ARTICOLO 1 1.
I coordinatori generali, il personale equiparato assegnato al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale e i coordinatori di servizio dell' Amministrazione regionale in carica al 29 dicembre 1995, o nominati entro tale data, sono rinominati fino alla data di conferimento degli incarichi di coordinamento ai sensi della legge regionale di recepimento dei principi stabiliti dalla
Legge 23 ottobre 1992, n. 421
, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
2.
Sino alla stessa data restano in carica i coordinatori generali, il personale equiparato assegnato al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale i coordinatori di servizio dell' Amministrazione regionale che verranno nominati con le procedure di cui alle
leggi regionale 26 agosto 1988, n. 32
,
27 dicembre 1994, n. 40
.
ARTICOLO 2 1.
I
commi 2 e 3 dell' articolo 1
della legge regionale n. 40 del 1994
vanno autenticamente interpretati nel senso che, per l' attribuzione degli incarichi da essi previsti, restano ferme le norme di cui alle
leggi regionali n. 32 del 1988
e
n. 41 del 1993
, salvo per quanto riguarda il requisito soggettivo dei nominabili interni all' Amministrazione, che è quelli dell' inquadramento dal 1 gennaio 1986 nella settima qualifica funzionale, come stabilito dai commi sopra indicati.
ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 2 febbraio 1996Palomba