ARTICOLO 1 1.
E' disposto il disimpegno delle somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnate a carico degli stanziamenti dei titoli di spesa dei programmi esecutivi istituiti per l'attuazione delle
Leggi 11 giugno 1962, n. 588
e
24 giugno 1974, n. 268
, qualora il provvedimento di impegno sia di data anteriore al 10 gennaio 1993, ad esclusione di quelle relative a "Fondi di riserva" o assimilati ed al Programma d'intervento per gli anni 1988-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
2.
In conto delle contabilità speciali di cui alle suddette leggi, le somme non impegnate, i recuperi e i rimborsi non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme disimpegnate ai sensi del
comma 1
, nonché, limitatamente alla contabilità speciale di cui alla
Legge n. 588 del 1962
, gli interessi attivi maturati a tutto il 31 dicembre 1998
[sostituzione] ad esclusione di quelle relative a "Fondi di riserva" o assimilati e al Programma di intervento per gli anni 1988-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991
[1]
sono utilizzati:
- a)
relativamente alle somme provenienti dalla contabilità di cui alla
Legge n. 588 del 1962
, per impinguare il titolo di spesa 5.6.02 - strumentazione operativa del quinto programma esecutivo;
- b)
relativamente alle somme provenienti dalla contabilità di cui al
titolo I della legge n. 268 del 1974
, a favore del programma di intervento per gli anni 1988 - 1989 - 1990 di cui alla medesima
Legge n. 268 del 1974
, approvata dal CIPE il 12 marzo 1991, per:
- 1)una quota pari al 10 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.4.01/I, lett. a) - Funzionamento organi programmazione, studi e ricerche;
- 2)
una quota pari al 5 per cento, quale integra-zione degli stanziamenti del titolo di spesa 11.4.02/1 - Fondo di riserva - tra le cui finalità sono comprese quelle relative alla
[abrogazione]
riproduzione delle somme disimpegnate, sulle contabilità speciali di cui al
comma 1
[2]
[sostituzione] attribuzione dì somme
[3]
, per le quali sussista per l'Amministrazione regionale l'obbligo di pagare; a decorrere dall'anno 1999, gli stanziamenti del medesimo titolo sono integrati con gli interessi attivi maturati sulla contabilità speciale di cui alla
Legge n. 588 del 1962
;
- 3)una quota pari al 45 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.1.02/I - Interventi per opere di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
- 4)una quota pari al 30 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.2.02/I - Contributi per l'occupazione;
- 5)una quota pari al 10 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.3.01/I - Imprenditorialità giovanile nel settore turistico.
3.
E' disposto, nell'anno 1999, l'ulteriore versamento alle entrate delle contabilità speciali di cui alle
Leggi n. 588 del 1962
e
n. 268 del 1974
, rispettivamente, della somma di lire 1.265.996.301 e di lire 1.705.478.814 dai sottoelencati fondi di rotazione:
- a)
lire 406.014.445 dal fondo per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine alle industrie ai sensi dell'
articolo 31 della Legge n. 588 del 1962
nella misura di lire 35.881.140 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e di lire 370.133.305 da quello costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
- b)
lire 149.776.355 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati a imprese artigiane ai sensi dell'
articolo 35 della legge n. 588 del 1962
nella misura di lire 113.588.832 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e di lire 36.187.523 da quello costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
- c)
lire 710.205.501 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla
Legge n. 588 del 1962
, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
- d)
lire 1.536.644.893 dal fondo per la concessione di prestiti per acquisto scorte e mutui di cui alla
Legge n. 268 del 1974
, costituito presso il Banco di Sardegna;
- e)
lire 168.833.921 dal fondo per la riforma e il riassetto agro - pastorale di cui alla
Legge n. 268 del 1974
, costituito presso la Banca di Sassari.
5.
Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si provvede alle conseguenti variazioni nelle predette contabilità speciali.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 26 febbraio 1999Palomba