ARTICOLO 1 1.
Il
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38
(Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali), è sostituito dal seguente: "
«1.
All'esercizio dei controlli disciplinati dalla presente legge provvedono il comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari, e i comitati circoscrizionali di controllo con sede in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Lanusei e Tempio Pausania
»
".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 26 febbraio 1999 Palomba