ARTICOLO 1 Finalità 1.
E' autorizzata per l' anno 1990 la spesa di lire 27.000.000.000 per interventi diretti a superare l' emergenza idrica del breve periodo derivante da carenze infrastrutturali nel settore e relativi ad opere di captazione, accumulo, trasporto e distribuzione delle risorse idriche.
ARTICOLO 2 Contributo all' Ente autonomo Flumendosa per lo studio e gli interventi sull' eutrofizzazione delle acque 1.
E' autorizzata, nell' esercizio 1990, la concessione di un contributo a favore dell' Ente autonomo del Flumendosa di lire 1.200.000.000 (cap. 08226/01) per consentire il completamento dello studio e degli interventi sui problemi dell' eutrofizzazione delle acque.
ARTICOLO 3 Norma finanziaria 1.
Nel bilancio della Regione per l' anno 1990, nello stato di previsione dell' Assessorato dei lavori pubblici, gli stanziamenti dei capitoli 08035-13 e 08226- 01 sono rispettivamente incrementati di lire 27.000.000.000 e di lire 1.200.000.000.
2.
Alla relativa spesa di lire 28.200.000.000 si fa fronte:
- quanto a lire 27.000.000.000 con l' utilizzo, ai sensi dell'
articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11
, dei fondi speciali per il finanziamento di nuovi oneri legislativi di cui ai capitoli 03016 (spese correnti) e 03017 (spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per l' anno 1989 e la conseguente utilizzazione rispettivamente di lire 1.800.000.000, di lire 2.620.000.000 e di lire 6.580.000.000 delle riserve previste dalle voci 1, 2 e 3 della Tabella A allegata alla
legge regionale 30 maggio 1989, n. 18
, e l' utilizzazione rispettivamente di lire 4.000.000.000 e 12.000.000.000 delle riserve previste dalle voci 1 e 2 della Tabella B allegata alla medesima
legge regionale n. 18 del 1989
;
- quanto a lire 1.200.000.000 con lo storno della corrispondente somma dal capitolo 03017 dello stato di previsione dell' Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1990 e la conseguente riduzione della riserva prevista nella voce 1 della Tabella B allegata alla
legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1
(legge ginanziaria 1990).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 13 aprile 1990. Floris