ARTICOLO 1 3.
Le somme devono essere ripartite sulla base dei finanziamenti già concessi o comunque stanziati o erogati dalla Regione in conto esercizio finanziario 1988 per servizi e prestazioni rese nell' ambito territoriale di ciascun ente ai sensi delle disposizioni legislative allora vigenti.
ARTICOLO 2 2.
Restano salve le prescrizioni concernenti i livelli di prestazione e di qualificazione del personale, nonchè gli standard strutturali e funzionali previsti dal regolamento di esecuzione della legge.
ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 10 marzo 1989Melis