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LEGGE REGIONALE n° 5 del 19 gennaio 1998
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 (Disciplina del settore commerciale).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 3 del 22 gennaio 1998

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:


TITOLO I
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35
    ARTICOLO 1
      2.  Al primo capoverso del comma 6 dell'articolo 3 dopo le parole «"di cui al"» la parola «"primo"» viene sostituita con la parola «"precedente"» e la frase «"devono......"» sino a «"... 426"» è soppressa.
    ARTICOLO 2
      2.  Al comma 2 dell'articolo 4 le parole «"della presente legge"» vengono sostituite dalle parole «"del Piano regionale"» .
    ARTICOLO 3
      2.  Al comma 4 dell'articolo 7 dopo le parole «"Giunta regionale"» sono soppresse le parole «"entro 60 giorni dalla sua prima costituzione" » .

      3.  Al comma 6 dell'articolo 7 dopo le parole «"maggioranza dei componenti"» è aggiunta la seguente frase «"in prima convocazione, mentre per la seconda convocazione è sufficiente un terzo dei suoi componenti"» .

      4.  Al comma 8 dell'articolo 7 dopo la parola «"provvede"» è aggiunta la parola «"comunque"» e dopo le parole «"nomina dei componenti"» è soppressa la parola «"non"» .
    ARTICOLO 4
      1.  Al comma 1 dell'articolo 8 vengono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: " «
    • d bis)esprime proposte in merito all'articolo 62 punto 3;
    • d-ter)esprime pareri relativamente al Piano regionale di cui all'articolo 5, comma 1;
    • d-quater)esprime pareri relativamente alle autorizzazioni sulla creazione dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 33, comma 4;
    • d-quinquies)esprime pareri su ogni altra problematica inerente il comparto se richiesto dal Presidente o da almeno cinque componenti
    • » ".
    ARTICOLO 5
      1.  Al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole «"comunali e intercomunali"» sono aggiunte le seguenti «"ovvero dei criteri provvisori"» .
    ARTICOLO 6
      1.  Al comma 2 dell'articolo 19 dopo le parole «"o di ampliamento"» sono aggiunte le seguenti parole «"di qualunque entità" » .

      2.  Al comma 3 dell'articolo 19 è aggiunta, in fine, la seguente frase: «"I nulla osta concessi si considerano decaduti se entro un anno dal loro rilascio non vengono attivati, salvo proroghe motivate concesse dall'Assessore regionale competente qualora il mancato esercizio dell'attività non sia imputabile al soggetto interessato"» .
    ARTICOLO 7
      1.  Al comma 6 dell'articolo 20 è aggiunta, in fine, la seguente frase: «"Il libro dei soci deve essere depositato presso il Comune competente entro il 31 gennaio di ciascun anno"» .
    ARTICOLO 8
      2.  Il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente: " «
        2.  L'autorizzazione non può derogare alle norme in materia di P.S., igiene e sanità , sicurezza e alla normativa antincendio
      » ".


      5.  Al comma 6 dell'articolo 26 dopo la parola «"servizi"» è aggiunta la frase «"ed orari praticati"» e dopo «"vendita"» sono aggiunte le parole «"e/o di somministrazione"» .
    ARTICOLO 9 ARTICOLO 10
      1.  L' articolo 35 è sostituito dal seguente: «

      "Art. 35 - Gestione di mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari

      1. Lo svolgimento dell'attività di gestione di mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari è disciplinata da un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale.

      2. I rapporti tra ente di gestione, operatori alle vendite ed operatori ai servizi connessi sono regolati da concessione amministrativa. Nel caso in cui il mercato agro-alimentare sia realizzato con prevalente capitale pubblico, l'assegnazione degli spazi di vendita e dei magazzini spetterà all'ente di gestione sulla base dei criteri previsti dal regolamento del mercato.

      3. Con il provvedimento istitutivo sono determinate le zone finitime al mercato e funzionalmente collegate alle esigenze di questo, nelle quali non possono insediarsi i commercianti all'ingrosso degli stessi prodotti trattati nel mercato. » ".
    ARTICOLO 11
      1.  Al comma 1, lettera b), dell'articolo 36 viene aggiunta all'inizio la seguente frase: «"Nel caso in cui il mercato agro-alimentare sia realizzato con prevalente capitale pubblico"» .
    ARTICOLO 12
      1.  Al comma 2 dell'articolo 39 le parole «"a livello regionale"» ed «"a livello provinciale e/o intermedio"» sono soppresse.

      2.  Al comma 3 dell'articolo 39 le parole «"a livello regionale ed a 50 milioni di lire a livello provinciale e/o intermedio"» sono soppresse.

      3.  Dopo il comma 3 dell'articolo 39 sono aggiunti i seguenti: " «
        3 bis.  Ai consorzi costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese commerciali e del comparto del turismo sono concessi, al fine di rivitalizzare i centri urbani, contributi a fondo perduto pari al 70% delle spese sostenute per la realizzazione di infrastrutture urbanistiche quali parcheggi, illuminazione, gallerie, zone attrezzate e verde.

        3-ter.  Agli stessi consorzi sono estesi i benefici di cui al precedente comma 2 anche per i servizi di vigilanza e assistenza baby-parking, ricovero e sosta di animali domestici, azioni promozionali, pubblicitarie, comunque atte alla predisposizione di una migliore accoglienza per l'utenza.

        3 quater.  Per le infrastrutture di utilità comune l'erogazione avverrà per il 50% all'approvazione del progetto da parte del Comune e per il residuo 50% ad opere ultimate.
      » ".
    ARTICOLO 13
      1.  Il comma 7 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente: " «
        7.  Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono con cadenza superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 41 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità delle aree destinate a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il criterio del più alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fiera registrate nell'ultimo triennio.
      » ".
    ARTICOLO 14
      1.  Il comma 6 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente: " «
        6.  Le aree in cui si svolgono fiere-mercato o sagre sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del più alto numero di presenze registrate nell'ultimo triennio, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 42, commi 3 e 4
      » ".


      2.  Il comma 7 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente: " «
        7.  Il trasferimento della gestione o della titolarità di una azienda per l'esercizio della vendita ambulante per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione e delle relative concessioni di posteggio, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.
      » ".
    ARTICOLO 15 ARTICOLO 16
      1.  Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 49 , dopo la frase «"piccole e medie imprese esercenti il commercio"» è inserita la frase «"e servizi ausiliari del commercio e del turismo"» .
    ARTICOLO 17 ARTICOLO 18
      1.  Il comma 1 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente: " «
        1.  Le vendite straordinarie e di liquidazione sono regolate, sul territorio della Sardegna, dalla Legge 19 marzo 1980, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni, integrata dalle presenti norme.
      » ".
    ARTICOLO 19
      1.  Il comma 1 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente: " «
        1.  Le vendite proposte in conseguenza della circostanza individuata dall'articolo 2, punto 4, della Legge 19 marzo 1980, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni, non possono essere effettuate nei 60 giorni antecedenti il periodo dei saldi ed i lavori di trasformazione o rinnovo dei locali devono comportare la chiusura dell'esercizio per almeno 20 giorni lavorativi.
      » ".
    ARTICOLO 20
      2.  Il comma 2 dell'articolo 65 è sostituito dal seguente: " «
        2.  Le vendite di cui al comma 1 del presente articolo devono avere una durata massima di tre settimane e, relativamente ai prodotti compresi nella tabella IX e XIV - articoli sportivi ed accessori per l'abbigliamento - non potranno svolgersi nei 60 giorni antecedenti i periodi stabiliti per l'effettuazione delle vendite di fine stagione compresi fra il 1 febbraio - 15 marzo e tra il 1 agosto - 15 settembre.
      » ".

TITOLO II
Abrogazioni alla L.R. n. 35 del 1991 e norme finali
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 19 gennaio 1998 Palomba

Note di vigenza

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