ARTICOLO 1 ARTICOLO 2
L' onere regionale relativo agli interventi sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche non agrarie, il cui costo è previsto in lire 7.000.000.000 graverà sul capitolo 08155 del bilancio per l' anno finanziario 1986 il cui stanziamento è incrementato di una somma di pari importo.
Per gli interventi relativi alle infrastrutture ed alle opere pubbliche agrarie ivi comprese le strade vicinali ed interpoderali nonchè le provvidenze di cui alle
lettere b),c) e d),
dell' articolo 1 della legge regionale n. 29 del 1984
lettere b), c) e d), dell' articolo 1 della legge regionale n. 29 del 1984
e dell'
articolo 3 della legge regionale n. 34 del 1985
, il cui costo è previsto in lire 25.000.000.000, l' onere sarà sostenuto facendo ricorso al fondo di solidarietà regionale in agricoltura:
- per lire 10.000.000.000 attraverso le disponibilità esistenti nel fondo medesimo;
- per lire 15.000.000.000
mediante incremento dello stanziamento del capitolo 06120 del bilancio per l' anno finanziario 1986.
ARTICOLO 3
Alla copertura finanziaria della presente legge, i cui oneri ricadono sui citati capitoli 06120 e 08155, si provvede mediante riduzione di una quota di lire 2.000.000.000 delle competenze del capitolo 03016 e di una quota di lire 20.000.000.000 delle competenze del capitolo 03017.
Conseguentemente sono diminuite come segue, le riserve delle sottoelencate voci delle tabelle A) e B) del fondo speciale, rispettivamente di parte corrente e del conto capitale, allegate alla
legge regionale 27 giugno 1986, n. 44
, - Legge finanziaria -:
TABELLA A)
2) Disegno di legge concernente << Riforma dell' assistenza >>
lire 1.000.000.000
5) Disegno di legge concernente << Sviluppo degli interventi sociali >>
lire 1.000.000.000
TABELLA B)
1) Disegno di legge concernente << Realizzazione dei progetti integrati mediterranei >>
lire 2.000.000.000
2) Disegno di legge concernente << Organizzazione del servizio di protezione civile ed antincendi >>
lire 5.000.000.000
3) Disegno di legge concernente << Incentivi alla ricerca scientifica >>
lire 1.000.000.000
4) Disegno di legge concernente << Istituzione e gestione dei parchi >>
lire 4.000.000.000
5) Disegno di legge concernente << Disciplina di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cava >>
lire 4.000.000.000
6) Disegno di legge concernente << Finanziamenti alle province per interventi a difesa dell' ambiente e per servizi sociali >>
lire 4.000.000.000
ARTICOLO 4
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 17 novembre 1986 Melis