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LEGGE REGIONALE  n° 5 del 2 gennaio 1997
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 , recante: " Provvidenze a favore dell' artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n. 26, 11 aprile 1985, n. 5, 4 giugno 1988, n. 11, 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40 ".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 1 del 3 gennaio 1997

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Rata di ammortamento ARTICOLO 2 Massimali di spesa agevolabili ARTICOLO 3 Finanziamenti tramite Artigiancassa
    1.  Il comma 3 dell' articolo 10 della legge regionale n. 51 del 1993 , è sostituito dai seguenti: " «
      3.  L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad effettuare, ai sensi dell' articolo 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685 , propri conferimenti al fondo per l' abbattimento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito delle imprese artigiane da utilizzarsi, nel territorio regionale, sulla parte dei finanziamenti eccedenti l' importo massimo che può essere ammesso, e sulla parte di importo tra i 10 e 20 milioni, per l' acquisto di macchine, attrezzature e scorte, ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 949 , capitolo VI e successive modifiche, dalla Cassa medesima. I predetti conferimenti sono inoltre utilizzabili per un ulteriore abbattimento degli interessi dal 45 per cento al 36 per cento del tasso di riferimento sull' importo dei finanziamenti ammissibili ai sensi della citata Legge 949/ 52 , incluse le operazioni interamente a valere sui fondi statali, scorte comprese, secondo la normativa della stessa legge.

      3 bis.  I conferimenti dei fondi di cui al comma 3 del presente articolo possono inoltre essere utilizzati per ridurre il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane in relazione agli interventi della cassa finalizzati:
      • a)alla trasformazione dei debiti a breve termine in debiti a medio termine, contratti dalle imprese artigiane per finalità aziendali derivanti dai casi previsti dall' articolo 12 bis, commi 1, 2, 3 e 4, così come istituito dall' articolo 7 della presente legge;
      • b)al sostegno di specifiche tipologie di investimento relative agli assetti organizzativi, dimensionali e innovativi di processo e di prodotto delle imprese artigiane in attuazione dei singoli progetti speciali di comparto.


      3 ter.  L' importo massimo del finanziamento agevolabile per la formazione di scorte di materie prime e/ o prodotti finiti è elevato di lire 40 milioni a carico dei conferimenti regionali
    » ".
ARTICOLO 4 Durata delle agevolazioni in conto canoni e in conto interessi
    1.  Dopo il comma 4 dell' articolo 10 della legge regionale n. 51 del 1993 , è aggiunto il seguente: " «
      4 bis.  La durata del contributo in conto interessi od in conto canoni degli investimenti ammessi alle relative agevolazioni a carico della Cassa per il credito artigiano è protratta con oneri a carico dei conferimenti regionali per i seguenti periodi massimi:
      • a)3 anni per impianto;
      • b)1 anno per macchine ed attrezzature;
      • c)2 anni per scorte di materie prime e/ o prodotti finiti
    » ".
ARTICOLO 5 Contributo in conto gestione cooperative e consorzi di garanzia fidi
    1.  Il comma 3 dell' articolo 12 della legge regionale n. 51 del 1993 , è sostituito dal seguente: " «
      3.  Alle cooperative di garanzia e ai consorzi in conto gestione, commisurato ai finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell' anno dagli enti creditizi convenzionati, nella misura seguente:
      • a)fino a 5 miliardi l' 1 per cento;
      • b)da 5 a 10 miliardi l' 1,5 per cento;
      • c)oltre i 10 miliardi il 2 per cento. Il contributo non può comunque superare lire 300 milioni
    » ".
ARTICOLO 6 Integrazioni dei fondi di garanzia delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi
    1.  Dopo il comma 3 dell' articolo 12 della legge regionale n. 51 del 1993 , sono aggiunti i seguenti: " «
      3 bis.  I fondi di garanzia costituiti, con versamenti dei soci, dalle cooperative artigiane di garanzia presso gli enti creditizi convenzionati, purchè di ammontare non inferiore a lire 50 milioni, sono integrati, a domanda, da contributi concessi dall' Amministrazione regionale. L' ammontare dei contributi è ripartito tra gli aventi diritto per il 50 per cento sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato e per il 50 per cento sulla base dell' ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell' anno dagli enti creditizi convenzionati.

      3 ter.  I fondi di garanzia, costituiti con versamenti dei soci, dai consorzi fidi presso gli enti creditizi convenzionati, purchè di ammontare non inferiore a lire 100 milioni, sono integrati, a domanda, con contributi concessi dall' Amministrazione regionale. L' ammontare dei contributi è ripartito tra gli aventi diritto per il 50 per cento sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato e per il 50 per cento sulla base dell' ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell' anno dagli enti creditizi convenzionati
    » ".
ARTICOLO 7 Consolidamento finanziario
    1.  Dopo l' articolo 12 della legge regionale n. 51 del 1993 , è aggiunto il seguente: «

    "12 bis (Consolidamento finanziario imprese artigiane)

    1. Al fine di tutelare i livelli produttivi ed occupativi nel comparto dell' artigianato sardo e di facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico delle imprese artigiane, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere operazioni di consolidamento finanziario delle imprese artigiane che, pur possedendo intrinseci requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà nel proseguire l' attività per eventi eccezionali e di carattere congiunturale.

    2. Gli eventi eccezionali sono da individuare in fenomeni di squilibrio finanziario che si manifestano nell' impresa per avvenimenti esterni alla stessa e che, con carattere di temporaneità , Quelli di carattere congiunturale sono da individuare in eventi di natura non temporanea, nel senso che si verificano e protraggano i loro effetti nel mediolungo - periodo.

    3. Il consolidamento finanziario è concesso per situazioni debitorie verso il sistema bancario in essere dalla data di presentazione della domanda di concessione dei benefici di legge.

    4. Il consolidamento è ammesso per esposizioni a breve secondo le modalità operative dell' Artigiancassa e comunque per un importo non superiore ai massimali di spesa agevolabili previsti dall' articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 51 del 1993 e non inferiori ai 10 milioni di lire. L' Amministrazione regionale corrisponde un contributo agli interessi pari al 64 per cento del tasso di stipula previsto.

    5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a fornire la propria fidejussione sussidiaria per le imprese artigiane di cui al comma 1, qualora sia valutata positivamente la conduzione economica dell' azienda, vi sia insufficienza di garanzie reali, patrimoniali o personali o comunque fino ad un massimo del 75 per cento dell' importo consolidato.

    6. Per le finalità di cui al precedente comma l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire appositi fondi presso uno o più enti creditizi convenzionati.

    7. Le modalità di gestione del fondo per la gestione dei contributi di cui al presente articolo e dei fondi di cui al precedente comma, nonchè quelle operative concernenti la presentazione e l' accoglimento delle domande, dovranno essere regolate con apposita convenzione stipulata tra l' Assessorato regionale della programmazione, l' Assessorato del turismo, artigianato e commercio ed il singolo ente creditizio.

    8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati da apposite direttive regionali " » .
ARTICOLO 8 Differimento delle rate insolute
    1.  Dopo l' articolo 12/ bis della legge regionale n. 51 del 1993 , introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente: " «Art. 12/ ter (Differimento delle rate insolute ex lege n. 40 del 1976).
      1.  Al fine di far fronte alle difficoltà causate dalla crisi economica, le imprese artigiane, singole e associate, beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi a valere sulla legge regionale n. 40 del 1976 , possono chiedere, entro il termine perentorio di 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il differimento, fino a due anni successivi alla scadenza dei predetti finanziamenti, del pagamento delle rate insolute, relative alle ultime tre semestralità .

      2.  Sull' importo complessivo del debito (capitale più interessi, anche di mora) ammesso alla riprogrammazione, grava l' interesse agevolato di cui alla legge regionale n. 51 del 1993 vigente al momento della concessione della riprogrammazione.

      3.  Il differimento dei debiti scaduti indicati nel comma 1 è concesso subordinatamente all' esito favorevole di apposita istruttoria che accerti il possesso dei requisiti intrinseci di validità produttiva delle imprese richiedenti, da esperirsi da parte degli istituti di credito delegati alla gestione del fondo
    » ".
ARTICOLO 9 Norma finanziaria
    2.  All' onere derivante dall' attuazione dell' articolo 5 , valutato in annue lire 50.000.000, si fa fronte per gli anni 1997/ 1998 con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07064/ 02 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996- 1998.

    3.  All' onere derivante dall' attuazione dell' articolo 6 , valutato in lire 1.000.000.000 annue si fa fronte per gli anni 1997/ 1998 con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07029 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996- 1998.

    4.  All' onere derivante dall' attuazione dell' articolo 12 bis, commi 5e 6, della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 , istituito dall' articolo 7 della presente legge, valutato in lire 700.000.000 per l' anno 1997 ed in lire 800.000.000 per gli anni successivi si fa fronte con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07034 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996- 1998.

    6.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1998, si fa fronte con i bilanci della Regione per gli stessi anni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 2 gennaio 1997 Palomba

Note di vigenza

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