico e specialistico.
ARTICOLO 21 Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari
    1.  Il contributo di lire 1.000.000.000, assegnato al Consorzio per la promozione degli studi universitari nella città di Nuoro dall' articolo 18 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 , può essere utilizzato anche integralmente per i corsi di laurea aventi sede nella città di Nuoro.
ARTICOLO 22 Disposizioni diverse
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1993, la spesa di lire 300.000.000 (cap. 07054/01) per la concessione a favore dei comuni di contributi diretti alla formazione di piani intercomunali e sovracomunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita.

    4.  In attesa della definizione del "Progetto Ingurtosu" è autorizzata, nell' anno 1993, la concessione di un finanziamento di lire 500.000.000 (cap. 03070/ 03) al Comune di Arbus al fine di favorire la realizzazione dell' " Università dell' ambiente da parte dell' OIKOS - International Foundations for ecological economics" e delle Università di Cagliari, Sassari e Siena.

    5.  In relazione alla riduzione delle quote dei limiti d' impegno disposti dallo Stato per l' erogazione di concorsi negli interessi sui mutui per la formazione e l' arrotondamento della piccola proprietà contadina, concessi a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 , è autorizzato, con mezzi propri della Regione, il limite d' impegno di lire 85.000.000 (cap. 06210/ 01) le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1993 al 2001.

    7.  Il comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 , è sostituito dal seguente: " «
      2.  L' entità delle sovvenzioni non potrà superare il novanta per cento delle spese programmate dalle singole Università e sarà erogata per l' ottanta per cento all' atto della presentazione dei programmi e per il restante venti per cento a presentazione dei rendiconti.
    » ".


    8.  L' onere derivante dall' applicazione del precedente comma 9 fa carico allo stanziamento del capitolo 11089/ 04 del bilancio per l' anno 1993 e del corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

    11.  In deroga a quanto disposto dall' articolo 24 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 , le spese generali di pertinenza degli enti pubblici concessionari dell' Amministrazione regionale per l' esecuzione di opere pubbliche dalla stessa finanziate possono essere determinate, anzichè in misura forfettaria, sulla base delle spese effettivamente e legittimamente sostenute dagli enti  [abrogazione] qualora risultino diverse da quelle riconosciute  [2]  [sostituzione] qualora le stesse risultino superiori a quelle riconosciute  [3] nei singoli atti di concessione. In ogni caso ad esse deve farsi fronte con la somma a disposizione indicata nell' atto di concessione, restando escluso qualsiasi ulteriore aggravio di spese per l' ente concedente.

ARTICOLO 23 Modifica alla legge regionale n. 13 del 1988 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo)
    1.  Il quarto alinea del comma 2 dell' articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 , «" Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo "» , è sostituito dal seguente: «" - da un docente universitario o di scuola media superiore o da un lettore universitario di lingua madre per ciascuna lingua straniera oggetto di esame "» .
ARTICOLO 24 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1989, nº 37 , (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell' industria sughericola)
    2.  I procedimenti amministrativi relativi alla irrogazione di sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel Capo II della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37 , sono sospesi fino all' entrata in vigore del decreto dell' Assessore della difesa dell' ambiente previsto dal precedente comma e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    3.  Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche alle violazioni delle disposizioni del Capo II della legge regionale 9 luglio 1989, n. 37 , commesse prima dell' entrata in vigore della presente legge purchè i relativi provvedimenti sanzionatori non siano ancora definitivi.
ARTICOLO 25 Disposizioni sugli Assessori regionali
    2.  Gli Assessori regionali sono, altresì , tenuti a presentare la documentazione di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 441 nei termini previsti nei medesimi articoli.

ARTICOLO 26Copertura finanziaria
    3.  Agli oneri derivanti dall' articolo 10, comma 3 , per gli anni successivi al 1995 e comma 6, per gli anni dal 1996 al 2001, si fa fronte con quota del maggior gettito dell' imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
ARTICOLO 27 Urgenza
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 1 ottobre 1993Cabras

Note di vigenza

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