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LEGGE REGIONALE n° 57 del 18 dicembre 1987
Concessione di un contributo annuo a sostegno della attività della Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifasciti (ANPPIA) e dell' Unione autonoma partigiani sardi (UAPS).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 49 del 22 dicembre 1987

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  Al fine di contribuire a promuovere la crescita democratica dei cittadini e a educare le nuove generazioni ai principi della Costituzione Repubblicana, la Regione autonoma della Sardegna sostiene l' attività dell' Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e dell' Unione autonoma partigiani sardi (UAPS) volta alla diffusione delle conoscenze dell' altissimo patrimonio di valori umani, ideali, culturali e civili dell' antifascismo e della resistenza.
ARTICOLO 2
    1.  A tal fine la Regione autonoma della Sardegna eroga rispettivamente all' Associazione nazionale perseguitati politici italiani (ANPPIA) e all' Unione autonoma partigiani sardi (UPS), entrambe con sede in Cagliari, un contributo annuo di lire 25.000.000.
ARTICOLO 3
    1.  I Consigli direttivi delle Associazioni di cui ai precedenti articoli sono tenuti a presentare, entro il mese di gennaio di ogni anno, all' Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, il bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte nell' anno trascorso e un programma di attività con relativo preventivo di spesa per l' anno successivo.

    2.  Il contributo di cui all' articolo 2 è erogato con decreto dell' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport entro il mese di marzo di ogni anno, sentita la competente Commissione consiliare.

    3.  Tale contributo, in sede di prima applicazione, sarà erogato - dietro presentazione del programma di attività e del relativo preventivo di spesa - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
ARTICOLO 4
    1.  Per l' attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell' Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l' anno 1987 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di Lire 50.000.000:

    Capitolo 11083/02 - cat. progr. 1.1.1.6.2.1.08.07 (05.01) - Contributo annuale all' Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti( ANPPIA) e all' Unione autonoma partigiani sardi( UAPS).

    2.  A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 50.000.000 dal Capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, del bilancio della Regione per l' anno 1987 ed è in corrispondenza ridotta di pari importo la riserva prevista al punto 1 della Tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria).

    3.  Le spese per l' attuazione della presente legge faranno carico per l' anno 1987 al sopra citato capitolo 11083/02 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 18 dicembre 1987 Melis

Note di vigenza

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