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LEGGE REGIONALE n° 54 del 23 dicembre 1993
Finanziamenti a favore di diversi settori e disposizioni varie

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 49 del 24 dicembre 1993

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Fondo edilizia abitativa
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1993, l' ulteriore spesa di lire 13.400.000.000, per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 , e successive modificazioni e integrazioni (cap. 08112).
ARTICOLO 2 Smaltimento rifiuti
    1.  Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 18 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 , è autorizzata, nell' anno finanziario 1993, l' ulteriore spesa di lire 5.000.000.000, per la realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti (cap. 05012/03).
ARTICOLO 3 Integrazione interventi - Legge n. 268 del 1974
    2.  Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio regionale, rispettivamente, in conto dei capitoli 03034/01 e 06214/03, per essere trasferiti alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 ed essere attribuiti, rispettivamente, ai titoli di spesa 10.3.01/F, lettera b), e 11.1.03/ I dei medesimi programmi d' intervento.
ARTICOLO 4 Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1993, la spesa di lire 3.000.000.000, al fine di incrementare il fondo per l' attuazione del piano d' intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 , e successive modificazioni e integrazioni (cap. 06285).

    2.  Tale somma è destinata ad integrare le disponibilità del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del medesimo piano.

ARTICOLO 5 Programmi comunitari
    1.  In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C (93) 2556/6 del 22 settembre 1993, concernente, tra l' altro, la modifica del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) al programma operativo plurifondo riguardante la Regione Sardegna, sono approvate le conseguenti variazioni al bilancio della Regione per l' anno finanziario 1993 indicate nella tabella A, allegata alla presente legge.

    2.  Gli impegni assunti in conto dei capitoli relativi alle quote comunitarie sono attribuiti ai capitoli relativi alle quote regionali, secondo la seguente corrispondenza:

    Quota CEE Cap. 05014/ 14

    Quota FR 05014/ 13

    Quota CEE Cap. 08042/ 05

    Quota FR 08042/ 04

    Quota CEE Cap. 08043/ 08

    Quota FR 08043/ 07

    Quota CEE Cap. 08215/ 08

    Quota FR 08215/ 07

    4.  In deroga a quanto disposto dall' articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 11 , e successive modificazioni e integrazioni, le disponibilità sussistenti nei capitoli di spesa del bilancio regionale per l' anno 1993 relative all' attuazione dei programmi comunitari PIM, PNIC, POP - FEOGA ed INTERREG, sia in conto competenza che in conto residui, sono rispettivamente conservate e mantenute nel conto dei residui per essere impegnate nell' anno finanziario successivo.

    5.  Per effetto dell' aumento del valore dell' ECU, le dotazioni finanziarie del programma Integrato Mediterraneo (PIM), autorizzato dall' articolo 55 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 - e successive modificazioni ed integrazioni - quanto ai fondi FESR e Linea 551 -, e del Programma d' Interesse Comunitario (PNIC), autorizzato dall' articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate, nell' anno 1993, complessivamente, di lire 120.861.000.000 e attribuite alle misure indicate nell' allegata tabella B.

    6.  Alle quote di propria competenza la Regione fa fronte con gli stanziamenti già disposti da precedenti norme di legge, come indicato nella stessa tabella B.

    7.  Le quote di competenza della Comunità europea fanno carico:

    - quanto a Lire 41.595.000.000 ai capitoli 07028/02 e 07028/03;

    - quanto a lire 18.835.000.000 agli stanziamenti, anticipati della regione con proprie risorse, già disposti da precedenti norme di legge, come indicato nella stessa tabella B.
ARTICOLO 6 Contributi alle imprese artigiane
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l' anno 1993, la somma di lire 60.160.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale alle imprese artigiane (cap. 07028).
ARTICOLO 7 Integrazione spesa sanitaria
    1.  E' autorizzato, nell' anno 1993, l' ulteriore stanziamento complessivo di lire 115.000.000.000, quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il fondo sanitario nazionale (cap. 12133/ 02).
ARTICOLO 8 Pesca ARTICOLO 9 Disposizioni varie
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1993, la concessione di un contributo di lire 700.000.000 a favore della società a prevalente capitale pubblico, costituita ai sensi del paragrafo 2 2 del programma d' intervento per gli anni 1986- 1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 , approvato dal dal CIPE il 21 gennaio 1988, per l' attività dell' "Osservatorio industriale" (capº 09008).

    2.[abrogazione]  Le provvidenze di cui alla legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14 , sono estese ad enti della stessa categoria operanti in Sardegna aventi identica natura giuridica e per le stesse finalità richieste ai soggetti beneficiari della stessa legge; a tal fine lo stanziamento recato dal capitolo 10021 è attribuito a detti enti nella misura del 30 per cento, con le modalità previste nella citata legge regionale. [1]

    2.[abrogazione]  Le provvidenze di cui alla legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14 , sono estese ad enti della stessa categoria operanti in Sardegna e con iscritti e sedi in almeno tre province aventi identica natura giuridica e per le stesse finalità richieste ai soggetti beneficiari della predetta legge; a tal fine lo stanziamento recato dal capitolo 10021 del bilancio della Regione è ripartito sulla base del numero dei ciechi iscritti registrati al 31 dicembre 1994. [2]

    4.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per il 1993 ai Comuni sede di musei civici, aperti al pubblico, un contributo straordinario, di lire 500.000.000 per gli oneri di gestione sostenuti dagli stessi Comuni; tale stanziamento è ripartito in ragione del numero dei visitatori paganti registrati negli ultimi cinque anni (cap. 11105/ 02).

    6.  Negli articoli 5e 6 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20 , le parole «"del presidente della Giunta regionale"» sono sostituite con quelle «"dell' Assessore competente per materia"» .

    8.  Con l' espressione indicata nel 2° comma dell' articolo 30 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 , "pubblicazione di monografie e di altro materiale riguardante l' attività di programmazione" si intende anche la redazione e la pubblicazione di notiziari o riviste, comprese le spese relative alla stampa ed alla distribuzione, nonchè alla eventuale convenzione con giornalisti addetti alla redazione.
ARTICOLO 10 Riduzioni di autorizzazioni di spesa
    2.  L' autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 disposta nell' anno 1993 per la realizzazione degli interventi da effettuare sulla diga del Monte Crispu sul fiume Temo della legge regionale 18 gennaio 1993, n. 4 , è rideterminata per lo stesso anno, in lire 2.000.000.000 (cap. 08264).

    3.  Il limite d' impegno di lire 16.165.000.000 autorizzato dall' articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 , e successive modificazioni, per l' incremento del fondo per l' edilizia economica e popolare è rideterminato, per l' anno 1993, in lire 10.165.000.000 (cap. 08109).

    4.  L' autorizzazione di spesa di lire 7.000.000.000 disposta, per l' anno 1993, dall' articolo 6, comma 1 , concessione regionale 1° ottobre 1993, n. 50, per la concessione di finanziamenti straordinari con cui attuare la permuta col demanio dello Stato di alloggi da destinare a famiglie senza tetto, è rideterminata, per lo stesso anno, in lire 6.000.000.000 (cap. 04179/ 08).

    7.  Le annualità dei limiti d' impegno di lire 12.500.000.000 autorizzati dalle lettere a) e b) del comma 4 dell' articolo 18 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 , sono rideterminate, rispettivamente, per gli anni dal 1994 al 2011 e per gli anni dal 1994 al 1997 (cap. 07026/ 01); le ulteriori autorizzazioni di spesa disposte dalla stessa legge per l' anno 1993 ed ammontanti a complessive lire 41.855.000.000 sono soppresse (cap. 07026/01/ P, 07026/02, 07026/03, 07026/04, 07064/01 e 07064/02).

ARTICOLO 11 Progetti speciali per l' occupazione
    1.  Il comma 5 dell' articolo 17 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , è sostituito dal seguente: " «
      5.  Gli interventi si articolano secondo i criteri stabiliti dal Piano generale di sviluppo, approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991, e sono attuati dall' Amministrazione regionale mediante: - convenzioni stipulate con soggetti privati; - delega ai soggetti attuatori pubblici i quali, con possibile esclusione dell' Università , dovranno avvalersi, per l' esecuzione, di soggetti privati attraverso la stipula di apposita convenzione. I trasferimenti dei fondi a favore degli enti pubblici avverranno in ragione dell' importo corrispondente a ciascuna annualità del progetto. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai progetti speciali finalizzati a favorire l' occupazione di cui agli articoli 92e 93 della legge regionale 5 giugno 1988, n. 11 . Sulle somme trasferite i soggetti attuatori dovranno rendere, per semestri, il conto amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 .
    » ".


    2.  Il comma 4 dell' articolo 19 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , è sostituito dal seguente: " «
      4.  La procedura di cui sopra si applica con criterio di priorità ai progetti già istruiti e valutati positivamente dagli Assessorati competenti e approvati dal Comitato interassessoriale di cui ai commi 13e 14 dell' articolo 92 dell' articolo 92 della legge regionale n. 11 del 1988 e deliberati dalla Giunta regionale alla data del 14 maggio 1993 per la trasmissione alle Commissione consiliari competenti al fine dell' espressione del parere di competenza. Detti progetti qualora istruiti in conformità alla precedente istruttoria sono immediatamente trasmessi alla Giunta regionale per la definitiva approvazione
    » ".
ARTICOLO 12Copertura finanziaria
    1.  Gli oneri derivanti dall' applicazione dalla presente legge sono determinati, per l' anno 1993, in lire 229.817.000.000; agli stessi oneri si fa fronte:

    - quanto a lire 79.126.000.000 mediante utilizzo delle disponibilità dei fondi per nuovi oneri legislativi di cui ai capitoli 03016 e 03017, con riduzione delle riserve di cui alle voci delle tabelle A e B, allegate alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 , elencate nel comma 2 ;

    - quanto a lire 127.463.000.000 con le autorizzazioni di spesa soppresse o ridotte nei precedenti articoli 5 e 10 ;

    - quanto a lire 23.228.000.000 mediante le riduzioni di stanziamenti recati da capitoli vari, indicati al comma 2 .

ARTICOLO 13 Urgenza
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 23 dicembre 1993Cabras
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