ARTICOLO 1 Atti soggetti al controllo 1.
Il
comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38
, è sostituito dal seguente: "
«1.
Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti, i regolamenti di competenza degli organi assembleari degli enti, esclusi . quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i rendiconti della gestione e i piani urbanistici provinciali, comunali, intercomunali e delle comunità montane, ai sensi della
legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
(Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale).
»
".
2.
Nel
comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 38 del 1994
, dopo le parole
«"degli organi esecutivi"»
sono inserite le parole
«"ed assembleari"»
. Nel medesimo comma le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "
«- a)appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b)assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
- c)strumenti di attuazione dei piani urbanistici.
»
".
ARTICOLO 2 Principi sul controllo 3.
Dopo il
comma 5 del medesimo articolo
e aggiunto il seguente comma: "
«5 bis.
Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale il comitato di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo.
»
".
ARTICOLO 3 Urgenza 1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 24 febbraio 1998 Palomba