Il censimento delle aree percorse da incendio è obbligatorio ed è previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi.
Il censimento può essere eseguito anche avvalendosi dei rilievi effettuati e validati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (ex Corpo forestale dello Stato), dai Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Per la Regione Sardegna tale competenza è affidata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Il Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 convertito con modifiche dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.» (GU n.266 del 8-11-2021), all’Art. 3, “Misure per l’accelerazione dell’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, prevede che i rilievi delle aree percorse dal fuoco siano disponibili, su apposito supporto digitale, entro e non oltre il 1° aprile di ogni anno.
Solo dopo l’avvenuta pubblicazione nel sito internet istituzionale “SardegnaGeoportale”, i dati potranno essere accessibili per tutti i portatori d’interesse, siano essi enti pubblici, privati cittadini e liberi professionisti.
I dati una volta pubblicati comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della succitata legge 353/2000, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dalla suddetta normativa.
Ulteriori informazioniIl catasto delle superfici percorse dal fuoco deve essere istituito con Deliberazione comunale.
Nella Delibera deve essere indicato il Servizio e la persona responsabile del procedimento a cui viene demandata l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti necessari per l'attuazione della delibera stessa.
Il catasto dovrà essere aggiornato annualmente entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi.
Si evidenzia che negli atti di compravendita di aree e immobili ricadenti nelle predette zone, deve essere espressamente richiamata la vincolistica di cui all’Art. 10 della legge 353/2000, pena la nullità dell'atto.
Inoltre, nei Comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco.
Consultazione aree tematicheLe aree percorse da incendio sono consultabili tramite il sito della Regione Sardegna nel portale SardegnaGeoportale, dedicato alla visualizzazione online dei dati cartografici.
Per accedere ai dati è necessario selezionare l'area navigatori, la sottoarea Sardegna Mappe e scegliere il livelloSardegna Mappe Aree Tutelate
link: https://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=aree_tutelateDa questa pagina è possibile, selezionando i tematismi sulla sinistra, evidenziare le aree di interesse anno per anno. E' quindi possibile sapere, a partire dall’anno 2005, se un determinato territorio è stato percorso da incendio e se tali zone sono sottoposte al vincolo della legge 353/2000.
Download datiQualora fosse necessario scaricare i tematismi relativi alle aree percorse da incendio, il portale della regione Sardegna mette a disposizione una parte dedicata al download dei dati.
Effettuando una semplice ricerca dati tramite parole chiave tipo “incendi” o “cfva”, è possibile scaricare le perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco (a partire dal 2005) e le tipologie delle suddette aree (a partire dall’anno 2009).
I tematismi contengono le informazioni riguardanti la tipologia di soprassuolo percorsa e di conseguenza la presenza o meno del vincolo della 353/2000.
Ricordiamo che le aree sono suddivise in tre tipologie di soprassuolo, ovvero, bosco, pascolo e altro.
Ciò è importante perché i divieti, prescrizioni e sanzioni previsti al Capo II, art. 10 della L. 353 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni sono applicabili solamente alle prime due tipologie di soprassuolo, ovvero, per i boschi e i pascoli percorsi dal fuoco.
Per una completa lettura e descrizione, anche temporale, dei vincoli che ne scaturiscono, si rimanda all’art. 10 della L. 353/2000 e successive modificazioni e integrazioni
Per eventuali informazioni aggiuntive, chi fosse interessato per ulteriori notizie in merito, potrà rivolgersi al:
Servizio Antincendio, Protezione Civile e Logistica,
Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientalecfva.aiblogistica@regione.sardegna.itNormativaLegge 353 del 21 novembre 2000 -Legge-quadro in materia di incendi boschivi.D.L. 120/2021 - Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civileLegge 155 del 8 novembre 2021 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. (21G00167)