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LEGGE REGIONALE  n° 9 del 10 marzo 1989
Disposizioni per la prima applicazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , recante <<Riordino delle funzioni socio assistenziali>>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 9 del 13 marzo 1989

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    2.  Le somme disponibili del fondo socio - assistenziale di cui all' articolo 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , devono essere destinante alle spese derivanti agli enti titolari delle funzioni dall' erogazione di servizi e di prestazioni socio - assistenziali.

    3.  Le somme devono essere ripartite sulla base dei finanziamenti già concessi o comunque stanziati o erogati dalla Regione in conto esercizio finanziario 1988 per servizi e prestazioni rese nell' ambito territoriale di ciascun ente ai sensi delle disposizioni legislative allora vigenti.

ARTICOLO 2
    2.  Restano salve le prescrizioni concernenti i livelli di prestazione e di qualificazione del personale, nonchè gli standard strutturali e funzionali previsti dal regolamento di esecuzione della legge.
ARTICOLO 3 ARTICOLO 4
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 10 marzo 1989Melis

Note di vigenza

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