Logo Regione Autonoma della Sardegna
FORESTE E PARCHI DELLA SARDEGNA
sardegnaforeste  ›  attività  ›  gestione foreste  ›  legge quadro sulle aree protette
Legge quadro sulle aree protette
Golfo di Orosei, punta Goloritzè
Ultimo aggiornamento: 29/09/2015

I principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nazionali sono contenuti nella legge quadro n. 394 del 6 dicembre 1991.
I principi per l'istituzione e la gestione delle aree protette regionali sono contenuti nella L.R. n. 31 del 7 giugno 1989. I principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nazionali sono contenuti nella legge quadro n. 394 del 6 dicembre 1991.
L'istituzione e la gestione delle aree protette regionali e disciplinata dalla legge regionale n. 31 del 7 giugno 1989
La legge quadro nazionale definisce il patrimonio naturale e riconosce il legame inscindibile tra la natura,la cultura e la storia dell'uomo.
Il patrimonio naturale, le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologie biologiche che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale sono sottoposti a un regime di tutela e di gestione allo scopo di perseguire le seguenti finalità:
A) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di valori scenici o panoramici, di equilibri ecologici.
B) applicazioni di metodi di gestione idonei a realizzare una integrazione fra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.
C) promozione di attività di educazione ambientale, formazione ricerca applicata.
Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette,lo stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa.
La classificazione e l'istituzione di parchi e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio di una regione a statuto speciale, "di intesa" con la stessa.
Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale o regionale, e attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali o regionali richiesti per la realizzazione di opere, impianti e interventi previsti nel piano del parco.
Il medesimo ordine di priorità e attribuito ai privati che intendono avviare iniziative compatibili con le finalità istitutive del parco.
Il parco è gestito dall'Ente Parco, soggetto a personalità di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente.
Sono organi dell'ente parco:
A) il Presidente
B) il Consiglio Direttivo
C) la Giunta Esecutiva
D) il Collegio dei Revisori dei Conti
E) la Comunità del Parco.

Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite;
Il piano del parco è lo strumento attraverso il quale viene perseguita la tutela dei valori naturali e ambientali, la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori interessati.
La comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle comunità residenti nel parco e nei territori adiacenti mediante la elaborazione di un piano pluriennale economico e sociale.

La legge regionale n. 31 del 7 giugno 1989, "norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale" definisce le finalità generali della conservazione, del recupero e della promozione del patrimonio biologico naturalistico e ambientale del territorio Sardo.
L'insieme dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali, delle aree di rilevante interesse naturalistico e dei proposti S.I.C. ai sensi della direttiva habitat 92/43 costituiscono la rete ecologica regionale
I S.I.C. saranno dotati dei piani di gestione per la individuazione delle misure di conservazione necessarie a mantenere l'integrità degli habitat naturali.
Nell'assegnazione delle risorse regionali può essere accordata una priorità nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della difesa dei boschi dagli incendi, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, della difesa del suolo, del recupero dei centri storici e dell'edilizia rurale nelle aree che ricadono all'interno del sistema regionale delle aree protette.
La legge regionale n. 31 del 7 giugno 1989 fissa le procedure per la istituzione di un area protetta e individua gli strumenti per la pianificazione e la gestione sostenibile dell'area.
La gestione dell'area protetta è affidata agli enti locali competenti per territorio, ovvero a consorzi fra gli stessi enti.
La sorveglianza è affidata al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale


Documenti correlati
Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 [file .pdf]
L.R. n. 31 del 7 giugno 1989 Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale