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IL SISTEMA AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Pesca sportiva subacquea in mare

sub pesca blon
Per esercitare la pesca sportiva subacquea tutti gli appassionati devono essere forniti del tesserino gratuito rilasciato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
Pesca sportiva: come ottenere il permesso gratuito


Il pescatore subacqueo sportivo non può raccogliere coralli, crostacei, molluschi gasteropodi (es. bocconi) e molluschi bivalvi (es. cozze); può raccogliere giornalmente, nel periodo consentito dall'apposito decreto, fino a 50 ricci e può effettuare la pesca subacquea dal sorgere del sole al tramonto.
Il quantitativo massimo di pescato consentito è pari a 5 Kg salvo il caso di un singolo pesce di peso superiore.
Il pescatore subacqueo sportivo non può catturare giornalmente piú di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

Limitazioni
L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
- a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- in zone di mare ove transitano navi per l'uscita, l'entrata nei porti e l'ancoraggio, determinate dal capo del compartimento marittimo;
- dal tramonto al sorgere del sole.
Il fucile subacqueo può essere tenuto in posizione di armamento esclusivamente durante l'immersione.
Nei periodi di fermo biologico per la piccola pesca costiera l’uso degli attrezzi può essere sottoposto a ulteriori restrizioni. Tali limitazioni possono interessare anche le specie pescabili e vengono specificate nel Decreto assessoriale che istituisce il fermo.

Segnalazioni
Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalare la sua posizione tramite un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.


Principali riferimenti normativi
Le taglie minime sono regolate dal Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente 10 maggio 1995, n. 412 [file.pdf] e successive integrazioni [file.pdf]. Le leggi quadro che regolano la materia sono la legge 14 Luglio 1965 n. 963 [file.pdf]ed il regolamento di attuazione DPR 2 ottobre 1968 n. 1639 [file.pdf]