ARTICOLO UNICO1.
L'
articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1992, n. 23
, è sostituito dal seguente: <<
«Art. 2 Progetto Montevecchio 1.
Per la realizzazione del "Progetto Montevecchio" è autorizzato ai fini della costituzione di un apposito fondo, lo stanziamento complessivo di lire 15.000.000.000 (cap. 09009) ripartito nel seguente modo: - a)anno finanziario 1993 lire 7.500.000.000
- b)anno finanziario 1994 lire 7.500.000.000
2.
Il fondo predetto, finalizzato a realizzare nelle aree minerarie dismesse di Montevecchio ed Ingurtosu, il processo di sviluppo economico basato su interventi in campo turistico, dell' agro - industria e della piccola e media impresa, è affidato in gestione speciale alla SFIRS SpA con la quale sarà stipulata apposita convenzione. L' attuazione del progetto sarà dalla SFIRS demandata ad una propria Società consociata di promozione economica.
3.
A valere sullo stanziamento previsto nel Capº 09001 del bilancio regionale per l' anno 1993, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 quale quota della Regione nella spesa sostenuta per lo studio di fattibilità del " Progetto Ingurtosu", previsto nel relativo protocollo d' intesa Regione - Eni.
»
>>.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 24 dicembre 1993 Cabras