I termini previsti dalla
legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62
, per l' esercizio del controllo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.