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LEGGE REGIONALE n° 9 del 4 marzo 1994
Norme per la promozione e la valorizzazione dell' agricoltura biologica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 8 del 10 marzo 1994

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Finalità
    1.  La Regione sarda promuove e valorizza la produzione di prodotti agricoli biologici, nonchè la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo delle tecniche biologiche.

ARTICOLO 2 Piano regionale e pluriennale e programmi annuali di attività
    1.  L' Assessore regionale dell' agricoltura e riforma agro pastorale di concerto con l' Assessore regionale della difesa dell' ambiente, predispone:
    • a)il piano pluriennale per lo sviluppo dell' agricoltura biologica il piano pluriennale può prevedere l' istituzione di centri per la ricerca e la sperimentazione di tecniche biologiche;
    • b)i programmi annuali di attività riguardanti la sperimentazione e la divulgazione delle tecniche biologiche.


    2.  Il piano pluriennale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura. I programmi annuali sono approvati dalla Giunta regionale.

    3.  Le provvidenze previste dalla presente legge possono essere concesse anche prima dell' approvazione del piano pluriennale.
ARTICOLO 3 Definizione di aziende agricole biologiche e di aziende di trasformazione biologica
    1.  Si definisce " azienda agricola biologica" quella che opera secondo le procedure stabilite negli allegati I, II e III del Regolamento CEE n. 2092/91 .

    2.  Si definisce azienda di trasformazione biologica quella che opera secondo le procedure stabilite nell' allegato III, parte B, del Regolamento CEE n. 2092/91 .
ARTICOLO 4 Compiti dell' ERSAT
    2.  Al fine di individuare l' eventuale presenza di sostanze vietate nei prodotti delle aziende agricole biologiche e di trasformazione biologica, l' ERSAT può utilizzare, tramite convenzione, i laboratori di istituzioni o enti pubblici.

    3.  I risultati dei controlli sulle produzioni agro - biologiche, ivi compresi i risultati delle analisi dei laboratori, sono comunicati dall' ERSAT all' Assessorato della agricoltura e riforma agro - pastorale.
ARTICOLO 5 Marchio regionale dei prodotti agricoli biologici
    2.  Il marchio di cui al comma 1 può essere utilizzato esclusivamente per distinguere prodotti agricoli ottenuti in Sardegna o prodotti trasformati costituiti o derivanti da prodotti agricoli ottenuti in Sardegna.

    3.  L' Assessore regionale dell' agricoltura e riforma agro - pastorale con proprio decreto, concede l' uso del marchio alle aziende agricole biologiche ed alle aziende di trasformazione biologica inserite nell' elenco di cui al punto b) dell' articolo 4 .

    4.  Il decreto di concessione dell' uso del marchio indica le modalità d' uso del marchio da parte delle aziende agricole biologiche e di trasformazione biologica, i prodotti per cui questo può essere utilizzato, nonchè i controlli da parte degli organi regionali sull' effettivo utilizzo delle tecniche agricole biologiche e di trasformazione biologica.

    5.  La concessione dell' uso del marchio può con decreto dell' Assessore dell' agricoltura, essere revocata in caso di violazione delle regole dell' agricoltura biologica e di trasformazione biologica o per un uso contrastante con il decreto di concessione.

    6.  L' uso del marchio indicato nel comma 1 per contraddistinguere prodotti non ottenuti con le tecniche agricole biologiche o di trasformazione biologica, o per contraddistinguere prodotti non ottenuti in Sardegna o, nel caso di prodotti, contenenti o derivanti da prodotti non ottenuti in Sardegna, è punito, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi civili e penali, con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

    7.  La sanzione è irrogata con decreto dell' Assessore dell' agricoltura e riforma agro - pastorale.
ARTICOLO 6 Competenze dell' Assessorato regionale dell' agricoltura e riforma agro - pastorale
    1.  L' Assessorato regionale dell' agricoltura e riforma agro - pastorale:
    • a)promuove studi e indagini tesi ad approfondire l' analisi dell' impatto ambientale delle tecniche agricole, anche mediante l' installazione di una rete di monitoraggio ambientale in aree campione di intenso sfruttamento in collaborazione con l' Assessorato regionale dell' ambiente;
    • b)organizza convegni e seminari di studio avvalendosi anche delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni di produttori agro - biologici per divulgare l' uso delle tecniche agricole biologiche;
    • c) rilascia borse di studio a  [abrogazione] laureandi  [1]  [sostituzione] laureati  [2] e diplomati aventi per oggetto l' applicazione pratica sul territorio di tecniche di agricoltura biologica;
    • d)favorisce l' inserimento delle tecniche di agricoltura biologica nei programmi di formazione professionali e di assistenza tecnica;
    • e)coordina e finanzia programmi di sperimentazione e dimostrazione presentati dalle associazioni dei produttori, organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di agricoltura biologica operanti in Sardegna.
ARTICOLO 7 Disciplina transitoria dei prodotti animali ottenuti con tecniche agricole - biologiche
    1.  Fino all' entrata in vigore della normativa comunitaria relativa ai principi e alle misure specifiche di controllo applicabili alla produzione biologica degli animali e dei prodotti destinati all' alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale, il marchio di cui all' articolo 5 può essere utilizzato per contraddistinguere prodotti animali non trasformati e prodotti destinati all' alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale ottenuti con le tecniche di allevamento indicate dall' allegato A della presente legge.

    2.  Nell' eventualità che, a causa della configurazione grafica, l' uso del marchio di cui all' articolo 5 per contraddistinguere i prodotti indicati nel comma 1 sia in contrasto con le normative comunitarie, l' amministrazione regionale è autorizzata a brevettare un marchio collettivo di origine e qualità da destinare specificatamente all' individuazione dei prodotti di origine animali ottenuti con tecniche biologiche.

    3.  Agli allevamenti e alle produzioni di prodotti animali ottenuti con tecniche agricole biologiche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 e della presente legge.
ARTICOLO 8 Contributi per l' uso di sistemi di lotta biologica
    1.  Al fine di favorire l' uso di strategie di lotta biologica contro i parassiti delle colture agrarie, agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole viene concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa sostenuta per l' attuazione di sistemi di lotta biologica.
ARTICOLO 9 Contributi OMF alle aziende agricole biologiche
    1.  Alle imprese agricole alle quali sia stato concesso l' uso del marchio di cui alla presente legge sono concessi contributi in conto capitale, pari al 60 per cento delle spese ritenute ammissibili, per l' effettuazione di opere di miglioramento fondiario destinate all' esercizio dell' attività agro biologica. Tra le opere di miglioramento fondiario sono comprese i sistemi di trasformazione biologica dei prodotti agricoli e le rispettive tecnologie.

    2.  Agli stessi sono concessi mutui quindicennali di miglioramento a tasso agevolato per le quote di investimenti non coperti dal contributo.

    3.  I beneficiari delle agevolazioni previste nel presente articolo sono tenuti a restituire le provvidenze percepite se entro 10 anni dalla data di concessione delle stesse cessino di adottare le tecniche agricole biologiche.
ARTICOLO 10 Contributi a favore delle comunità di accoglienza
    1.  A favore delle comunità di accoglienza e di reinserimento di portatori di handicap psicofisici, minori anziani e tossicodipendenti e delle cooperative tra detenuti o ex detenuti le quali hanno aziende bio - agricole od avviano programmi di conversione delle tecniche agricole tradizionali, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 90 per cento della spesa ammissibile.
ARTICOLO 11 Contributi per l' effettuazione di corsi di agricoltura biologica
    1.  A favore di enti pubblici, con priorità per gli istituti universitari e medi superiori del settore agrario, che organizzano corsi teorico - pratici di agricoltura biologica, anche settoriali, possono essere concessi contributi, fino alla copertura delle spese giustificate, previa approvazione dei programmi di attività e previo controllo dello svolgimento dei corsi.
ARTICOLO 12 Campagna pubblicitaria a favore delle produzioni biologiche
    1.  L' Assessorato regionale dell' agricoltura e riforma agro - pastorale, avvalendosi delle disponibilità esistenti sul paragrafo 6.6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 , provvede ad indire una campagna pubblicitaria a favore delle produzioni biologiche.

    2.  L' Assessorato regionale dell' agricoltura e riforma agro - pastorale, avvalendosi delle disponibilità esistenti sul paragrafo 6.6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 , concede alle associazioni dei produttori biologici operanti in Sardegna, un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la partecipazione a mostre o altre manifestazioni.
ARTICOLO 13 Norma finanziaria
    1.  Le spese derivanti dall' applicazione degli articoli 2 , 6, lett. c) , 8 e 12 della presente legge sono valutate in lire 410.000.000 per l' anno 1994 ed in lire 210.000.000 per gli anni successivi e gravano sui capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni, indicati nel successivo comma 4 .

    2.  Alle spese derivanti dall' applicazione degli articoli 9 , 10 e 11 , valutate in annue lire 1.650.000.000, si fa fronte con le risorse previste dalla legislazione vigente in materia di incentivi destinati all' esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.

    3.  Alle spese derivanti dall' applicazione dell' articolo 6 , lettere a) e b) , valutate in annue lire 200.000.000, si fa fronte con quota parte delle risorse presenti nei capitoli 02159 e 03057 del bilanci della Regione per l' anno 1994 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi ed a quelli presenti nei titoli della spesa P/ 1.06, paragrafo 6.6 e P/ 1.10 del Piano di intervento per le zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni alle spese derivanti dalle lettere d) ed e) dello stesso articolo 6 valutate ciascuna in annue lire 100.000.000, si fa fronte con quote parte delle risorse presenti, rispettivamente nei capitoli 06023 - 06281 e 06002 - 06319 degli stessi bilanci.

    4.  Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/ 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

    In diminuzione

    06 - AGRICOLTURA

    Capitolo 06051/ 01 -

    Contributi per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole, per la costruzione e l' ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture ( LR 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni)

    1994 410.000.000

    1995 210.000.000

    1996 210.000.000

    In aumento

    ENTRATA

    Capitolo 35023 -

    ( NI) 3.5.0 - Somme riscosse per sanzioni amministrative comminate in violazione del marchio regionale dei prodotti agricoli biologici ( art. 5, comma 6 , della presente legge)

    1994 pm

    1995 pm

    1996 pm.

    Capitolo 36207

    ( NI) 3.6.2 - Rimborsi da parte delle aziende agricole biologiche che cessino di adottare le tecniche agricole biologiche, delle provvidenze ad esse erogate ( art. 9, comma 3 , della presente legge)

    1994 pm

    1995 pm

    1996 pm.

    02 - AFFARI REGIONALI

    Capitolo 02102 -

    Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati ed altri consessi, istituiti dagli organi dell' Amministrazione regionale ( artt. 7e 17 bis LR 11 giugno 1974, n. 15 , LR 19 maggio 1983, n. 14 , LR 27 aprile 1984, n. 13 e LR 22 giugno 1987, n. 27 )

    1994 10.000.000

    1995 10.000.000

    1996 10.000.000

    06 - AGRICOLTURA

    Capitolo 06003 -

    ( NI) 2.1.2.1.0.3.10.10 (08.02) - Spese per l' istituzione di centi di ricerca e la sperimentazione di tecniche biologiche ( artº 2 della presente legge)

    1994 10.000.000

    1995 0

    1996 0

    Capitolo 06004 -

    (NI) 1.1.4.1.2.10.10 (08.02) - Spese per la registrazione e per il brevetto del marchio regionale dei prodotti agricoli biologici ( art. 5 e 7 della presente legge)

    1994 100.000.000

    1995 0

    1996 0

    Capitolo 06005 -

    ( NI) 1.1.1.6.3.2.10.10 (08.02) - Contributi a favore degli enti pubblici per l' effettuazione di corsi di agricoltura biologica ( art. 11 della presente legge)

    1194 150.000.000

    1995 150.000.000

    1996 150.000.000

    Capitolo 06306/ 01

    (NI) 1.1.1.6.1.2.10.10 (05.02) - Borse di studio a laureandi e diplomati per l' applicazione pratica di tecniche di agricoltura biologica (art. 6, lettera c) della presente legge)

    1994 50.000.000

    1995 50.000.000

    1996 50.000.000

    5.  Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge a decorrere dal 1997 si fa fronte con quota del maggior gettito dell' imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 4 marzo 1994 Cabras

Note di vigenza

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