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LEGGE REGIONALE n° 6 del 26 febbraio 1999
Riutilizzo di risorse provenienti dalle contabilità speciali di cui alle Leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 7 del 8 marzo 1999

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  E' disposto il disimpegno delle somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnate a carico degli stanziamenti dei titoli di spesa dei programmi esecutivi istituiti per l'attuazione delle Leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268 , qualora il provvedimento di impegno sia di data anteriore al 10 gennaio 1993, ad esclusione di quelle relative a "Fondi di riserva" o assimilati ed al Programma d'intervento per gli anni 1988-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

    2.  In conto delle contabilità speciali di cui alle suddette leggi, le somme non impegnate, i recuperi e i rimborsi non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme disimpegnate ai sensi del comma 1 , nonché, limitatamente alla contabilità speciale di cui alla Legge n. 588 del 1962 , gli interessi attivi maturati a tutto il 31 dicembre 1998  [sostituzione] ad esclusione di quelle relative a "Fondi di riserva" o assimilati e al Programma di intervento per gli anni 1988-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991  [1] sono utilizzati:
    • a) relativamente alle somme provenienti dalla contabilità di cui alla Legge n. 588 del 1962 , per impinguare il titolo di spesa 5.6.02 - strumentazione operativa del quinto programma esecutivo;
    • b) relativamente alle somme provenienti dalla contabilità di cui al titolo I della legge n. 268 del 1974 , a favore del programma di intervento per gli anni 1988 - 1989 - 1990 di cui alla medesima Legge n. 268 del 1974 , approvata dal CIPE il 12 marzo 1991, per:
    • 1)una quota pari al 10 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.4.01/I, lett. a) - Funzionamento organi programmazione, studi e ricerche;
    • 2) una quota pari al 5 per cento, quale integra-zione degli stanziamenti del titolo di spesa 11.4.02/1 - Fondo di riserva - tra le cui finalità sono comprese quelle relative alla  [abrogazione]  riproduzione delle somme disimpegnate, sulle contabilità speciali di cui al comma 1  [2]  [sostituzione] attribuzione dì somme  [3] , per le quali sussista per l'Amministrazione regionale l'obbligo di pagare; a decorrere dall'anno 1999, gli stanziamenti del medesimo titolo sono integrati con gli interessi attivi maturati sulla contabilità speciale di cui alla Legge n. 588 del 1962 ;
    • 3)una quota pari al 45 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.1.02/I - Interventi per opere di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
    • 4)una quota pari al 30 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.2.02/I - Contributi per l'occupazione;
    • 5)una quota pari al 10 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.3.01/I - Imprenditorialità giovanile nel settore turistico.


    3.  E' disposto, nell'anno 1999, l'ulteriore versamento alle entrate delle contabilità speciali di cui alle Leggi n. 588 del 1962 e n. 268 del 1974 , rispettivamente, della somma di lire 1.265.996.301 e di lire 1.705.478.814 dai sottoelencati fondi di rotazione:
    • a) lire 406.014.445 dal fondo per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine alle industrie ai sensi dell' articolo 31 della Legge n. 588 del 1962 nella misura di lire 35.881.140 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e di lire 370.133.305 da quello costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
    • b) lire 149.776.355 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati a imprese artigiane ai sensi dell' articolo 35 della legge n. 588 del 1962 nella misura di lire 113.588.832 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e di lire 36.187.523 da quello costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
    • c) lire 710.205.501 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla Legge n. 588 del 1962 , costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
    • d) lire 1.536.644.893 dal fondo per la concessione di prestiti per acquisto scorte e mutui di cui alla Legge n. 268 del 1974 , costituito presso il Banco di Sardegna;
    • e) lire 168.833.921 dal fondo per la riforma e il riassetto agro - pastorale di cui alla Legge n. 268 del 1974 , costituito presso la Banca di Sassari.


    5.  Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si provvede alle conseguenti variazioni nelle predette contabilità speciali.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 26 febbraio 1999Palomba

Note di vigenza

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