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IL SISTEMA AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Pesca Sportiva Subacquea

sub pesca blon
La pesca sportiva subacquea

La pesca subacquea è un'attività di pesca praticata con la tecnica dell'immersione senza ausilio di attrezzature autonome di respirazione ma in apnea, cioè con il trattenimento del respiro.

Questo tipo di pesca è molto diffuso, per cui è utile sapere che è sempre vietata:

- ad una distanza superiore ai 50 mt. dalla verticale del mezzo d’appoggio o dal galleggiante di segnalazione. (art.8 D.P.R. 219/83);
- con l’ausilio di apparecchi di respirazione. È consentito trasportare sul mezzo nautico fucili subacquei ed apparecchi di respirazione dotati, per ciascun mezzo, di 1 bombola di capacità non superiore a 10 litri fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’esecuzione della pesca subacquea. (art. 6 D.P.R. 219/83);
- a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo.
(art 129 D.P.R. 219/83);
- senza la presenza in zona di mezzo nautico con persona pronta ad intervenire, ovvero, mancanza a bordo dello stesso mezzo, di cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo (art.3 del D.M. 01.06.1987 n° 249); la norma, richiamata dalla circolare ministeriale n. 6227201 del 23.07.87, si riferisce ai pescatori subacquei con mezzo nautico nel quale si trovi, ai fini della sicurezza, un apparecchio ausiliario di respirazione. Non rientrano nei presupposti della norma coloro che si recano sulla zona di pesca con un mezzo nautico sprovvisto del citato apparecchio di respirazione o che effettua la pesca subacquea da terra;
- la raccolta da parte del sub sportivo, di corallo, molluschi e crostacei, (art. 2 del Decreto Ministeriale 01.06.1987 n° 249);
- l’esercizio della pesca subacquea tenendo carico il fucile in emersione (art. 131
D.P.R. 1639/68).
- cedere il fucile subacqueo o attrezzo simile a minori di anni 16 o affidarli a persone minori di anni 16 se questi ne fanno uso (D.lgs. 9 gennaio 2012 n° 4 art 11 c°4 lett.b);
- pescare con il fucile subacqueo e attrezzi simili qualora trattasi di persone di età inferiore a 16 anni (D.lgs. 9 gennaio 2012 n° 4 art 11 c°4 lett.b);
- il pescatore subacqueo non può raccogliere coralli, crostacei e molluschi ad eccezione dei cefalopodi. L’autorizzazione alla raccolta dei mitili, nel quantitativo massimo di 3 Kg. per persona al giorno, può essere rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo.