ARTICOLO 1 Finalità 1.
La Regione, considerata la rilevanza sociale ed economica del turismo, favorisce e incentiva la riqualificazione delle strutture alberghiere, al fine di promuoverne il miglioramento, la crescita equilibrata ed il costante adeguamento dell'evoluzione della domanda turistica.
ARTICOLO 2 Provvidenze regionali 2.
L'ammontare degli incentivi alle singole imprese non può in ogni caso superare l'intensità dell'aiuto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per l'area in cui l'iniziativa è localizzata, calcolato in termini di equivalente sovvenzione netto.
3.
Ai fini della concessione degli incentivi di cui al
comma 2
, è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali presso uno o più enti creditizi operanti in Sardegna o presso la SFIRS S.p.A.
6.
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse all'imprenditore che, in atto pubblico assuma l'impegno di tenere aperto al pubblico l'esercizio per almeno sette mesi all'anno, con priorità per l'apertura più prolungata, anche non continuativa. La violazione di detto impegno comporta l'obbligo di rimborso delle provvidenze regionali percepite a decorrere dal momento dell'accertata violazione.
ARTICOLO 3 Destinatari e iniziative ammissibili 1.
Sono destinatari degli incentivi regionali di cui alla presente legge le imprese turistiche private, singole o associate, aventi sede legale ed impianti in Sardegna nonchè limitatamente alle iniziative di cui al
comma 2 , lettere d)
ed
e)
, società miste pubblico-private a cui partecipino imprese turistiche.
2.
Gli incentivi possono concessi per: - a)adeguamento delle strutture ed impianti alle vigenti normative in materia di sicurezza;
- b)
adeguamento, completamento, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento di strutture ricettive classificabili ai sensi della
legge regionale 14 maggio 1984, n. 22
, con esclusione delle strutture a carattere di multiproprietà e compresa la riconversione di strutture edilizie esistenti in forma di albergo diffuso. Per tale struttura ricettiva si intende quella ubicata nei centri storici dei Comuni, caratterizzata da unicità del servizio di ricevimento e di servizi comuni, per unita abitative in locali separati distanti non oltre 200 metri dall'edificio centrale;
- c)
dotazione e rinnovo delle attrezzature e degli arredi delle strutture di cui alla
lettera b)
finalizzate alla riqualificazione, all'aggiornamento tecnologico delle strutture e all'adeguamento dello standard qualitativo, con esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione;
- d)
realizzazione di strutture e infrastrutture complementari in stretta connessione alle opere di cui al
punto b)
e delle attività turistico-ricettive quali: impianti sportivi, impianti golfistici, centri congressi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, realizzati al servizio di un'area di interesse turistico o per almeno tre strutture ricettive alberghiere;
- e)acquisto di terreni per la realizzazione delle suddette iniziative; l'importo dell'incentivazione per detto acquisto non può comunque essere superiore al 20 % dell'investimento complessivo per l'iniziativa da realizzarsi.
ARTICOLO 4 Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 40 del 19931.
Il
comma 1 dell'articolo 5, della legge regionale n. 40 del 1993
è sostituito dal seguente: "
«1.
L'amministrazione regionale agevola la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica da parte dei Consorzi tra operatori turistici che rappresentano un numero di posti letto non inferiore a 2.000 o un numero di soci non inferiore a 5
»
".
ARTICOLO 5 Criteri di priorità 1.
Con apposita direttiva della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, sentito la Commissione consiliare permanente competente in materia, sono stabiliti i criteri di concessione delle providenze di cui all'
articolo 4
.
ARTICOLO 6 Vincoli di destinazione 1.
Le opere agevolate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni in caso di costruzione e impianti fissi e di dieci anni in caso di arredamento, decorrenti dalla data di inizio dell'attività .
2.
Il vincolo sugli immobili è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.
3.
Il proprietario degli immobili sottoscrive apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera in forma di atto pubblico e deve, altresì , impegnarsi a non cedere gli immobili e le attrezzature realizzati, senza averne data preventiva comunicazione all'Amministrazione regionale, ne a mutarne la tipologia per la durata del vincolo.
4.
L'assessore regionale competente in materia di turismo, per la dimostrata sopravvenuta impossibilita del mantenimento della prevista destinazione, autorizza con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, la cancellazione parziale o totale del vincolo. Detta autorizzazione è concessa previo rimborso totale delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
5.
In caso di mutamento di destinazione senza la prevista autorizzazione regionale le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate, maggiorate del doppio degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
ARTICOLO 7 Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 40 del 1993ARTICOLO 8 Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. n. 40 del 1993 . Durata delle agevolazioni 1.
L'
articolo 7 della legge regionale n. 40 del 1993
, è sostituito dal seguente: "
«Art. 7 - 1.
L'abbattimento degli interessi di cui all'articolo 3 può essere concesso per i seguenti periodi massimi: - a)anni otto, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad anni due, per investimenti relativi esclusivamente all'acquisto di arredi ed attrezzature;
- b)anni venti, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad anni quattro, per gli altri investimenti immobiliari e mobiliari ad essi connessi ed accessori;
- c)anni tre per il finanziamento delle spese di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.
2.
Gli interessi dovuti per gli investimenti ammessi ai benefici di cui alle lettere a) e b) del comma 1, relativamente ai rispettivi periodi di utilizzo e preammortamento, calcolati col metodo dell'interesse composto, al netto dell'abbattimento regionale dovuto ai termini dell'articolo 3 e liquidato alle rispettive scadenze, sono posti in ammortamento unitamente al capitale finanziato
»
".
ARTICOLO 9 Integrazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 40 del 19931.
All'
articolo 14 della legge regionale n. 40 del 1993
, modificato dall'
articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1996
, dopo il
comma 2
, è aggiunto il seguente: "
«2 bis.
Per la parte di investimento già realizzata ma non ammissibile alle agevolazioni previste à termini del comma 2 del presente articolo, le imprese aventi titolo possono chiedere ed ottenere, con istanza da presentare ai fini dell'articolo 8 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le provvidenze previste dall'articolo 3. In tal caso l'ammontare degli incentivi ai sensi della presente legge è decurtato di un importo pari a quello già erogato dalla Regione quale contributo in conto interessi ai sensi della
legge regionale n. 8 del 1964
e della
legge regionale n. 40 del 1993
, e la nuova agevolazione sostituisce integralmente quella precedentemente riconosciuta.
»
".
ARTICOLO 10 Differimento delle rate dei finanziamenti della legge regionale n. 8 del 1964 e della Legge n. 588 del 19621.
Al fine di agevolare il consolidamento tecnico e finanziario delle imprese turistico-alberghiere che hanno subito la crisi di mercato che ha colpito il settore nell'area mediterranea ed in particolare in Sardegna, la Regione autorizza, a domanda delle imprese, a concedere il differimento del pagamento di massimo quattro rate dei finanziamenti concessi, a carico dei fondi regionali costituiti ai sensi della
legge regionale 18 marzo 1964, n. 8
e della
Legge 11 giugno 1962, n. 588
, aventi scadenza nel biennio 1996/1997.
2.
Sugli importi delle rate differite, che saranno poste in pagamento singolarmente, nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata di ammortamento, sono dovuti gli interessi al tasso agevolato determinato ai sensi della
legge regionale n. 8 del 1964
.
ARTICOLO 11 Fondo speciale settore turismo 1.
Ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla
legge regionale n. 40 del 1993
e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la costituzione, presso la SFIRS S.p.A., di un apposito Fondo speciale che opererà a favore degli imprenditori del settore del turismo che intendono fare investimenti per la realizzazione di nuove strutture ricettive mediante operazioni di mutuo e locazioni finanziarie con enti creditizi e società di locazione finanziaria non convenzionate con la Regione Sarda.
2.
La SFIRS S.p.A., ai sensi della presente legge e in forza di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'
articolo 99 della L.R. 30 aprile 1991 n. 13
modificato dall'
art. 24 della L.R. 24 dicembre 1991 n. 39
, è abilitata a ricevere le relative domande, ad effettuare l'istruttoria delle pratiche e la erogazione dei contributi in conto interessi a favore delle imprese ammesse a godere delle provvidenze di legge.
ARTICOLO 12 Rideterminazione dei limiti di impegno di cui alla legge regionale n. 40 del 1993ARTICOLO 13 Copertura finanziaria 1.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 6.000.000.000.
2.
Il bilancio della Regione per l'anno 1998 ed il bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 tiene conto delle seguenti previsioni.
In aumento
07 - TURISMO
Cap. 07020 -
(N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.24 (02.04) - Incentivi finanziari e contributivi a favore delle imprese turistico-alberghiere (
art. 2
della presente legge)
1998 lire 4.000.000.000
1999 lire 4.000.000.000
2000 lire 4.000.000.000
Cap. 07021 -
Versamenti ai fondi istituiti presso gli istituti di credito per la concessione di concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (
artt. 3
e
16,
L.R. 14 settembre 1993, n. 40
,
art. 10, comma 8, L.R. 23 dicembre 1993, n. 54
,
art. 28, comma 3, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36
,
art. 26, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6
,
art. 19, comma 1, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9
,
art. 14, comma 2, della L.R. 8 marzo 1997, n. 8
e
art. 12
della presente legge)
1998 lire 500.000.000
1999 lire 500.000.000
2000 lire 500.000.000
Cap. 07021-02 -
(N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.24 (02.04) - Versamento al Fondo speciale, costituito presso la SFIRS S.p.A, a favore degli imprenditori del settore del turismo per investimenti per la realizzazione di nuove strutture ricettive (
art. 11
della presente legge)
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire 1.500.000.000
2000 lire 1.500.000.000
3.
Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte, nell'anno 1998 e successivi, con fondi propri della Regione di cui i bilanci per gli stessi anni devono tener conto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 11 marzo 1998Palomba