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LEGGE REGIONALE n° 5 del 7 febbraio 2002
Modifica dell' articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998 n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" concernente il periodo di caccia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 4 del 8 febbraio 2002

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Modifica dell' articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998
    1.  Il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale, n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente: « "1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 28 febbraio dell'anno successivo, a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, con le seguenti eccezioni:

    a) Cinghiale (Sus scrofa) dal l° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

    b) Tortora selvatica (Streptopelia turtur) dal primo giorno di settembre per massimo di due giornate." » .
ARTICOLO 2 Entrata in vigore
    1.  La presente legge entra in vigore giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addi 7 febbraio 2002 Pili

Note di vigenza

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