ARTICOLO 1
L' Amministrazione regionale ai sensi dell'
articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
, ad integrazione degli interventi statali, è autorizzata ad adeguare i contributi istituiti con le
leggi regionali 7 febbraio 1950, n. 5
;
23 ottobre 1952, n. 29
;
19 aprile 1956, n. 11
;
4 febbraio 1965, n. 2
;
11 agosto 1970, n. 20
e
7 febbraio 1950, n. 4
, a favore delle seguenti Facoltà delle Università sarde e della Deputazione di storia patria per la Sardegna, secondo le misure sottoelencate:
- Università di Cagliari - Facoltà di economica e commercio
(LLRR 7 febbraio 1950, n. 5
, e
23 ottobre 1952, n. 29
) (cap. 11067)
lire 150.000.000
- Deputazione di storia patria per la Sardegna(
LR 19 aprile 1956, n. 11
) (cap. 11069)
lire 20.000.000
- Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (
LR 4 febbraio 1965, n. 2
) (cap. 11070)
lire 120.000.000
- Università di Cagliari - Facoltà di lettere e filosofia (
LR 11 agosto 1970, n. 20
) (cap. 11072)
lire 70.000.000
- Università di Sassari - Facoltà di scienze agrarie(
LR 7 febbraio 1950, n. 4
) (cap. 11075)
lire 20.000.000
ARTICOLO 2
Nel bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni: Nel bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione 03 - STATO DI PREVISIONE DELL' ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
lire 380.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dal punto 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
In aumento
11 DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Capitolo 11067 - (1.1.1.5.8.2.06.04) (05.04.) -
Contributo annuo all' Università di Cagliari nelle spese della Facoltà di economia e commercio (
LLRR 7 febbraio 1950, n. 5
,
23 ottobre 1952, nº 29
e
articolo 1
della presente legge)
lire 150.000.000
Capitolo 11069 -
(1.1.1.6.2.2.06.06) (05.04) -
Contributo annuale alla Deputazione di storia patria per la Sardegna per lo studio delle vicende storiche e la raccolta e pubblicazione di documenti originali interessanti la Sardegna (
LR 19 aprile 1956, n. 11
e
articolo 1
della presente legge)
lire 20.000.000
Capitolo 11070 -
(1.1.1.5.8.2.06.04) (05.04) - Contributo annuo all' Università di Cagliari per il potenziamento delle attività e miglioramento delle attrezzature della Facoltà di scienze politiche (
LR 4 febbraio 1965, n. 2
e
articolo 1
della presente legge
lire 120.000.000
Capitolo 11072 -
(1.1.1.5.8.2.06.04) (05.04) Contributo all' Università di Cagliari per la scuola di specializzazione di studi sardi annessa alla Facoltà di lettere e filosofia (
LR 11 agosto 1970, n. 20
e
articolo 1
della presente legge)
Capitolo 11075 -
(1.1.2.3.8.3.06.04) (05.04) - Contributo annuo all' Università di Sassari per migliorare le attrezzature scientifiche e le dotazioni degli istituti della Facoltà di scienze agrarie (
LR 7 febbraio 1950, n. 4
e
articolo 1
della presente legge)
lire 20.000.000
Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge stimate in lire 380.000.000 annue gravano sui citati capitoli 11067 - 11069 - 11070 - 11072 - 11075 del bilancio della Regione per il 1986 e su quelli corrispondenti del bilancio della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 17 novembre 1986 Melis