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LEGGE REGIONALE  n° 8 del 31 marzo 1987
Modifica dell' articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 71 , concernente: << Provvedimenti a favore dei molluschicoltori ed arsellatori >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 14 del 9 aprile 1987

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
      L' articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 71 , è sostituito dal seguente: «

    <<L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum a favore dei molluschicoltori ed arsellatori singoli od associati operanti nelle acque del golfo di Olbia e in quelle del demanio marittimo prospicente, i quali, per effetto della particolare situazione ambientale delle stesse acque, verificatasi nell' estate 1985, abbiano subito nel periodo compreso tra il 1° giugno 1985 ed il 30 gennaio 1986 un danno economico non inferiore al 50 per cento del ricavato ottenuto nel corrispondente periodo dell' anno precedente, a causa della moria di novellame e di prodotto maturo e/ o alla sospensione dell' esercizio dell' attività in seguito a provvedimenti dell' autorità sanitaria.

    L' ammontare del contributo non potrà superare il 50 per cento della perdita economica riferito alle imprese singole e societarie.

    Per le cooperative la misura del contributo non potrà superare l' 80 per cento.

    Le imprese di stabulazione che abbiano subito un danno economico per l' interruzione, a seguito di provvedimenti dell' autorità sanitaria, dell' esercizio dell' attività nel periodo compreso tra il 1° giugno 1985 ed il 30 gennaio 1986, possono beneficiare di un contributo il cui ammontare è fissato in lire 50.000.000 per impianto.

    Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi precedenti, i richiedenti devono presentare all' Assessorato regionale della difesa dell' ambiente apposita domanda unitamente ad una dichiarazione personale, o del legale rappresentante, sostitutiva dell' atto di notorietà , indicante che l' attività svolta rientra tra quelle per le quali è prevista la concessione del contributo, la sussistenza del danno subito, la misura dello stesso ed il periodo in cui si è verificato l' evento dannoso.

    I molluschicoltori ed arsellatori dovranno altresì dichiarare il ricavo ottenuto nel corrispondente periodo dell' anno precedente a quello per il quale si richiede la concessione della provvidenza.

    Devono essere altresì allegati gli eventuali provvedimenti sanitari contenenti restrizioni dell' esercizio dell' attività di pesca e/o stabulazione delle specie ittiche anzidette.

    Per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.300.000.000 (cap. 05096)>> » .
ARTICOLO 2
      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 31 marzo 1987 Melis

Note di vigenza

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