ARTICOLO 1 Modifica dell' articolo 49 della legge regionale n. 23 del 19981.
Il
comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale, n. 23 del 1998
è sostituito dal seguente:
«
"1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 28 febbraio dell'anno successivo, a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, con le seguenti eccezioni:
a) Cinghiale (Sus scrofa) dal l° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;
b) Tortora selvatica (Streptopelia turtur) dal primo giorno di settembre per massimo di due giornate."
»
.
ARTICOLO 2 Entrata in vigore 1.
La presente legge entra in vigore giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addi 7 febbraio 2002 Pili