ARTICOLO 1 1.
L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002, già autorizzato con la
legge regionale 28 dicembre 2001, n. 17
, è prorogato, con le stesse modalità, sino al 30 aprile 2002.
ARTICOLO 2 1.
La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2002.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 28 marzo 2002. Pili