ARTICOLO 1 Oggetto 2.
Il Registro è costituito dall' elenco dei donatori volontari clinicamente idonei tipizzati completamente per i loci HLA - A, CW, B, DR, DQ, e concorre con gli altri Registri regionali alla costituzione del Registro nazionale di donatori di midollo osseo.
3.
La selezione dei donatori è effettuata sulle base dei protocolli di cui agli allegati A, B, C, D, ed E della presente legge.
4.
Ogni donatore deve essere preventivamente informato sugli scopi e sulle modalità della donazione nonchè sui rischi ad essa connessi.
5.
L' attivazione del donatore compatibile è effettuata secondo le modalità previste dall' allegato F della presente legge.
ARTICOLO 2 Norma finanziaria 1.
Alle spese per l' attuazione della presente legge, valutate in lire 500.000.000 per il 1993 ed in lire 250.000.000, per gli anni successivi si fa fronte con la quota parte del FSN assegnata alla Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 3 febbraio 1993 Cabras