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LEGGE REGIONALE  n° 6 del 14 giugno 2000
Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 20 del 27 giugno 2000 SUPPLEMENTO ORDINARIO

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:


CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 1998, N. 31
    ARTICOLO 1 Dotazioni organiche ARTICOLO 2 Competenze dei dirigenti
      2.  La lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della medesima legge regionale è sostituita dalla seguente: «

      "b) le parole » «"nonché i relativi interventi" » «nella lettera i) e la lettera t) del comma 1 dell'articolo 4;" » .


      4.  Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 della medesima legge regionale sono sostituite dalle seguenti: " «
    • d)propone la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
    • e)richiede i pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
    • » ".


      5.  All' articolo 25, comma 1 , della medesima legge regionale sono aggiunte le seguenti lettere: «

      e1) richiede i pareri alle strutture interne al ramo di amministrazione di appartenenza;

      e2) nelle materie di competenza del servizio svolge le funzioni attribuite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 , all'autorità competente a ricevere i rapporti sulla violazione delle disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa e dirige le attività di accertamento, contestazione e notifica." » .


    ARTICOLO 3 Trasferimento a diversa funzione dirigenziale
      1.  All'inizio del comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 sono inserite le parole: «"Nel caso in cui sussistano motivate ragioni, attinenti esclusivamente ad esigenze di ottimale utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti, in relazione a misure di riorganizzazione degli uffici la cui attuazione non possa essere differita fino alla ordinaria scadenza degli incarichi dirigenziali,"» .
    ARTICOLO 4 Comandi di personale ARTICOLO 5 Distacchi in attuazione di accordi fra Regioni ARTICOLO 6 Modalità di accesso
      1.  Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « "si applica l' articolo 12, comma 4, della Legge 1° dicembre 1997, n. 468 . E' in facoltà dell'Amministrazione e degli enti, per l'assunzione in profili che richiedono il possesso di specifici requisiti di professionalità, deliberare motivatamente il ricorso al concorso pubblico, anche per soli titoli, limitando l'accesso al concorso a coloro che siano in possesso, oltre che del requisito della scuola dell'obbligo, anche degli ulteriori specifici requisiti attinenti al profilo professionale del personale da assumere; tra tali requisiti devono essere prese in specifica considerazione le esperienze professionali acquisite nel servizio prestato a qualunque titolo presso l'Amministrazione o gli enti regionali, anche in qualità di dipendenti di società titolari di contratti di fornitura di servizi, o anche di soci nel caso di società cooperative." » .

      2.  All'inizio del comma 4 del medesimo articolo sono inserite le parole: «"Nel rispetto del principio di contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico," » .
    ARTICOLO 7 Precedenze nei concorsi ARTICOLO 8 Mobilità dei dipendenti neo-assunti ARTICOLO 9 Prima definizione degli uffici e attribuzione delle funzioni di direzione negli enti
      2.  Dopo il comma 9 del medesimo articolo 71 è inserito il seguente comma: " «
        9 bis.  Gli enti provvedono alla ridefinizione dei propri servizi contestualmente alla ridefinizione dei servizi dell'Amministrazione e dell'Azienda Foreste Demaniali, secondo quanto previsto dall'articolo 16. Fino alla ridefinizione dei servizi, trovano applicazione anche negli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, le norme sulla provvisoria conferma dei servizi e settori esistenti recate dai precedenti commi.
      » ".


      3.  Dopo il comma 4 dell'articolo 73 della medesima legge regionale è aggiunto il seguente comma: " «
        4 bis.  Gli enti applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.
      » ".
    ARTICOLO 10 Esercizio delle funzioni di direzione
      1.  Dopo il comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente: " «
        2 bis.  Nelle more dell'attribuzione delle funzioni di direzione, esse sono comunque esercitate, ivi comprese le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 8 e 9, dai dipendenti preposti alle strutture organizzative dell'Amministrazione e degli enti ai sensi del previgente ordinamento.
      » ".
    ARTICOLO 11 Incarichi di direzione nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
      1.  Dopo il comma 4 dell'articolo 73 della legge regionale n. 31 del 1998 è aggiunto il seguente: " «
        4 ter.  In caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e fino all'espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del Corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 30, da funzionari appartenenti al Corpo medesimo.
      » ".
    ARTICOLO 12 Dotazioni organiche degli enti regionali ARTICOLO 13 Prima costituzione della dirigenza
      2.  Nella medesima lettera a) le parole «"purché con decorrenza non posteriore a tale data, ai sensi del preesistente ordinamento"» sono sostituite dalle seguenti: «"purché al 31 dicembre 1985 fossero inquadrati in posizione corrispondente alla sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale;"» .

      3.  Nel comma 3 del medesimo articolo sono aggiunte in fine le parole «"e le funzioni di segretario effettivo dei comitati circoscrizioni di controllo esercitate di fatto con incarico del coordinatore o con decreto del Presidente del Giunta regionale" » .

      4.  Nel medesimo articolo dopo il comma 13 è inserito il seguente: " «
        13 bis.  Alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nelle dotazioni organiche degli enti, per motivi diversi dal loro ampliamento, nei tre anni successivi al compimento dei concorsi di cui al comma 11, si provvede prioritariamente attingendo alle graduatoria degli idonei dei citati concorsi.
      » ".
    ARTICOLO 14 Abrogazione di norme ARTICOLO 15 Dotazione organica provvisoria della dirigenza dell'Amministrazione regionale ARTICOLO 16 Uffici ausiliari degli organi di direzione politica ARTICOLO 17 Istituzione di stazioni forestali
      1.  Sono istituite, in aggiunta a quelle previste dall' articolo 2, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 , le sedi di stazione forestale e di vigilanza ambientale nelle isole dell'Asinara (Porto Torres) e di La Maddalena, con circoscrizione comprendente comunque, rispettivamente, le aree terrestri e marine del parco nazionale dell'isola dell'Asinara e del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena.
    ARTICOLO 18 Personale comandato dagli enti locali
      1.  Il personale di ruolo degli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 1998 prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, esclusi gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori, è inquadrato a domanda nel ruolo della medesima Amministrazione.

      2.  La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      3.  I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima.

      4.  L'inquadramento è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'ente locale di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo d assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma.

      5.  Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando.

      6.  Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 , è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato a sensi del presente articolo.
    ARTICOLO 19 Decorrenza dell'iscrizione al FITQ di personale trasferito alla Regione
      2.  La regolazione delle posizioni contributive correlate alle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata, per la quota a carico del dipendente, con pagamento rateale secondo le modalità vigenti presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP), calcolato sulle retribuzioni dei periodi temporali di riferimento.
    ARTICOLO 20 Personale dei Consorzi per la frutticoltura
      1.  Nelle more della riforma degli enti, al personale non di ruolo del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari si applicano il contratto collettivo nazionale degli impiegati e degli operai dei consorzi agricoli e gli eventuali contratti integrativi regionali e aziendali.

      2.  Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sui bilanci dei consorzi.
    ARTICOLO 21 Lavori socialmente utili
      1.  Ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell'ambito dell'Amministrazione regionale e dei suoi enti strumentali si applicano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia analogamente a quanto previsto per i lavoratori impiegati negli enti locali.
    ARTICOLO 22 Norma finanziaria
      1.  Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 293.000.000 per l'anno 2000 ed in lire 380.000.000 per gli anni successivi.

      3.  L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fine di dare attuazione alla presente legge, provvede con proprio decreto ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio per gli anni 2000-2002, attingendo, ai fini della copertura finanziaria, dalla apposita riserva costituita nel fondo nuovi oneri legislativi, di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 .
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 14 giugno 2000 Floris

Note di vigenza

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