ARTICOLO 1 Piano regionale per le grandi strutture di vendita e definizioni 1.
L'Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede - nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge - all'elaborazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita. Il Piano deve essere approvato, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale nei successivi sessanta giorni e pubblicato nel BURAS.
2.
Nell'elaborazione del Piano, l'Amministrazione regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali, o delle province e delle associazioni dei comuni, dei rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative e dei rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori.
3.
Al fine di costituire un sistema integrato tra il settore produttivo dell'agro-alimentare e la moderna grande distribuzione, la Giunta regionale prevede forme di concertazione finalizzate alla individuazione di appositi spazi per la promozione e sponsorizzazione dei prodotti agro- alimentari sardi.
4.
L'individuazione di zone idonee per l'insediamento di grandi strutture deve tener conto dell'aspetto demografico, dell'equilibrato sviluppo urbanistico-commerciale, della valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, dell'impatto territoriale ambientale, della vocazione del territorio, dell'impatto sugli insediamenti commerciali già esistenti e operanti sul territorio interessato.
5.
Il Piano entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel BURAS.
7.
Il centro commerciale è considerato grande struttura di vendita quando è promosso o progettato o realizzato o gestito con una politica commerciale unitaria, con più esercizi commerciali, inseriti in una o più strutture funzionalmente collegate, anche se separate da strade o spazi pubblici, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dall'eventuale presenza di altre tipologie di attività.
8.
E' definito centro commerciale naturale, e non considerato grande struttura di vendita, l'insieme prevalentemente già esistente di piccole attività commerciali, artigianali e di servizi, comunque distinte e al solo fine di valorizzare le zone urbane, che svolgono attività integrate individuate giuridicamente nelle forme del consorzio o dell'associazione.
ARTICOLO 2 Entrata in vigore 1.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 25 febbraio 2005 Soru